CASS
Sentenza 20 febbraio 2023
Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2023, n. 7005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7005 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7005 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 27/10/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore dell'8 ottobre 2020, con cui AR Gio- NN era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di re- clusione in relazione al reato di cui all'art. 423 bis, comma 2, cod. pen., perché, per eliminare il frascame derivato dal taglio della legna, cagionava un incendio su boschi destinati al rimboschimento (in Castel San Giorgio il 4 aprile 2016). In ordine alla ricostruzione dei fatti, D'ON IG, dipendente della S.M.A. Campania - Sistema per la meteorologia e l'ambiente, società in house regionale finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli incendi boschivi, raccontava di aver ricevuto il 4 aprile 2016 una richiesta di intervento nel Comune di Castel San Giorgio, località Campomanfoli;
giunto sul posto, il personale verificava che, all'in- terno di un bosco privato, in fase di taglio colturale delle piante, alcune persone sta- vano procedendo alla pulizia del frascame mediante bruciatura e ciò spiegava il fumo segnalato. In particolare, all'interno del perimetro del taglio, v'erano cumuli di frascame già bruciati che ardevano ancora ed altri quattro cumuli appena accesi in fase di pieno sviluppo;
vigilavano sui cumuli due soggetti, coi quali gli operatori della S.M.A. ave- vano parlato rimanendo a distanza. Il giorno seguente il D'ON era avvisato della circostanza che il perimetro del taglio del bosco dove avevano effettuato il sopral- luogo era stato totalmente percorso da un incendio. Visionando delle fotografie dello stesso, il teste indicava con precisione il luogo in cui si trovavano i cumuli di frascame in accensione al momento del controllo e sottoscriveva l'immagine sottopostagli dagli operatori del Corpo Forestale. EF IC, marito di FA VA, proprietaria dell'area interessata dall'incendio, che aveva venduto un taglio di bosco inerente alle particelle nn. 284, 283, 258 e 256 al AR, raccontava di aver ricevuto una telefonata dall'imputato alle ore 15.00-15.30, che gli raccontava lo sviluppo di un incendio che stava divam- pando per tutte le particelle indicate, innescatosi mentre stava bruciando il frascame;
per cui lo esortava ad attivarsi per spegnere l'incendio e per allertare i soccorsi. Alle ore 17.30-18.00, l'EF contattava l'imputato che gli riferiva dell'incendio tuttora in corso e di trovarsi in compagnia della Guardia Forestale. L'imputato, con comportamento che aggravava gli effetti dannosi, era stato no- tato dal teste CE, in servizio presso il Corpo Forestale, mentre si allontanava frettolosamente, alla guida di un trattore, abbandonando la zona del delitto ad incen- dio in corso. 3 li Il frascame era stato incendiato mentre si trovava ancora sparso e non accumu- lato in modo da garantire il controllo del fuoco sui singoli mucchi separati. Le fiamme, pertanto, si erano propagate e l'incendio aveva interessato una superficie di mq. 1.500/1.600 circa;
i Vigili del Fuoco erano stati allertati, ma non intervenivano e l'incendio si spegneva dopo poche ore. La Corte territoriale ha rilevato che, secondo quanto affermato dal teste CE, l'incendio era stato provocato dalle fiamme appiccate al frascame, non raggruppato correttamente dall'imputato ma sparso sul terreno. 2. Il AR, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 40, commi 1 e 4, d. Ivo n. 504 del 1995 e 223 disp. att. cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte territoriale si è limitata a richiamare per relationem la motivazione del Tribunale, avendo basato l'affermazione di responsabilità dell'impu- tato sulle medesime congetture poste a fondamento della sentenza di primo grado, stravolgendo gli elementi acquisiti e riconoscendo acriticamente valore ad isolati ele- menti di configurazione del reato. Il AR non era stato visto vicino ai cumuli incendiati o da incendiare, dove invece erano presenti altri soggetti non menzionati nella sentenza impugnata, ma solo a bordo del suo trattore in discesa (da qui l'andatura veloce). La marcia veloce, pertanto induceva erroneamente ad ipotizzare una fuga, men- tre magari si trattava di un semplice allontanamento dal luogo dei tagli, dove altro personale sorvegliava i cumuli di frascame. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione. Si osserva che il Tribunale, con motivazione manifestamente illogica, aveva evi- denziato la condotta negligente di chi aveva organizzato il frascame in cumuli, salvo negare successivamente l'esistenza di cumuli e concludere con una forzata ipotesi di responsabilità "i cumuli c'erano ma non erano fatti bene", valutando una prova che non si era formata nel corso del contraddittorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Coi due motivi di ricorso si formulano plurimi rilievi alla tenuta logica dell'im- pianto probatorio della sentenza impugnata in riferimento alla carenza di elementi idonei ad affermare la responsabilità di AR GioNN per il reato di cui all'art. 423 bis, comma secondo, cod. pen.. 4 Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua con- traddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inade- guatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non ma- nifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e di- versi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). L'impugnazione di legittimità non è proponibile quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valuta- zione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. 2. Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motiva- zione lineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del pre- sente scrutinio di legittimità. I giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di una valutazione complessiva e coordinata dei seguenti elementi probatori (tratti prin- cipalmente dalla sentenza di primo grado): A) Il teste D'ON IG, dipendente della società in house SMA addetta alla sorveglianza dell'ambiente, raccontava di aver ricevuto una richiesta di intervento il 4 aprile 2016, alle ore 15.35 circa;
giunto sul posto, constatava che alcune persone 5 stavano procedendo alla pulizia del frascame mediante bruciatura e ciò spiegava la segnalazione del fumo;
alcuni cumuli erano già bruciati ed ardevano ancora, mentre altri quattro cumuli erano appena accesi, in fase di pieno sviluppo;
due soggetti - coi quali il personale della SMA aveva colloquiato a distanza - vigilavano sui cumuli;
il giorno successivo, il D'ON era avvisato dalla SOUP (Sala Operativa Unificata Pro- vinciale) della Regione Campania che il perimetro del taglio del bosco, dove avevano effettuato il sopralluogo, era stato totalmente percorso da un incendio. B) EF IC, marito di FA VA, proprietaria dell'area interessata dall'incendio (località Cannpomanfoli), riferiva che la moglie aveva venduto un taglio di bosco inerente alle particelle nn. 284, 283, 258 e 256 a AR GioNN per il corrispettivo di euro tremila;
esponeva poi di aver ricevuto il 4 aprile 2016, verso le ore 15.00 - 15.30, una telefonata da AR GioNN, che gli narrava dello sviluppo di un incendio in corso nel terreno acquistato;
l'EF, pertanto, lo esortava ad attivarsi per spegnere le fiamme ed allertare i soccorsi;
riferiva poi di aver contattato l'imputato alle ore 17.30-18.00 circa, per ricevere notizie e questi gli riferiva che l'incendio era ancora in atto e che si trovava sul posto in compagnia della Guardia Forestale. C) Il teste CE, in servizio presso il locale Corpo Forestale, raccontava dell'in- tervento eseguito il 4 aprile 2016 per spegnere l'incendio e che, alle ore 16.12, uni- tamente ai colleghi, aveva notato un soggetto (poi identificato nel AR), che si allontanava frettolosamente dalla zona a bordo di un trattore carico di legna;
in una fase successiva, il CE constatava che le fiamme erano divampate dai residui ve- getali, non correttamente bruciati dal AR in piccoli cumuli distanziati tra loro, ma quando erano ancora sparsi sul terreno, in difformità della normativa di sicurezza;
il frascame era stato incendiato allorché ancora sparso e non accumulato in mucchi separati, in modo da garantire il controllo del fuoco sui singoli mucchi separati;
per- tanto, le fiamme si erano propagate e l'incendio aveva interessato una superficie di 1.500-1.600 metri quadrati;
avevano allertato i Vigili del Fuoco, che però non erano intervenuti e l'incendio si spegneva solo dopo alcune ore;
il teste precisava che il AR era il titolare della ditta, regolarmente autorizzata dai proprietari, al taglio boschivo nella zona in questione e che, al momento del loro controllo, era l'unico soggetto presente sul posto. Nella sentenza impugnata, pertanto, sia pur con motivazione sintetica e mediante parziale richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, si è dato adeguata- mente conto degli elementi acquisiti a carico del AR, in qualità di proprietario ju del taglio di bosco acquistato dalla FA, per cui soggetto interessato alla pulizia del frascame. Il AR, infatti, avvisava della fase iniziale dell'incendio l'EF, che a sua volta lo invitava ad allertare il personale della Guardia Forestale;
ammetteva, 6 inoltre, la propria presenza sul posto in compagnia di detto organo di P.G.; infine, era stato visto allontanarsi dal luogo dell'incendio. La tesi difensiva dell'assenza del AR nel luogo dell'incendio era smentita dalle dichiarazioni dell'EF, che riferiva esattamente il contenuto della conversa- zione telefonica intercorsa tra lui ed il AR, concernente le decisive circostanze di fatto sopra riportate. Né emergevano contraddizioni nella ricostruzione dell'episo- dio delittuoso in esame, laddove si chiariva coerentemente che i primi piccoli cumuli di arbusti erano stati arsi regolarmente (come prescritto dalle norme di cautela), mentre successivamente non erano state adottate analoghe precauzioni per bruciare i residui sparsi sul terreno. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7005 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 27/10/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore dell'8 ottobre 2020, con cui AR Gio- NN era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di re- clusione in relazione al reato di cui all'art. 423 bis, comma 2, cod. pen., perché, per eliminare il frascame derivato dal taglio della legna, cagionava un incendio su boschi destinati al rimboschimento (in Castel San Giorgio il 4 aprile 2016). In ordine alla ricostruzione dei fatti, D'ON IG, dipendente della S.M.A. Campania - Sistema per la meteorologia e l'ambiente, società in house regionale finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli incendi boschivi, raccontava di aver ricevuto il 4 aprile 2016 una richiesta di intervento nel Comune di Castel San Giorgio, località Campomanfoli;
giunto sul posto, il personale verificava che, all'in- terno di un bosco privato, in fase di taglio colturale delle piante, alcune persone sta- vano procedendo alla pulizia del frascame mediante bruciatura e ciò spiegava il fumo segnalato. In particolare, all'interno del perimetro del taglio, v'erano cumuli di frascame già bruciati che ardevano ancora ed altri quattro cumuli appena accesi in fase di pieno sviluppo;
vigilavano sui cumuli due soggetti, coi quali gli operatori della S.M.A. ave- vano parlato rimanendo a distanza. Il giorno seguente il D'ON era avvisato della circostanza che il perimetro del taglio del bosco dove avevano effettuato il sopral- luogo era stato totalmente percorso da un incendio. Visionando delle fotografie dello stesso, il teste indicava con precisione il luogo in cui si trovavano i cumuli di frascame in accensione al momento del controllo e sottoscriveva l'immagine sottopostagli dagli operatori del Corpo Forestale. EF IC, marito di FA VA, proprietaria dell'area interessata dall'incendio, che aveva venduto un taglio di bosco inerente alle particelle nn. 284, 283, 258 e 256 al AR, raccontava di aver ricevuto una telefonata dall'imputato alle ore 15.00-15.30, che gli raccontava lo sviluppo di un incendio che stava divam- pando per tutte le particelle indicate, innescatosi mentre stava bruciando il frascame;
per cui lo esortava ad attivarsi per spegnere l'incendio e per allertare i soccorsi. Alle ore 17.30-18.00, l'EF contattava l'imputato che gli riferiva dell'incendio tuttora in corso e di trovarsi in compagnia della Guardia Forestale. L'imputato, con comportamento che aggravava gli effetti dannosi, era stato no- tato dal teste CE, in servizio presso il Corpo Forestale, mentre si allontanava frettolosamente, alla guida di un trattore, abbandonando la zona del delitto ad incen- dio in corso. 3 li Il frascame era stato incendiato mentre si trovava ancora sparso e non accumu- lato in modo da garantire il controllo del fuoco sui singoli mucchi separati. Le fiamme, pertanto, si erano propagate e l'incendio aveva interessato una superficie di mq. 1.500/1.600 circa;
i Vigili del Fuoco erano stati allertati, ma non intervenivano e l'incendio si spegneva dopo poche ore. La Corte territoriale ha rilevato che, secondo quanto affermato dal teste CE, l'incendio era stato provocato dalle fiamme appiccate al frascame, non raggruppato correttamente dall'imputato ma sparso sul terreno. 2. Il AR, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 40, commi 1 e 4, d. Ivo n. 504 del 1995 e 223 disp. att. cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte territoriale si è limitata a richiamare per relationem la motivazione del Tribunale, avendo basato l'affermazione di responsabilità dell'impu- tato sulle medesime congetture poste a fondamento della sentenza di primo grado, stravolgendo gli elementi acquisiti e riconoscendo acriticamente valore ad isolati ele- menti di configurazione del reato. Il AR non era stato visto vicino ai cumuli incendiati o da incendiare, dove invece erano presenti altri soggetti non menzionati nella sentenza impugnata, ma solo a bordo del suo trattore in discesa (da qui l'andatura veloce). La marcia veloce, pertanto induceva erroneamente ad ipotizzare una fuga, men- tre magari si trattava di un semplice allontanamento dal luogo dei tagli, dove altro personale sorvegliava i cumuli di frascame. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione. Si osserva che il Tribunale, con motivazione manifestamente illogica, aveva evi- denziato la condotta negligente di chi aveva organizzato il frascame in cumuli, salvo negare successivamente l'esistenza di cumuli e concludere con una forzata ipotesi di responsabilità "i cumuli c'erano ma non erano fatti bene", valutando una prova che non si era formata nel corso del contraddittorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Coi due motivi di ricorso si formulano plurimi rilievi alla tenuta logica dell'im- pianto probatorio della sentenza impugnata in riferimento alla carenza di elementi idonei ad affermare la responsabilità di AR GioNN per il reato di cui all'art. 423 bis, comma secondo, cod. pen.. 4 Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua con- traddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inade- guatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non ma- nifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e di- versi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). L'impugnazione di legittimità non è proponibile quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valuta- zione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. 2. Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motiva- zione lineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del pre- sente scrutinio di legittimità. I giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di una valutazione complessiva e coordinata dei seguenti elementi probatori (tratti prin- cipalmente dalla sentenza di primo grado): A) Il teste D'ON IG, dipendente della società in house SMA addetta alla sorveglianza dell'ambiente, raccontava di aver ricevuto una richiesta di intervento il 4 aprile 2016, alle ore 15.35 circa;
giunto sul posto, constatava che alcune persone 5 stavano procedendo alla pulizia del frascame mediante bruciatura e ciò spiegava la segnalazione del fumo;
alcuni cumuli erano già bruciati ed ardevano ancora, mentre altri quattro cumuli erano appena accesi, in fase di pieno sviluppo;
due soggetti - coi quali il personale della SMA aveva colloquiato a distanza - vigilavano sui cumuli;
il giorno successivo, il D'ON era avvisato dalla SOUP (Sala Operativa Unificata Pro- vinciale) della Regione Campania che il perimetro del taglio del bosco, dove avevano effettuato il sopralluogo, era stato totalmente percorso da un incendio. B) EF IC, marito di FA VA, proprietaria dell'area interessata dall'incendio (località Cannpomanfoli), riferiva che la moglie aveva venduto un taglio di bosco inerente alle particelle nn. 284, 283, 258 e 256 a AR GioNN per il corrispettivo di euro tremila;
esponeva poi di aver ricevuto il 4 aprile 2016, verso le ore 15.00 - 15.30, una telefonata da AR GioNN, che gli narrava dello sviluppo di un incendio in corso nel terreno acquistato;
l'EF, pertanto, lo esortava ad attivarsi per spegnere le fiamme ed allertare i soccorsi;
riferiva poi di aver contattato l'imputato alle ore 17.30-18.00 circa, per ricevere notizie e questi gli riferiva che l'incendio era ancora in atto e che si trovava sul posto in compagnia della Guardia Forestale. C) Il teste CE, in servizio presso il locale Corpo Forestale, raccontava dell'in- tervento eseguito il 4 aprile 2016 per spegnere l'incendio e che, alle ore 16.12, uni- tamente ai colleghi, aveva notato un soggetto (poi identificato nel AR), che si allontanava frettolosamente dalla zona a bordo di un trattore carico di legna;
in una fase successiva, il CE constatava che le fiamme erano divampate dai residui ve- getali, non correttamente bruciati dal AR in piccoli cumuli distanziati tra loro, ma quando erano ancora sparsi sul terreno, in difformità della normativa di sicurezza;
il frascame era stato incendiato allorché ancora sparso e non accumulato in mucchi separati, in modo da garantire il controllo del fuoco sui singoli mucchi separati;
per- tanto, le fiamme si erano propagate e l'incendio aveva interessato una superficie di 1.500-1.600 metri quadrati;
avevano allertato i Vigili del Fuoco, che però non erano intervenuti e l'incendio si spegneva solo dopo alcune ore;
il teste precisava che il AR era il titolare della ditta, regolarmente autorizzata dai proprietari, al taglio boschivo nella zona in questione e che, al momento del loro controllo, era l'unico soggetto presente sul posto. Nella sentenza impugnata, pertanto, sia pur con motivazione sintetica e mediante parziale richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, si è dato adeguata- mente conto degli elementi acquisiti a carico del AR, in qualità di proprietario ju del taglio di bosco acquistato dalla FA, per cui soggetto interessato alla pulizia del frascame. Il AR, infatti, avvisava della fase iniziale dell'incendio l'EF, che a sua volta lo invitava ad allertare il personale della Guardia Forestale;
ammetteva, 6 inoltre, la propria presenza sul posto in compagnia di detto organo di P.G.; infine, era stato visto allontanarsi dal luogo dell'incendio. La tesi difensiva dell'assenza del AR nel luogo dell'incendio era smentita dalle dichiarazioni dell'EF, che riferiva esattamente il contenuto della conversa- zione telefonica intercorsa tra lui ed il AR, concernente le decisive circostanze di fatto sopra riportate. Né emergevano contraddizioni nella ricostruzione dell'episo- dio delittuoso in esame, laddove si chiariva coerentemente che i primi piccoli cumuli di arbusti erano stati arsi regolarmente (come prescritto dalle norme di cautela), mentre successivamente non erano state adottate analoghe precauzioni per bruciare i residui sparsi sul terreno. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2022.