Sentenza 11 aprile 2016
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, parte offesa è la generalità dei creditori rappresentata dal curatore; ne deriva che il singolo creditore può costituirsi parte civile solo nella sua qualità di persona danneggiata dal reato, nelle ipotesi individuate dall'art. 240 l. fall. (Fattispecie in cui il creditore, insinuato al passivo, lamentava di non aver ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare).
Commentario • 1
- 1. La restituzione in termini per costituirsi parte civile va riconosciuta solo alla persona offesa.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 luglio 2022
La restituzione in termini per costituirsi parte civile può essere riconosciuta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 175 c.p.p., solo al soggetto qualificabile come persona offesa, quale non può essere ritenuto, in relazione ai reati di bancarotta, il creditore, ancorché insinuatosi nel passivo fallimentare. Cassazione penale sez. V, 22/04/2022, (ud. 22/04/2022, dep. 11/05/2022), n.18712 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'interesse di V.M. viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 03/03/2020 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine, proposta nel suo interesse, al fine di costituirsi parte civile nel processo a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2016, n. 23647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23647 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2016 |
Testo completo
23 647 / 1 6 47 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA VESSICHELLI Presidente SENTENZA - N. - Consigliere - 53P Dott. SERGIO GORJAN Rel. Consigliere - N. 5924/2016REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO SETTEMBRE - - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IB RO N. IL 18/06/1959 parte offesa nel procedimento c/ UR RO N. IL 14/09/1967 avverso la sentenza n. 7106/2015 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 16/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; ли Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di CA, dr.ssa Paola Filippi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice a quo. - Udito, per il ricorrente, l'avv. Andrea Scafa, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Udito, per l'imputato, l'avv. Antonella Follieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall'imputato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha pronunciato, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., sentenza di non doversi procedere a carico di RI BE di cui era stato chiesto il rinvio a giudizio per bancarotta - fraudolenta documentale (capo A: reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 e 237 legge fall.) e bancarotta semplice (per aver aggravato il dissesto omettendo di provvedere alla ricapitalizzazione della società o allo scioglimento della stessa nonostante la negatività del patrimonio netto: capo B, artt. 224, n. 2 e 237 legge fall.) - perché il fatto non costituisce reato (quanto alla bancarotta documentale) e perché il fatto non sussiste (quanto alla bancarotta semplice).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per CA LL MA, creditore della società, per violazione degli artt. 419, commi 1 e 7, e 428 cod. proc. pen., perché, pur essendo creditore della somma di € 126.553,47, giusta provvedimento di ammissione al passivo del 20 gennaio 2015, e, quindi, persona offesa dal reato, non ha ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, per non esserne stato destinatario. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. I creditori del fallito nella procedura concorsuale sono, o possono essere, danneggiati dai reati previsti dagli artt. 216 e segg. della legge, fall., ma non sono persone offese dei reati suddetti secondo quanto previsto dagli artt. 90 e segg. cod. proc. pen.. Persona offesa dal reato è, infatti, il titolare dell'interesse protetto dalla norma penale.
2. Per l'individuazione del soggetto passivo del reato è indispensabile fare riferimento all'oggetto giuridico dei reati di bancarotta. Tale oggetto è stato individuato, in dottrina, alternativamente, nel corretto svolgimento dei rapporti 2 eu commerciali, e quindi, in definitiva, nella tutela dell'economia pubblica;
ovvero nel corretto funzionamento del processo esecutivo concorsuale (si tratterebbe, quindi, di reati contro l'amministrazione della giustizia); ovvero ancora nell'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale, rappresentata - per loro - dal patrimonio del debitore. La giurisprudenza, com'è noto, ha fatto propria quest'ultima impostazione, per cui suole affermare che l'interesse tutelato è, nei reati di bancarotta, quello dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti (Cass., n. 40981 del 15/5/2014; n. 19304 del 18/1/2013; n. 25292 del 30/5/2012). Non, quindi, "il patrimonio" dei singoli creditori (il che imporrebbe di vedere nel titolare di quel patrimonio la persona offesa dal reato), bensì, come è stato detto, l'interesse generale dei creditori a non essere danneggiati da atti e comportamenti dell'imprenditore che, pur avendo ad oggetto il patrimonio di quest'ultimo, hanno incidenza negativa sulle loro aspettative. Questo non vuol dire che ogni creditore sia uti singuli persona offesa dal reato, giacché l'interesse tutelato è, come è stato più volte affermato, quello della "massa" o collettività dei creditori”, considerati complessivamente e astrattamente. E tra la "massa dei creditori" sono compresi non solo i creditori attuali (nel momento in cui è posto in essere l'atto illecito), ma anche i creditori potenziali (perché entreranno in rapporto con l'impresa in epoca successiva); non solo i creditori insinuati tempestivamente al passivo, una volta dichiarato il fallimento, ma anche quelli che intendono (o possono) farlo tardivamente (ex art. 101 L.F.); non solo i creditori che ricevono pregiudizio dall'atto illecito, ma anche quelli che non risentono in alcuna maniera dell'atto stesso (perché, per esempio, assistiti da cause legittime di prelazione). La grande varietà delle posizioni creditorie impedisce, perciò, di considerare ogni singolo creditore persona offesa dal reato di bancarotta, anche solo a livello potenziale o di pericolo, dovendo verificarsi in concreto, e di volta in volta, quale di essi viene leso nell'aspettativa di riscossione del credito. Per questo non è dirimente l'ammissione al passivo del fallimento, giacché può ben darsi che il fallimento si chiuda con l'integrale soddisfazione dei creditori (perché il patrimonio del debitore si rivela capiente, oppure per l'intervento di terzi che assumano le obbligazioni del fallito), o, comunque, col soddisfacimento integrale del singolo creditore, perché collocato nella graduatoria delle situazioni attive in posizione preferenziale.
3. Sotto altro profilo va considerato che, nel momento in cui viene avviato il procedimento penale - e si pone la necessità dare avviso alla persona offesa dal reato (ex art. 408 cod. proc. pen., ovvero ex art. 419 cod. proc. pen., o ex art. 429 cod. proc. pen., ecc. ecc.) spesso certezza su quali siano inon v'è 3. ои creditori del fallito, vuoi perché le operazioni di formazione dello stato passivo potrebbero non essere concluse, o nemmeno ancora avviate, vuoi perché non tutti i creditori potrebbero essersi insinuati, vuoi perché i loro crediti potrebbero essere contestati. Ne discende, sotto l'aspetto pratico, che molti processi penali non potrebbero avviarsi, se non a rimorchio della procedura fallimentare (e quando questa abbia raggiunto un avanzato grado di stabilità in ordine alla individuazione dei creditori) o attenendosi al di fuori di qualsiasi previsione - normativa allo stato passivo esecutivo nel momento in cui vengono posti in - essere i singoli atti di procedura richiedenti un avviso ai creditori. Ma si tratta di una prospettiva, all'evidenza, contrastante con plurime norme e principi giuridici, che attengono alla ragionevole durata del processo e alla tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento penale (nella prima delle ipotesi considerate), ovvero che è frutto di una scelta arbitraria dell'organo giudicante (nella seconda ipotesi). Tanto, senza considerare che diverrebbero ingestibili la gran parte dei grossi fallimenti, dove la molteplicità dei rapporti obbligatori instaurati dall'impresa porta con sé un gran numero di creditori, che dovrebbero essere destinatari di tutti gli avvisi previsti dalla procedura.
4. Questo collegio non ignora che, in altre occasioni, questa Corte si è pronunciata diversamente, nel senso di ritenere ogni creditore persona offesa dal reato di bancarotta (Cass., n. 2513 del 18/12/2008; n. 45713 del 3/10/2003). Tale orientamento non appare però condivisibile, perché dà per presupposto ciò che dovrebbe dimostrare e crea una indebita commistione tra le posizioni della persona offesa e quella del danneggiato dal reato. A parte la sentenza n. 2513 del 2008, che rimanda semplicemente a quella del 2003, questa così motiva: il reato di bancarotta "lede indubbiamente la garanzia patrimoniale del creditori, ciascuno dei quali subisce l'offesa del reato. Invero, il carattere concorsuale della procedura fallimentare non esclude certamente il danno nei confronti dei singoli creditori, comportando soltanto la necessità che l'azione del singolo venga coordinata con quella collettiva. Infatti, l'art. 240.2 L.F., prevede la possibilità (legittimazione c.d. sussidiaria) per i creditori di costituirsi parte civile nel procedimento penale per lo specifico reato di bancarotta fraudolenta, quando a tale costituzione (legittimazione principale) non abbia provveduto il curatore (ovvero il commissario giudiziale o il commissario liquidatore), nonché quando intendano far valere un titolo di azione propria personale". In realtà, per quanto si è detto, non può dirsi che ciascun creditore "subisce l'offesa del reato", essendo l'offesa solo potenziale e, talvolta, esclusa in radice;
in altri casi, non deriva dalla condotta illecita dell'imprenditore, ma dalla situazione di dissesto. Invece, è la "generalità dei creditori" - rappresentata, nel fallimento, dal curatore che viene certamente offesa anche solo a livello di el 4 -pericolo concreto nel suo interesse, allorché l'imprenditore, ancorché in bonis e pur agendo sul proprio patrimonio, pone in essere atti che compromettono la garanzia patrimoniale. Ne è prova proprio l'art. 240 L.F., che riserva al curatore (o al commissario giudiziale o al commissario liquidatore) la facoltà di costituzione di parte civile nei processi per bancarotta e permette quella del singolo creditore in via sussidiaria, o quando questi intenda far valere un titolo di azione personale. Non è ultroneo sottolineare che tale facoltà è concessa al creditore in quanto soggetto concretamente danneggiato dal reato, perché solo in tal caso è ammessa per norma la costituzione di parte civile. Il che conferma che il titolo di legittimazione è dato, per il creditore, non dalla sua qualità di persona offesa, ma di persona danneggiata.
5. Consegue a tanto che il ricorso, seppur non inammissibile, risulta infondato per i motivi fin qui esposti;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato alle spese del procedimento. La situazione di contrasto giurisprudenziale esistente sull'argomento è di ostacolo al riconoscimento delle spese sostenute dall'imputato in questo grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta di spese avanzata dalla difesa dell'imputato. Così deciso l'11/4/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (AntonicWith (Maria Vessichelli) Mubell DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl - 7 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carriele anzuise 5