Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
In tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura. (Fattispecie di intervenuta adozione della custodia cautelare in carcere per fatti risalenti a tre anni prima).
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1477 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ANDREAZZA GASTONE SENTENZA sul ricorso proposto da Zenone Alessandro, n. a Milano il 23/04/1972; avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 16/04/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Volpe, che ha concluso per l'inammissibilltà del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/04/2012 il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l'appello proposto da Zenone Alessandro avverso il provvedimento del Gip …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Penale n. 1478 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1478 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ANDREAZZA GASTONE SENTENZA sul ricorso proposto da Ciancio Alessandro, n. a Milano il 06/07/1980; avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 30/03/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Volpe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/03/2012 il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Ciancio Alessandro avverso il provvedimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2009, n. 27865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27865 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 10/06/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1177
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 013647/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC ER N. IL 18/03/1974;
avverso ORDINANZA del 06/11/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO per il rigetto e del difensore Avv. Scrofani Cancellieri Daniele per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento 6.11.2008 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza cautelare emessa dal locale GIP in data 5.9.08 nei confronti, tra gli altri, di SC ER, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Ricorre a mezzo del difensore fiduciario lo SC denunciando con primo motivo violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione, perché difetterebbero i gravi indizi dei reati contestati:
- sarebbero state svolte solo considerazioni generali e le intercettazioni comunque non potrebbero comprovare gli elementi oggettivi, e la corrispondente consapevolezza, della relazione associativa, in un contesto di acritico inserimento dei brogliacci delle conversazioni intercettate;
- in particolare dalla conversazione del 30.7.2004 non potrebbe ritenersi provato il successivo effettivo viaggio in Lombardia, e per tutti i colloqui intercettati mancherebbero riscontri di univoco significato, sicché non sussisterebbe la consistenza indiziaria richiesta dall'art. 273 c.p.p., comma 1: ne sarebbe prova la telefonata 15.3.05, dove la richiesta per sè di stupefacente striderebbe con il ruolo attribuitogli, ed in definitiva mancherebbe la prova che il denaro circolato avesse provenienza illecita anziché costituire provento di lecita attività lavorativa. Il secondo motivo denuncia i medesimi vizi in relazione al dedotto difetto di esigenze cautelari: in particolare SC al momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare svolgeva da tempo regolare attività lavorativa, mentre mancava ogni prova di una prosecuzione in atto dell'attività illecita contestata;
solo di stile sarebbe la motivazione sul pericolo di reiterazione del reato, in un contesto in cui la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, insieme con l'attuale attività lavorativa, avrebbe imposto motivazione più specifica e non così contraddittoria. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è infondato, risolvendosi - con la veste formale della denuncia di vizi logici - nella sollecitazione alla rilettura degli elementi probatori puntualmente esaminati dal Tribunale, richiedendo un loro diverso apprezzamento di merito del tutto precluso in questa fase di legittimità.
Il Giudice collegiale della cautela ha infatti alle pagine 2 e da 39 a 41 indicato espressamente le diverse fonti di prova (con particolare riferimento alle conversazioni intercettate nei loro contenuti intrinsecamente ritenuti spiegabili solo con il collegamento all'attiva partecipazione al traffico degli stupefacenti anche dall'estero, in sè ed anche nelle connessioni di significato e valenza probatoria considerate nelle successioni temporali anche tra i diversi soggetti, nonché alle dichiarazioni specifiche di collaboratori), commentandole singolarmente e poi apprezzandole - come doveroso - in una visione non parcellizzata e pervenendo a conclusioni congrue al materiale esaminato e sostenute da argomentazioni ne' contraddittorie ne' manifestamente illogiche. È invece fondato il secondo motivo. I capi di imputazione allo stato ascritti indicano il momento temporale della consumazione in questi termini: "data prossima e successiva al novembre del 2005". Formalmente, pertanto, la contestazione indica una permanenza in atto. Tuttavia il materiale probatorio valutato dal Tribunale appare, quanto anche allo SC, tutto cristallizzato entro il novembre del 2005.
Orbene, se il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza delle condizioni di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) (Sez. 4, sent. 6717 del 2007, Rocchetti), tuttavia è indubbio che in presenza di una distanza temporale dai fatti oggettivamente apprezzabile l'obbligo di motivazione debba essere adempiuto in termini particolarmente rigorosi nell'indicare le ragioni sia dell'attualità del tipo di esigenza cautelare ritenuta sussistente che della scelta della misura cautelare, perché tale distanza temporale per sè costituisce un elemento di fatto tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, ancorché non per sè incompatibile.
Nel caso di specie, a fronte di un periodo temporale di circa tre anni dai fatti oggetto di specifico rilievo probatorio all'adozione della misura, il Tribunale ha ricordato i precedenti specifico relativo al 1997 e per ricettazione del 2002, e le peculiarità circostanziali delle condotte per cui in concreto si procede. Ma ciò non configura una specifica esaustiva motivazione sulle ragioni per cui permanga l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, anche nell'intensità tale da non consentire misure meno gravi, non risultando tra l'altro in motivazione indicazioni sull'eventuale effettiva attuale permanenza dell'associazione contestata.
Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata nei limiti di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuova deliberazione sul punto al Tribunale di Catania. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009