Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
Il singolo creditore è persona offesa dal reato di bancarotta fraudolenta, sicché l'omessa notificazione allo stesso dell'avviso dell'udienza preliminare costituisce motivo di nullità della procedura e della sentenza di non luogo a procedere eventualmente emessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2008, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 18/12/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERNARDIS Silvana - Consigliere - N. 1802
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 037653/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AB TE, (P.O.) N. IL 06/05/1960;
2) GR RO, (P.C.) N. IL 12/05/1947;
contro
3) ST IC, N. IL 04/04/1940;
avverso SENTENZA del 06/06/2008 GIP TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. FRATICELLI Mario, Uditi i difensori Avv. PISCHEDDA Ennio per i ricorrenti Avv. PAGANO Matteo per l'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in esito all'udienza preliminare, ha dichiarato n.l.p. nei confronti di ST IC per non avere commesso il fatto dal reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione e perché il fatto non costituisce reato dal delitto di bancarotta documentale. All'imputato era stata contestata una condotta omissiva, consistente in una doppia omissione, per avere, nella sua qualità di membro del CdiA, dal 20/3/95 al 8/11/02, del "Fondo di previdenza integrativa a favore del personale dell'ente autonomo Teatro Comunale dell'opera di Genova" sottoposto a liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del lavoro del 24/5/2004 e dichiarato in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Genova del 18/11/2004, "omesso di attivarsi nei confronti dell'Ente autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova (di seguito indicato come "Ente Teatro", di cui rivestiva la carica di vice-presidente), ente che non avrebbe adempiuto al versamento del capitale di dotazione previsto (nelle somme individuate in L. 157.494.00 e L. 49.250.600), nonché - fino al 17/4/97 - al riconoscimento al Fondo di interessi, sull'80% delle somme versate al momento della costituzione e, successivamente, a titolo di contribuzione dovuta, interessi pari "almeno al rendimento medio dei titoli di Stato", avendo invece riconosciuto soltanto gli interessi pari al 5%.
Ha osservato il giudice del merito che non poteva affermarsi che l'imputato avesse apportato un contributo causale certo alla contestata dissipazione del patrimonio del Fondo atteso che:
- il c.d. conflitto di interessi era in realtà "istituzionale": la doppia carica in capo al ST non poteva quindi considerarsi,^ quanto tale, elemento a carico dell'imputato;
- IC ST, quale membro e presidente del CdA del Fondo dal 18/4/94 al 8/11/02, non poteva assumere iniziative autonome, poiché l'amministrazione del Fondo competeva, per statuto, al solo Consiglio di amministrazione, collegialmente;
- effettivamente risulta che durante la presidenza del prevenuto è stato incaricato un qualificato studio attuariale romano al fine di effettuare valutazioni attuariali relative al bilancio del Fondo ed a riequilibrare lo stesso;
- tale progetto, deliberato dal CdA presieduto dall'imputato, non veniva approvato dall'Assemblea degli iscritti;
- conseguentemente il ST ha rassegnato le dimissioni;
- l'essere stato consapevole, da un certo momento in poi, dell'insufficienza della riserva matematica non dimostrava affatto che egli sapesse che i suoi predecessori avevano dissipato il patrimonio del fondo (per mancato versamento integrale dall'Ente Teatro all'Ente Fondo del capitale iniziale, e per versamento di interessi in misura inferiore a quanto previsto nello statuto del Fondo), e che egli stesso, una volta nominato, avesse contribuito a tale dissipazione;
- non vi era prova che il ST avesse tenuto altra condotta tra quelle descritte nella L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, quale reato di bancarotta fraudolenta.
In merito alla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale "al fine di occultare la condotta di bancarotta per dissipazione", il G.i.p. ha osservato che se il ST non ha contribuito a dissipare il patrimonio del Fondo, ne' poteva accorgersi, usando la normale diligenza del "buon amministratore", del mancato versamento da parte dell'Ente Teatro, a partire dai decenni precedenti la sua nomina, delle poste indicate al capo a) della rubrica, conseguentemente non gli si può addebitare la fraudolenta tenuta delle scritture contabili, in modo da non consentire ai creditori la ricostruzione del patrimonio "dissipato".
p. 2.- Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ND NE il quale, premesso di essere stato dipendente della Fondazione CA LI, già Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova, di essere iscritto al Fondo, di essere insinuato al passivo della l.c.a. e di essere inserito nell'elenco dei creditori acquisito al fascicolo del P.M., denuncia la violazione dell'art. 428 c.p.p., comma 2 e art. 419 c.p.p., comma 7, deducendo di non avere ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
Ha proposto ricorso, altresì, AL DI AB, costituito parte civile, il quale denuncia l'erronea applicazione della L. Fall., art. 2161, e relativo vizio di motivazione, con travisamento dei fatti e omessa valutazione degli elementi probatori emersi in sede di indagini.
p. 3.- Osserva la Corte che è pregiudiziale l'esame del ricorso proposto dal NE, la cui fondatezza comporta l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale per nuovo esame.
Infatti, secondo la giurisprudenza richiamata dallo stesso ricorrente, "in tema di bancarotta fraudolenta, il singolo creditore deve considerarsi parte offesa, essendo titolare dell'interesse specifico tutelato dalla L. Fall., art. 223, con la conseguenza che spetta anche a costui la notifica della richiesta di archiviazione prevista dall'art. 408 c.p.p., comma 2" (Sez. 5^, Sentenza n. 45713 del 03/10/2003 Cc. (dep. 26/11/2003) Rv. 226919) e "l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della procedura, ai sensi dell'art. 419 c.p.p., comma 1 e art. 7 c.p.p., e, per l'effetto, della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all'esito della medesima udienza" (Sez. 5^, Sentenza n. 30075 del 14/03/2002 Ud. (dep. 27/08/2002) Rv. 222604).
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale competente per la rinnovazione dell'udienza preliminare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova, ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009