Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 3
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell'art.603 c.p.p., siccome funzionalmente diretta - in armonia con la nozione generale di "istruzione dibattimentale" ricavabile dall'art.496, comma 1, c.p.p. - alla "assunzione di prove" (il cui oggetto dev'essere ricompresso nelle specifiche previsioni di cui all'art.187 stesso codice), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell'art.236, comma 2, c.p.p., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado.
L'art.195 c.p.p., nel prevedere che, in caso di testimonianza indiretta (o "de relato"),debbano essere "chiamate a deporre", ove la parte interessata ne faccia richiesta o il giudice lo ritenga comunque opportuno, le persone indicate dal teste come fonte delle proprie asserite conoscenze, presuppone che dette persone o non facciano parte dei testi già citati o, qualora ne facciano parte, non siano già state sentite su ciò che forma oggetto della testimonianza indiretta. Diversamente, infatti, la norma non avrebbe ragion d'essere, perché se taluno è già stato citato come teste, egli è naturalmente destinato ad essere sentito e, qualora sia già stato sentito su ciò che è stato poi riferito dal teste "de relato", ciò significa che il giudice è già, a questo punto, in possesso degli elementi necessari a valutare il grado di attendibilità dell'uno o dell'altro, a meno che non ritenga di disporre un confronto fra i due; il che, però, significherebbe fare applicazione non più dell'art.195, ma degli artt.211 e 212 c.p.p. i quali, a differenza dell'altro, non attengono alla disciplina della testimonianza ma costituiscono, nell'ambito del libro III, titolo II, del codice di rito, un autonomo e distinto capo,dedicato appunto ai confronti, di cui nessuna norma stabilisce la obbligatorietà. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata respinta la richiesta di nuova audizione di un teste di riferimento già sentito su quanto aveva poi formato oggetto della testimonianza "de relato"resa da altro teste).
L'avvenuta assunzione, in primo grado, nelle forme di cui all'art.210 c.p.p., delle dichiarazioni rese da un soggetto imputato o indagato per reati ritenuti connessi o interprobatoriamente collegati a quelli per cui si procede, non impedisce che il giudice d'appello, qualora ritenga motivatamente l'insussistenza delle ravvisate cause di connessione o collegamento, valuti le dichiarazioni anzidette come se rese da testimone, senza con ciò violare neppure il principio di devoluzione stabilito dall'art.597, comma 1, c.p.p.
Commentario • 1
- 1. WhatsApp, minacce larvate, usura e atti persecutori: sui confini tra estorsione e stalking (Cass. pen., 19338/2026)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 giugno 2026
La minaccia quale elemento costitutivo dell'estorsione può essere anche implicita, indiretta o larvata e può manifestarsi attraverso messaggi WhatsApp che, valutati nel loro contesto complessivo e nelle concrete circostanze del caso, risultino idonei a incutere timore e a coartare la volontà della vittima. Integra l'evento del delitto di atti persecutori anche l'abbandono dell'abitazione determinato dalla richiesta di un familiare quando tale richiesta costituisca a sua volta conseguenza delle condotte persecutorie dell'autore. Il nesso causale tra stalking e mutamento delle abitudini di vita non è escluso dalla mediazione di una decisione altrui. Ai fini dell'accertamento del perdurante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2002, n. 23161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23161 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento