Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il pubblico ministero che, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", utilizza nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto elementi probatori "nuovi", formulando una nuova richiesta cautelare opera una scelta automaticamente preclusiva della proseguibilità del procedimento incidentale senza che sia necessaria un'esplicita rinuncia. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato meramente ricognitiva la rinuncia del P.M. all'appello e di conseguenza escluso essersi verificata alcuna preclusione processuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2013, n. 18811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18811 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 19/02/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 382
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 51392/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST FR ON N. IL 18/06/1969;
avverso l'ordinanza n. 3563/2012 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 07/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Managò Antonio e l'avv. Contrada Lorenzo, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 - 7 dicembre 2012 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 8 novembre 2012 nei confronti del latitante MA FR FO per il concorso in due episodi di importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina dal Sudamerica (capi sub B) e C) dell'imputazione provvisoria formulata in sede cautelare, inerenti a condotte delittuose rispettivamente avvenute nel 2005 e nel 2009, cui avrebbe preso parte, nel primo caso, con il ruolo di gestione e vendita di una parte del carico, e, nel secondo, con il ruolo di finanziatore ed organizzatore dell'importazione, unitamente ad altri indagati).
2. Con una precedente ordinanza del 3 luglio 2012 il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta cautelare avanzata dal P.M. per il MA ed altri coindagati, ritenendo non adeguatamente confermate ab extrinseco le dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti rese dal collaborante GR TO. Avverso la su indicata ordinanza di rigetto, peraltro, il P.M. proponeva appello in data 12 luglio 2012, e successivamente, all'udienza di rinvio del 9 novembre 2012, vi rinunciava.
2.1. Nelle more della trattazione del giudizio di appello, acquisiti in sede investigativa ulteriori riscontri in ordine al coinvolgimento dell'indagato nell'episodio di importazione di stupefacenti risalente al 2009, il G.i.p. veniva investito di una nuova domanda cautelare da parte del P.M., che veniva accolta assegnando valenza individualizzante ai nuovi elementi investigativi, anche alla luce dei riscontri già acquisiti e della conferma da parte del GR, in occasione dell'incidente probatorio svoltosi il 24 ottobre 2012, delle dichiarazioni accusatorie precedentemente rese nel corso dei suoi interrogatori.
3. Avverso la su menzionata ordinanza del 3 - 7 dicembre 2012 hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del MA FR FO, deducendo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
3.1. Preliminarmente, viene eccepita l'inammissibilità e/o illegittimità dell'impugnata ordinanza per la preclusione processuale derivante dalla pendenza dell'appello proposto dal P.M. avverso il rigetto della prima domanda cautelare, atteso che il P.M. ha depositato la nuova richiesta di custodia cautelare nella pendenza dell'impugnazione proposta avverso il precedente rigetto, mentre la rinuncia all'impugnazione è avvenuta solamente all'udienza del 9 novembre 2012, quando l'ordinanza di custodia cautelare era stata già emessa in data 8 novembre 2012, con la conseguenza che la nuova richiesta cautelare andava effettuata solo dopo la rinuncia all'appello. Nella fattispecie, dunque, sarebbe ravvisabile non un'azione alternativa, ma un'azione congiunta, che avrebbe consentito al P.M. di mantenere in vita l'impugnazione fin quando non fosse stata accolta la richiesta di emissione dell'ordinanza custodiale.
3.2. Si deduce, inoltre, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 125 c.p.p., nonché all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, sull'assunto che l'impugnata ordinanza non avrebbe fatto buon governo dei criteri ivi dettati per quel che attiene alla valutazione della gravità indiziaria, non essendo emersi dalle attività investigative riscontri individualizzanti in relazione alle dichiarazioni accusatorie formulate dal GR nei confronti del MA, dichiarazioni da ritenere peraltro inattendibili, perché avvenute de relato (in quanto il loro contenuto sarebbe stato appreso non per scienza diretta, ma dallo stesso ricorrente e da altri coindagati), tardivamente effettuate (in quanto nelle originarie dichiarazioni del 22 marzo 2012 il GR non aveva menzionato la partecipazione del ricorrente) e provocate da risentimento (in quanto il GR si sentiva profondamente deluso per aver scoperto di essere stato escluso da ogni attività e di essere stato oggetto di un tradimento da parte degli amici).
Nè avrebbero potuto ritenersi dotati di efficacia individualizzante i riscontri indicati dal G.i.p. nel relativo provvedimento di custodia cautelare, ed in particolare le indagini effettuate sull'uso della carta di credito da parte del ricorrente nel febbraio del 2009 - in quanto non avvenuto per il fine indicato dal GR, e dunque non pertinente al fatto da provare - ovvero la circostanza che egli si trovasse in quel periodo in vacanza in una località situata ad oltre mille chilometri di distanza dal luogo in cui sarebbe stata caricata la sostanza stupefacente, o, infine, il dato della semplice presenza del MA presso l'aeroporto di Fiumicino in data 19 luglio 2008, ossia a distanza di un anno dai fatti in contestazione.
L'impugnata ordinanza, poi, risulterebbe ancor più censurabile laddove ha ritenuto di confermare il provvedimento restrittivo anche in relazione al capo sub B) della rubrica, in quanto attinente ad un episodio risalente a molti anni prima, ed in realtà sfornito di effettivi riscontri probatori.
3.3. Un'ulteriore censura, infine, viene mossa all'impugnata ordinanza per quel che attiene alle ravvisate esigenze cautelari, in quanto il Tribunale non avrebbe potuto ritenere l'estrema gravità dei fatti già solo in considerazione della circostanza che il ricorrente aveva certamente desistito dall'operazione, oltre che in ragione della collocazione temporale degli stessi (risalenti ad oltre tre anni) e dell'assenza di qualsiasi elemento indiziario in relazione al reato ipotizzato nel capo sub B) della contestazione cautelare.
4. Con memoria depositata il 14 febbraio 2013 la difesa ha insistito sui motivi già articolati a sostegno del ricorso, chiedendone l'accoglimento con particolare riferimento ai profili, già evidenziati, inerenti alla valutazione del presupposto della gravità indiziaria.
4.1. Con ulteriore memoria depositata il 18 febbraio 2013 la difesa ha posto in rilievo il carattere suggestivo, e non assistito da efficacia individualizzante, degli elementi di fatto utilizzati nell'ordinanza adottata dal Tribunale del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
6. Non meritevole di accoglimento deve ritenersi, in primo luogo, il profilo di doglianza incentrato sull'invocata preclusione processuale derivante dalla pendenza dell'appello proposto dal P.M. avverso la decisione di rigetto della prima domanda cautelare (meglio illustrato, supra, nel par. 3.1).
A tale riguardo, invero, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio secondo cui, in tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale de libertate, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi", può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porti a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare (Sez. Un., n. 7931 del 16/12/2010, dep. 01/03/2011, Rv. 249001). Ne discende che il P.M. resta libero di scegliere il "veicolo" in cui utilizzare i nova ai fini del perseguimento del suo obiettivo, ma una volta che quella scelta sia stata operata, egli non può più, per lo stesso utilizzo, fare ricorso al veicolo alternativo, scongiurandosi in tal modo il rischio del conseguimento di un duplice titolo cautelare per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi indiziari. Nel caso di specie, il P.M. ha scelto di utilizzare i nuovi elementi investigativi ponendoli a fondamento di un nuovo petitum cautelare in data 6 novembre 2012, e all'udienza di rinvio del 9 novembre 2012, ancor prima del deposito in Cancelleria del provvedimento applicativo della misura custodiale da parte del G.i.p., avvenuto in data 14 novembre 2012, ha correttamente rinunziato a coltivare l'appello interposto avverso la decisione reiettiva dell'originaria domanda cautelare, così uniformandosi al quadro di principi delineato in questa Sede.
Se, per un verso, secondo quanto precisato nella su citata pronuncia delle Sezioni Unite, l'effettività dell'opzione esercitata nel senso di un autonomo utilizzo dei nova non può essere paralizzata dalla pendenza di un giudizio incidentale vertente sullo stesso fatto, essa, per altro verso, ne determina la non riversibilità nel "veicolo" procedimentale alternativo, in tal modo producendosi, nell'identità degli elementi investigativi addotti, un meccanismo preclusivo sul suo avvio, ovvero, come nel caso in esame, sulla sua proseguibilità.
Alla rinunzia dal P.M. operata, dunque, non possono che ricollegarsi effetti meramente ricognitivi di una situazione preclusiva già automaticamente cristallizzatasi sul piano procedimentale in conseguenza di una scelta "strategica" legata alle forme e modalità di utilizzo delle nuove emergenze investigative, indipendentemente dal momento in cui sia rilevata la formazione del parallelo effetto preclusivo.
7. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, ove si considerino le implicazioni del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato integrano i gravi indizi di colpevolezza soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (in tal senso, sulla scia di Sez. Un., n. 36267 del 30/05/2006, dep. 31/10/2006, Rv. 234598, v. Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, dep. 12/05/2010, Rv. 247147; Sez. 1, n. 19517 del 01/04/2010, dep. 24/05/2010, Rv. 247206; Sez. 1, n. 11058 del 02/03/2010, dep. 23/03/2010, Rv. 246790; Sez. 1, n. 35710 del 20/09/2006, dep. 24/10/2006, Rv. 234897). È dunque evidente - per effetto del richiamo contenuto nell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, alla regola posta dall'art. 192 c.p.p., comma 3,
- che la forza indiziante della dichiarazione accusatoria del correo, per sua natura ritenuta dal legislatore non affidabile al pari di una comune deposizione, ha bisogno di una "stabilizzazione" che può essere offerta solo da riscontri esterni individualizzanti, in grado di dimostrarne la compatibilità col thema decidendum proprio della pronuncia de libertate. Al riguardo, infatti, l'esigenza di un'ampia corroboration - che non solo inerisca alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante, ma sia anche soggettivamente indirizzata - deve ritenersi imprescindibile nell'ambito di una valutazione strumentale all'adozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigorosamente ad personam (Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, dep. 12/05/2010, cit). Risulterebbe difficile comprendere, in caso contrario, quale reale valore prognostico in ordine all'elevata probabilità di colpevolezza possa assegnarsi ad una chiamata di correo che, per il fatto di non essere confermata da un riscontro munito di effettivo carattere individualizzante, potrebbe, tutt'al più, possedere valore dimostrativo rispetto all'accertamento della verificazione del fatto, ma non riguardo alla sua attribuzione e alla riferibilità dello stesso alla specifica posizione del soggetto nei cui confronti sia stata emessa una misura restrittiva della libertà personale (Sez. 1, n. 35710 del 20/09/2006, dep. 24/10/2006, cit.). Ponendosi, dunque, sulla linea interpretativa ormai da tempo tracciata in questa Sede, non può non ribadirsi che, all'interno del regole proprie del "giusto processo cautelare", solo l'individualizzazione del riscontro è in grado di fondare la capacità dimostrativa e la persuasività probatoria della chiamata in correità e, per il loro tramite, la razionalità stessa della decisione cautelare. Avuto riguardo al quadro di principii or ora delineato, deve rilevarsi come, nell'iter motivazionale della pronuncia in esame, pur dovendosi ritenere congruamente indicati ed attentamente soppesati i criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca del GR - le cui dichiarazioni sono state considerate precise, logicamente coerenti e sostanzialmente genuine nella serietà della scelta collaborativa - siano stati poi valorizzati quali elementi di riscontro esterno dati e circostanze privi della necessaria specificità sul piano storico-fattuale e non sorretti da una reale efficacia individualizzante, sì da confermare ab extrinseco l'attendibilità del chiamante anche per quel che inerisce al prospettato coinvolgimento del ricorrente nella realizzazione delle condotte delittuose oggetto di contestazione in sede cautelare. Prive di tale necessaria valenza dimostrativa risultano - ove si ponga mente, da un lato, alla particolare rilevanza del ruolo di finanziatore ed organizzatore dell'attività di importazione di stupefacenti attribuito al ricorrente nel capo sub C), e, dall'altro lato, alla sua decisione di "dissociarsi" inizialmente dall'impresa per problemi personali legati alle condizioni di salute del padre - sia le circostanze inerenti al controllo della sua presenza presso l'aeroporto di Fiumicino, in compagnia di altri coindagati, nel mese di luglio del 2008, quando il trasporto dello stupefacente sarebbe avvenuto molto tempo dopo, ossia nel periodo ricompreso fra l'aprile ed il giugno del 2009, sia quelle relative alla sua presenza in una località del mar dei Carabi fra il mese di gennaio e quello di febbraio del 2009, quando vennero effettuati, presso tre distinti cantieri nautici, tre diversi pagamenti con la propria carta di credito, per una spesa del complessivo importo di circa milleduecento dollari, e dunque di entità che potrebbe stimarsi oggettivamente assai modesta per sostenere i costi della riparazione dell'albero di una barca a vela, specie in assenza di qualsiasi valido elemento di riscontro in ordine all'oggetto ed alla causale dei relativi acquisti, oltre che alla necessaria finalizzazione rispetto al viaggio che successivamente sarebbe stato intrapreso.
Del tutto assente, infine, risulta l'indicazione di specifici elementi di riscontro esterno, dotati della necessaria valenza individualizzante, in merito alla ipotizzata partecipazione dell'indagato alla prima attività di importazione risalente al settembre del 2005 (capo sub B) dell'imputazione provvisoria), tale connotazione non potendosi assegnare, in ragione della loro evidente genericità, alle evidenziate circostanze inerenti all'identica natura dei due fatti addebitati, o all'identità di taluni dei protagonisti dei relativi episodi, ovvero, ancora, al loro inserirsi all'interno di un rapporto continuativo tra gli stessi, o infine al controllo subito dal ricorrente e da un altro coindagato, temporalmente collocabile in epoca risalente ad oltre un anno prima del fatto in contestazione, e in un'altra località del territorio nazionale.
8. Parimenti fondato deve ritenersi il terzo profilo di doglianza, ove si considerino le implicazioni del pacifico insegnamento giurisprudenziale elaborato da questa Suprema Corte in tema di giustificazione delle ragioni di attualità delle esigenze cautelari e di scelta della misura coercitiva (Sez. 6, n. 27865 del 10/06/2009, dep. 07/07/2009, Rv. 244417), secondo cui la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione alla suddetta attualità, sia in relazione alla scelta della misura.
Ne discende che il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. Un., n. 40538 del 24/09/2009, dep. 20/10/2009, Rv. 244377). Nel caso in esame, avuto riguardo, da un lato, all'insufficiente solidità del quadro dei riscontri esterni acquisiti in ordine al necessario presupposto di gravità del panorama indiziario, e dall'altro lato, ed in particolare, al fatto che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa in relazione a fatti commessi circa tre anni e mezzo prima, l'onere di una specifica ed esaustiva motivazione sulle ragioni per cui possa ritenersi tuttora sussistente l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, anche sotto il connesso profilo della necessaria valutazione di un grado di intensità tale da non consentire l'adozione di misure meno gravi, non può dirsi compiutamente assolto attraverso il generico riferimento, contenuto nell'impugnata pronunzia, ai dati inerenti alla frequenza dei contatti con gli altri indagati, allo stato di latitanza del ricorrente, ovvero al suo ipotizzato inserimento in circuiti criminali di alto livello.
9. Alla stregua delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, oltre che dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere adottata dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma in data 8 novembre 2012, dalla prima integralmente confermata e connotata dai medesimi vizi in questa Sede rilevati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella in data 8 novembre 2012 del G.i.p. del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013