Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2001, n. 7924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7924 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Qe63220 E 6 N 8 9 O A I 1 I Z R / A 6 R A N 2 Udienza del 22.3.2001 Oggetto: IRPEF 1987 T T - . S I P U R . B 7924/0 1 P B G . . I E L D L R R L A T E A . D B D I A S A E T N I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA T E 1 R S 3 N E I 1 E A S SEZIONE TRIBUTARIA T . E N A CR 18243 Composta dai sigg.ri Magistrati: M Dott. Giovanni Olla Presidente Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Aldo Ceccherini CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPION CIVILE N. 63220 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
AG AR IE e De AO CE, elettivamente domiciliati in Roma, piazzale Belle Arti 1, presso lo studio dell'avv. Gabriele De AO in virtù di procura a margine del controricorso;
-controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. 40, n. 307/40/1997, del 19.11/5.12.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.3.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
6 5 5 1 1 uditi per l'Amministrazione finanziaria l'avv. dello Stato Criscuoli e per i contribuenti l'avv. De AO;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. CE Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del 2° motivo con assorbimento del primo motivo del ricorso. Svolgimento del processo I coniugi AR IE AG e CE De AO proponevano ricorso avverso la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. 602/1973 con la quale il centro servizio di Roma imputava interamente al De AO il reddito da questi dichiarato per l'anno 1987 al quadro H di lire 183.242.000 afferente la partecipazione agli utili dello studio notarile associato. Il De AO aveva invece diviso detto reddito al 50% con il coniuge. La Commissione Tributaria di 1° grado accoglieva il ricorso ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 602/73 in quanto, nel caso di specie, il Centro di servizio aveva svolto una vera e propria attività di accertamento rettificando la dichiarazione del contribuente senza, peraltro, alcuna motivazione. Proponeva appello l'Ufficio delle Imposte sostenendo la legittimità del ruolo emesso a seguito di liquidazione delle imposte dovute sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai relativi allegati. Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello sul presupposto che la cartella esattoriale era stata notificata oltre. il termine di decadenza stabilito dall'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e comunque, nella specie, il centro di servizio non poteva fare ricorso al procedimento previsto da detta norma. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando, con unico e articolato motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis e 43 d.p.r. n. 600/73, dell'art. 17 del D.P.R. n. 603/73, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. 2 t Deduce la ricorrente che il carattere ordinatorio del termine contenuto nel primo comma dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973 era stato espressamente riconosciuto in via di interpretazione autentica dal legislatore con l'art. 28 della legge 449/1997. Legittima era poi l'iscrizione a ruolo in base all'art. 36 bis del d.p.r. 600/1973 in presenza di un errore materiale e di calcolo commesso dal contribuente. mei Dalle dichiarazioni presentate modd. 740 e 750 [(studio associato) risultava in modo evidente che nello studio associato gli unici soci erano due notai che dividevano al 50% il reddito prodotto dallo studio, per cui la AG (coniuge del De AO) dichiaratamente casalinga, non aveva partecipato ad alcun titolo, tantomeno professionale, all'attività del marito. stata, quindi, operata una rettifica in aumento del reddito Non era stato disconosciuto, sulla base dell'esame della dichiarato, ma era dichiarazione dei della comunione relativi allegati, il presupposto legale, trattandosi di utili derivanti da attività di lavoro autonomo (notaio) non imputabili fiscalmente a soggetto diverso da colui che aveva effettuato la prestazione, se non in presenza di atto un di associazione tra professionisti. Osserva, inoltre, la ricorrente che l'art. 4 del D.P.R. 597/1973 lett. a), dispone che redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui all'art. 177 e ss. del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Tra i beni di cui all'art. 177 citato fanno parte i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, che devono però “intendersi come il risultato monetario netto dell'attività svolta, libero dalle imposte dovute"; e che "l'attività professionale, in ogni caso, non può essere intesa come attività d'impresa gestibile anche come impresa coniugale ma come attività autonoma le cui prestazioni debbono essere effettuate solo dal professionista abilitato". Resistono con controricorso e memoria difensiva i contribuenti, i quali, nel condividere la tesi dell'Amministrazione finanziaria circa la natura di interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 449/1997 ove é statuito che il termine di cui 3 all'art. 36 bis d.p.r. 600/1973 ha natura ordinatoria, contestano invece che l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta fosse diretta alla correzione di un mero errore materiale e quindi la legittimità del ricorso alla procedura di cui all'art. 36 bis sopra menzionato. Evidenziano i controricorrenti che essi avevano inteso uniformarsi, relativamente ai redditi del 1987, a quanto disposto dall'art. 4 del d.p.r. 597/1973 che, con effetto dall'1.1.1976 ( e fino al 31.12.1987) stabilisce che i redditi oggetto di comunione legale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Solo a partire dal 1988 é invece applicabile l'art. 26 del d.l. 69/1989, conv. con modifiche nella legge 154/1989, laddove integra la lettera a) dell'art. 4, comma 1, del d.p.r. 917/1986, inserendo l'inciso finale che "i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare". Motivi della decisione Precede in ordine logico-giuridico l'esame del profilo del ricorso con cui si sostiene la legittimità della procedura di liquidazione dell'imposta seguita dall'Ufficio. Tale assunto non merita accoglimento. Il potere attribuito agli uffici finanziari, in base all'art. 36 bis, secondo comma, d.p.r. 600/1973, di rettificare la dichiarazione del contribuente senza previo avviso di accertamento, é esercitabile solo in presenza di errori materiali o di calcolo rilevabili “ictu oculi” a seguito di un controllo formale della dichiarazione e della allegata documentazione. A tale procedura, quindi, l'Amministrazione non può fare ricorso allorché é necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività di valutazione giuridica ai fini dell'interpretazione del dato normativo, della qualificazione dei fatti o di rapporti fiscalmente rilevanti. Nel caso di specie, si deve escludere che fosse sufficiente, ai fini della liquidazione dell'imposta, un controllo meramente formale della dichiarazione dei redditi, sì da rendere superflua una motivazione sul punto. Si rendeva infatti necessario verificare la legittimità della convenzione matrimoniale con la quale i contribuenti avevano ricompreso nell'oggetto della comunione anche i proventi 4 dell'attività separata di ciascun coniuge;
di individuare la norma applicabile ai fini della determinazione del reddito complessivo in presenza di proventi di attività separata di uno dei coniugi;
di svolgere, eventualmente, un'attività di interpretazione dell'art. 4 del d.p.r. 597/1973, laddove afferma che i beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e ss. c.c. sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare "netto" ( aggettivo quest'ultimo che l'Amministrazione finanziaria sembra intendere come “libero dalle imposte dovute”: cfr. pg. 5, terzultima riga, del ricorso). In conclusione si richiedevano valutazioni giuridiche che non consentivano di ricorrere alla procedura di liquidazione adottata, occorrendo invece un atto di accertamento esplicitamente motivato e quindi idoneo a rendere edotti i contribuenti del processo logico-giuridico seguito dall'Amministrazione e di porli in condizione di difendersi adeguatamente. Il ricorso va pertanto rigettato, restando assorbita (per difetto di interesse) ogni altra questione. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 22.3.2001 IlPresidente Il Consigliere est. Juven fiorth IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 T2 GIV. 2001 8 9 5 1 Oggi / . E 4 N / IL CANCELLIERE.
6 - N 2 IO A B . I D I R . . R n L A .P Z L A D A T . L U E B E T D A B I T I N S A R E 1 I N S T 3 E E 1 R S E I . T A N A M 105