Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2003, n. 21021
CASS
Sentenza 19 marzo 2003

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L'obbligo di usare al lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al procedimento medesimo, dei quali il giudice deve disporre la traduzione ai sensi dell'art. 143, comma 2 cod. proc. pen.; ciò vale anche per l'atto di nomina del difensore di fiducia, redatto in lingua straniera, proveniente dall'indagato straniero. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro, proposta dal difensore dell'indagato straniero, perché la documentazione prodotta dal difensore era redatta in lingua straniera).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2003, n. 21021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21021
    Data del deposito : 19 marzo 2003

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