Sentenza 3 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, il singolo creditore deve considerarsi parte offesa, essendo titolare dell'interesse specifico tutelato dall'art. 223 L.F., con la conseguenza che spetta anche a costui la notifica della richiesta di archiviazione prevista dall'art. 408, secondo comma cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Caso Giacomelli: sì alla costituzione di parte civile in ipotesi di reato associativoAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2003, n. 45713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45713 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARRONE FRANCO PRESIDENTE
1.Dott. PERRONE PASQUALE CONSIGLIERE
2.Dott. COLONNESE ANDREA "
3.Dott. SICA GIUSEPPE "
4.Dott. MARASCA GENNARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI TO N. IL 27/05/1945;
2) CO NA N. IL 25/05/1948;
avverso DECRETO del 11/06/2001 GIP TRIBUNALE di MONZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere SICA GIUSEPPE. IN FATTO E IN DIRITTO
RI TO, nella qualità di legale rappresentante della Itemar S.r.l., in data 30/9/1999, sporgeva denuncia-querela per il reato di bancarotta fraudolenta Art. 216.1, n. 2 R. D. 16/3/1942, n.267, nonchè per il delitto di cui all'art. 217 stessa legge,
chiedendo di essere informato circa eventuali richieste di archiviazione o di proroga del termine di durata delle indagini preliminare, formulate dal P.M..
Il P.M. richiedeva disporsi l'archiviazione degli atti che il GIP con decreto del 11/6/2001 accoglieva. Osserva
In via preliminare, occorre stabilire se il legale rappresentante di una società creditrice, possa ritenersi persona offesa nel reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216.1, n 2 L.F.. La risposta è affermativa.
Infatti, il reato suddetto lede indubbiamente la garanzia patrimoniale del creditori, ciascuno dei quali subisce l'offesa del reato.
Invero, il carattere concorsuale della procedura fallimentare non esclude certamente il danno nei confronti dei singoli creditori, comportando soltanto la necessità che l'azione del singolo venga coordinata con quella collettiva.
Infatti, l'art. 240.2 L.F., prevede la possibilità(legittimazione c.d. sussidiaria) per i creditori di costituirsi parte civile nel procedimento penale per lo specifico reato di bancarotta fraudolenta, quando a tale costituzione (legittimazione principale) non abbia provveduto il curatore (ovvero il commissario giudiziale o il commissario liquidatore), nonchè quando intendano far valere un titolo di azione propria personale.
Poichè il RI , nella qualità di legale rappresentante della Itermar Srl deve considerarsi persona offesa, essendo titolare dell'interesse specifico direttamente tutelato dalla norma, aveva diritto alla notifica "peraltro specificamente invocata" della richiesta di archiviazione (Cass. Sez. VI, 21/8/1995, n. 2453), avanzata dal P.M..
Pertanto, nella specie, risulta violato il disposto dell'art. 408.2 cpp. e il decreto impugnato va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al P.M. presso il tribunale di Monza, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato, con trasmissione degli atti al P.M. presso il tribunale di Monza, per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 NOVEMBRE 2003.