Sentenza 24 settembre 2002
Massime • 2
Non integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 cod. pen.) l'indebita interferenza di una emittente radiofonica privata nel segnale emesso da altra emittente privata, ancorché munita di regolare concessione.
In tema di attività di radiodiffusione, equivale a mancanza di concessione, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 195, commi 1 e 3 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nel testo introdotto dall'art. 30 della legge 6 agosto 1990 n. 223, l'inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio relative alla ubicazione degli impianti, alla delimitazione dell'area di irradiazione dei segnali, alla frequenza utilizzabile e alla potenza di trasmissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2002, n. 35365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35365 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SICA Giuseppe - Presidente - del 31/10/2002
1. Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1779
3. Dott. CASINI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICASTRO Francesco - Consigliere - N. 13113/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il tribunale di TERAMO, nel procedimento penale a carico di TI IO, nato il [...] a [...]
avverso l'ordinanza in data 26/11/2001 del Tribunale di TERAMO;
Sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. GIUSEPPE SICA;
Lette/udite le conclusioni del P.M., con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5/11/2001, il GIP presso il tribunale di Teramo, disponeva il sequestro preventivo sugli impianti di trasmissione via etere utilizzati dalla "Radio Italia solo musica italiana di Radio Italia spa."
Il tribunale di Teramo, con il provvedimento impugnato del 26/11/2001, dichiarava la nullità del decreto di sequestro del GIP, disponendo la restituzione del compendio in sequestro, ritenendo la mancanza del fumus dei reati ipotizzati.
Ricorre per Cassazione il P.M. di Teramo, prospettando due motivi di annullamento.
Con il primo, deduce erronea applicazione dell'art. 195.1.3 DPR 29/3/73, n. 156, avendo il TI violato le prescrizioni tecniche stabilite nell'atto concessorio di cui alla legge 6/8/90, n. 223 (art. 16), avendo installato l'impianto radioelettrico per radiodiffusione, in località, con potenza diversa e bacino d'utenza diversi da quelli autorizzati e, perciò, utilizzando una maggiore potenza di trasmissione ed irradiando il segnale in un bacino di gran lunga superiore e interferendo con il segnale di altra emittente.. Tali violazioni configuravano l'illecito penale sancito dall'art. 195 del DPR indicato, per cui era illogica l'affermazione del tribunale, secondo il quale si trattava di una semplice irregolarità. Con il secondo motivo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art.340 C.P., avendo il tribunale escluso la sussistenza del delitto di turbativa di pubblico servizio da parte di soggetto che esercita l'attività di radiodiffusione di programmi radiofonici. Infatti, ex art. 1, legge n. 223M990, la diffusione di programmi radiofonici ha carattere di interesse nazionale e il pluralismo dell'informazione si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati. Perciò, il rilascio di concessione equivale a dichiarazione di pubblica utilità del servizio.
Invece, il tribunale ha erroneamente etichettato il concessionario privato come "radio commerciale", non ritenendo la sussistenza del servizio pubblico. Quindi, nella condotta dell'indagato si rinvengono gli estremi del delitto di cui all'art. 340 C.P., in quanto l'illecita trasmissione ha interferito con il segnale di altra emittente regolarmente autorizzata.
Con memoria dl 25/7/2002, il difensore del Volanti invoca la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Infatti, lo stesso ricorrente da atto che la decisione del tribunale era stata comunicata in data 28/11/2001, per cui il termine per proporre ricorso scadeva in data 8/12/2001, mentre esso era stato depositato fuori termine, in data 11/12/2001.
Anche nel merito il ricorso è infondato, in quanto la semplice diversa dislocazione sul territorio di un impianto di radiodiffusione, rispetto a quanto indicato nel decreto di concessione, non acquista rilievo penale. L'eventuale irregolarità comporta l'intervento dell'autorità amministrativa con possibilità di disattivazione dell'impianto.
Deduce ancora il TI, l'insussistenza del reato di cui all'art.340 C.P., non potendosi considerare la radiodiffusione a fini commerciali come un pubblico servizio, perché effettuata sulla base dell'art. 16 legge 223/90, che equivarrebbe a dichiarazione di pubblica utilità. La norma richiamata regola solamente l'uso degli spazi aerei per prevenire o reprimere turbative tra diversi utenti e distingue tra la diffusione di programmi radiofonici a carattere nazionale della RAI, che svolge un servizio pubblico e l'informazione commerciale e locale delle emittenti privati.
Infine, l'Ispettorato Territoriale competente, nella verifica effettuata il 3/7/2001, non aveva rilevato alcuna interferenza al segnale di Nuova Radio Activity.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del P.M. è fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
1. Preliminarmente va esaminata e rigettata, perché infondata, l'eccezione processuale sollevata dal TI, con la quale si sostiene la tardività del ricorso del Pubblico Ministero al quale la decisione del tribunale era stata comunicata in data 28/11/2001, mentre l'impugnazione era stata esercitata in data 11/12/2001, dopo la scadenza del relativo termine avvenuta il giorno 11/12/2001. Infatti, il termine per presentare ricorso contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cpp., come nella specie, ammesso per la sola violazione di legge (art. 325.1 cpp), non è quello di giorni dieci - come ipotizzato dall'indagato - applicabile solamente nel caso si proceda direttamente al ricorso per Cassazione, avverso il decreto del giudice che ha disposto il sequestro (art. 325.2 cpp.). Viceversa, il termine per ricorrere avverso la decisione di riesame (o di appello) emessa dal tribunale, in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di giorni quindici di cui all'art. 585.1, lett. a) cpp, relativo ai provvedimenti emessi in seguito a procedimento in Camera di consiglio.
Il termine, poi, decorre ex art. 585.2, lett. b) cpp, dal momento di comunicazione o di notificazione dell'avviso di deposito della decisione (Cass. Sez. Un., 20/4/1994, Iorizzo, CED n. 197701). Quindi, nella specie, essendo stata l'ordinanza del tribunale comunicata al P.M., in data 28/11/2001, il ricorso depositato in data 11/12/2001, è stato tempestivo, in quanto il termine scadeva in data 13/12/2001.
2. TI IO, nella sua qualità di amministratore unico della "Società "Radio Italia SpA", risulta indagato per il reato p.p. dall'art. 195.3 D.P.R. nr, 156/73, come modificato dall'art. 30.7 legge nr. 223/90, per avere installato ed esercitato un impianto di radiodiffusione sonora senza avere ottenuto la concessione da parte del Ministero delle Comunicazioni (capo A); del reato p.e p. dagli artt. 81 cpv e 340 C.P., per avere turbato ed interrotto le trasmissioni radiofoniche dell'emittente "Prima Radio Activity s.a.s." (capo B) e del reato p.e p. dagli artt. 81 cpv, 617 quinquies e 623 bis C.P., per avere installato ed esercitato rimpianto di radio diffusione, interrompendo le trasmissioni dell'emittente di cui sopra (capo C).
I motivi di ricorso del P.M., avverso la decisione di riesame, attengono solamente alle contestazioni di cui ai capi A) e B).
3. La legge 6 agosto 1990, nr. 223, che detta la "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", prevede che la radiodiffusione di programmi radiofonici (oltre che dalla concessionaria del servizio pubblico) può essere affidata - mediante concessione - anche a privati (art. 2.1), che vengono definiti "concessionari privati" (art. 2.3).
La concessione riguarda sia l'installazione dei relativi impianti che il loro esercizio (art. 16.1) ed è limitata alla durata di anni sei, rinnovabile.
4. Ciò che rileva, nel caso di specie, è che nell'atto di concessione (rilasciato per radiodiffusione sonora a carattere commerciale, art. 16.3), sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti (art. 16.2), nonché gli altri elementi di cui al decreto di attuazione della legge. Quindi, con l'atto di concessione vengono stabilite le condizioni alle quali la radiodiffusione sonora può essere esercitata da un soggetto privato e allo stesso tempo, ne costituiscono il limite.
5. Le disposizioni penali sono, poi, dettate dall'art. 30 della legge n. 223/90 che, al comma settimo, ha sostituito l'art. 195 del TU.
delle disposizioni legislative in materia di postale, di bancoposta e di telecomunicazioni di cui al D.P.R. 29/3/1976, n. 156, punendo con la reclusione l'installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora senza avere ottenuto la relativa concessione (comma 1, nn. 1 e 3), prevedendo una pena ridotta nel caso di diffusione in ambito locale.
Il n. 4, sanziona, poi, la realizzazione di trasmissioni in violazione dei limiti territoriali (o temporali).
6. In punto di fatto, risulta dal provvedimento censurato che le attività di trasmissione di "Radio Italia..." avvenivano non dall'impianto indicato in concessione (localizzato in via Cona di Teramo), bensì presso altro impianto sito in loc. Colle Izzone. Inoltre, la trasmissione era autorizzata su una determinata frequenza ( 108.00 Mhz) e veniva effettuata su una diversa, mentre il trasmettitore autorizzato riguardava uno della potenza di 20 Watt e ne veniva usato uno di 200 Kw..
7. Pertanto, è evidente che l'installazione di un impianto di radiodiffusione sonoro in una località diversa da quella indicata nell'atto di concessione, l'utilizzo di una frequenza diversa e l'uso di una maggiore potenza di trasmissione, comportano l'irradiazione in un bacino diverso e con mezzi diversi e, quindi, abusivi, in violazione dell'art. 195.1, nn. 1,3,4, così come modificato dall'art. 30.7 legge 6 agosto 1990, n. 223. Infatti, la concessione rilasciata ex artt. 16 della legge, non autorizza solamente l'esercizio di una attività imprenditoriale di radiodiffusione e, quindi, l'installazione dei relativi impianti, ma ne indica anche i limiti territoriali (ubicazione), determina le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, fa potenza utilizzabile e il bacino di utenza da servire con tali impianti.
Ne deriva che il posizionamento degli impianti in territorio diverso da quello concesso, l'irradiazione dei segnali in un'area diversa da quella concessa e, quindi, l'occupazione di una frequenza non autorizzata, con una emittente autorizzata su altra frequenza e con una potenza di trasmissione non corrispondente, non costituiscono semplici irregolarità, come erroneamente affermato dal tribunale, nè una semplice violazione di modalità esecutive di un atto concessorio, ma si risolvono in una difformità essenziale, equiparabile alla mancanza della concessione.
Tale conclusione è confermata dalla disposizione di cui all'art. 30.6 legge n. 223/90, che fa salva l'azione penale anche nel caso in cui l'amministrazione intervenga per suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo.
8. Risulta, invece, infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che il tribunale abbia escluso, nella specie, la ricorrenza del delitto di turbativa di pubblico servizio di cui all'art. 340 C.P.. Infatti, non solo, la stessa legge n. 223/90 (art. 1.3) definisce come "concessionari privati", i titolari di concessioni per la radiodiffusione sonora, ma l'attività stessa viene qualificata "a carattere commerciale" dall'art. 16.3.
Inoltre, l'art. 340 C.P., prevede una ipotesi delittuosa sussidiaria, che trova applicazione - vista la clausola di riserva contenuta nella norma - solamente nel caso in cui i fatti non trovino tutela in altra disposizione.
9. L'ordinanza impugnata con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il tribunale di Teramo, va, pertanto annullata con rinvio, per nuovo esame, allo stesso tribunale, che si atterrà ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Teramo, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2002