Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2008, n. 2513
CASS
Sentenza 18 dicembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il singolo creditore è persona offesa dal reato di bancarotta fraudolenta, sicché l'omessa notificazione allo stesso dell'avviso dell'udienza preliminare costituisce motivo di nullità della procedura e della sentenza di non luogo a procedere eventualmente emessa.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2008, n. 2513
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2513
    Data del deposito : 18 dicembre 2008

    Testo completo