Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2002, n. 35365
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Sentenza 24 settembre 2002

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Non integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 cod. pen.) l'indebita interferenza di una emittente radiofonica privata nel segnale emesso da altra emittente privata, ancorché munita di regolare concessione.

In tema di attività di radiodiffusione, equivale a mancanza di concessione, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 195, commi 1 e 3 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nel testo introdotto dall'art. 30 della legge 6 agosto 1990 n. 223, l'inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio relative alla ubicazione degli impianti, alla delimitazione dell'area di irradiazione dei segnali, alla frequenza utilizzabile e alla potenza di trasmissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2002, n. 35365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35365
    Data del deposito : 24 settembre 2002

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