CASS
Sentenza 4 dicembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2023, n. 48124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48124 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT AR nato il [...] avverso la sentenza del 26/06/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 48124 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 26/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.E' proposto ricorso per cassazione nell'interesse di ER GA avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Perugia nei confronti del predetto in data 26.4.2023, che, applicata la pena concordata di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 217, 224 e 216 I.f., dichiarava altresì l'imputato inabilitato per la durata di anni 10 all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. La difesa del ricorrente si duole, quindi, della illegittimità e/o illegalità della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 445 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen, denunciando la illegalità e/o la illegittimità dell'applicazione della sanzione accessoria disposta. In via subordinata si duole della illegittimità e/o illegalità della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. civ. in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per avere il Pm e l'imputato espressamente escluso dall'accordo l'applicazione di pene accessorie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Anzitutto, trattandosi di ricorso avverso una sentenza di "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen., deve premettersi che il vizio dedotto è ricompreso nel novero di quelle illegittimità espressamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., attenendo a questione di illegalità della pena, che ricomprende sia quella principale che quella accessoria, così come determinata in sede di patteggiamento. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti — come il presente per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. A giudizio del Collegio, infatti, deve essere ribadito il principio già affermato da questa Corte di diverse pronunce (sebbene in ipotesi differenti da quella oggi in esame) secondo cui, in tema di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., può essere dedotta con il ricorso per cassazione anche l'illegalità della pena accessoria 2 applicata, in quanto anch'essa riconducibile al concetto di illegalità della pena (Sez. 5, Sentenza n. 50201 del 08/10/2019, Rv. 277655 - 01; Sez. 3, n. 28581 del 24/5/2019, L., Rv. 275791). Le stesse Sezioni Unite, del resto, con la sentenza Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, che - come si dirà di qui a poco - ha risolto l'impasse sulle modalità di proporzionamento al modello costituzionale della sanzione accessoria inflitta ex art. 216, ultimo comma, I.fall., hanno sottolineato ii carattere sanzionando sempre più marcato e rilevante delle pene accessorie, anche nelle opzioni del legislatore, ed il loro ruolo, di fatto, non più meramente "ancillare", come tradizionalmente ritenuto, bensì di parte sempre più rilevante di un sistema integrato della pena complessivamente intesa, in un'ottica che ponga mente alla sua valenza repressiva nell'attuazione concreta (esse, peraltro, come sottolineato ancora dalle Sezioni Unite nella sentenza Suraci, spesso sono dotate in concreto di efficacia afflittiva anche maggiore della pena principale, in relazione alla quale può usufruirsi eventualmente della sospensione condizionale). Ciò posto deve rilevarsi che la sentenza non ha correttamente applicato l'art. 445 c.p.p. e quindi illegalrnente applicato le pene accessorie fallimentari. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, proprio con riferimento all'ipotesi di patteggiaMento per reati fallimentari, che in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge„ non rientrando il reato di cui al R.d. n. 267/1942 art. 216 tra le eccezioni previste dall'art. 445 c.p.p., comma 1-ter, introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 4, lett. e) (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882). Le pene accessorie disciplinate dal diritto penale sostanziale non possono essere inflitte con la sentenza di applicazione della pena, a meno che quest'ultima non sia superiore ai due anni di pena detentiva (ed a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. Riforma Cartabia di cui al d.lgs n. 150 del 2022 è ora espressamente previsto che le pene accessorie possono costituire oggetto dell'accordo ex art. 444 c.p.p. od essere escluse dalle parti). La categoria in esame comprende invero sia le pene accessorie previste dal codice penale - tanto quelle di carattere generale disciplinate negli artt. 28 ss., quanto le pene previste in relazione a determinate figure di reato - sia quelle prescritte da leggi speciali. Come ha già avuto modo di affermare la pronuncia Sez. U, 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, con la legge 11 giugno 2003, n. 134, è «stato elevato il tetto di pena detentiva, previsto dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. per l'introduzione del rito, da due a cinque anni e sono state introdotte per il nuovo patteggiamento (c.d. editio ma/or) preclusioni oggettive e soggettive in relazione alla gravità dei reati e ai casi di pericolosità qualificata dell'imputato, oltre alla esclusione di alcuni effetti premiali, 3 rimasti a connotare l'applicazione della pena inferiore a due anni (c.d. editio minor). Quanto agli effetti premiali, in particolare, si è prevista, nel nuovo art. 445, comma 1, cod. proc. pen., l'operatività della esenzione dal pagamento delle spese processuali, del divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi di cui all'art. 240 cod. pen., e non più solo nei casi di cui al suo secondo comma) e della estinzione del reato nei termini rispettivamente previsti per i delitti e per le contravvenzioni solo nei casi in cui la pena detentiva "irrogata" non superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, a ciò conseguendo che, a contrario, l'editio ma/or comporta l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, compresa la confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen.». Il beneficio premiale della non applicabilità delle pene accessorie concerne, dunque, soltanto la sentenza di patteggiarnento di pena non superiore a due anni di reclusione, non anche quella che applica una pena superiore a due anni, sicché, nel caso di specie, essendosi applicata una pena concordata inferiore ai due anni di reclusione non potevano trovare applicazione le cd. pene accessorie fallimentari (e ciò di là della mancata previsione di esse nell'accordo siglato tra P.M. e imputato). 2. Alla luce dei suesposti motivi s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il vizio rilevato non rende invalido l'intero accordo - che non prevedeva l'applicazione delle pene accessorie - con l'eliminazione delle pene accessorie fallimentari applicate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria fallimentare, che elimina. Così deciso il 26/10/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 48124 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 26/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.E' proposto ricorso per cassazione nell'interesse di ER GA avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Perugia nei confronti del predetto in data 26.4.2023, che, applicata la pena concordata di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 217, 224 e 216 I.f., dichiarava altresì l'imputato inabilitato per la durata di anni 10 all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. La difesa del ricorrente si duole, quindi, della illegittimità e/o illegalità della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 445 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen, denunciando la illegalità e/o la illegittimità dell'applicazione della sanzione accessoria disposta. In via subordinata si duole della illegittimità e/o illegalità della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. civ. in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per avere il Pm e l'imputato espressamente escluso dall'accordo l'applicazione di pene accessorie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Anzitutto, trattandosi di ricorso avverso una sentenza di "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen., deve premettersi che il vizio dedotto è ricompreso nel novero di quelle illegittimità espressamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., attenendo a questione di illegalità della pena, che ricomprende sia quella principale che quella accessoria, così come determinata in sede di patteggiamento. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti — come il presente per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. A giudizio del Collegio, infatti, deve essere ribadito il principio già affermato da questa Corte di diverse pronunce (sebbene in ipotesi differenti da quella oggi in esame) secondo cui, in tema di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., può essere dedotta con il ricorso per cassazione anche l'illegalità della pena accessoria 2 applicata, in quanto anch'essa riconducibile al concetto di illegalità della pena (Sez. 5, Sentenza n. 50201 del 08/10/2019, Rv. 277655 - 01; Sez. 3, n. 28581 del 24/5/2019, L., Rv. 275791). Le stesse Sezioni Unite, del resto, con la sentenza Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, che - come si dirà di qui a poco - ha risolto l'impasse sulle modalità di proporzionamento al modello costituzionale della sanzione accessoria inflitta ex art. 216, ultimo comma, I.fall., hanno sottolineato ii carattere sanzionando sempre più marcato e rilevante delle pene accessorie, anche nelle opzioni del legislatore, ed il loro ruolo, di fatto, non più meramente "ancillare", come tradizionalmente ritenuto, bensì di parte sempre più rilevante di un sistema integrato della pena complessivamente intesa, in un'ottica che ponga mente alla sua valenza repressiva nell'attuazione concreta (esse, peraltro, come sottolineato ancora dalle Sezioni Unite nella sentenza Suraci, spesso sono dotate in concreto di efficacia afflittiva anche maggiore della pena principale, in relazione alla quale può usufruirsi eventualmente della sospensione condizionale). Ciò posto deve rilevarsi che la sentenza non ha correttamente applicato l'art. 445 c.p.p. e quindi illegalrnente applicato le pene accessorie fallimentari. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, proprio con riferimento all'ipotesi di patteggiaMento per reati fallimentari, che in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge„ non rientrando il reato di cui al R.d. n. 267/1942 art. 216 tra le eccezioni previste dall'art. 445 c.p.p., comma 1-ter, introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 4, lett. e) (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882). Le pene accessorie disciplinate dal diritto penale sostanziale non possono essere inflitte con la sentenza di applicazione della pena, a meno che quest'ultima non sia superiore ai due anni di pena detentiva (ed a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. Riforma Cartabia di cui al d.lgs n. 150 del 2022 è ora espressamente previsto che le pene accessorie possono costituire oggetto dell'accordo ex art. 444 c.p.p. od essere escluse dalle parti). La categoria in esame comprende invero sia le pene accessorie previste dal codice penale - tanto quelle di carattere generale disciplinate negli artt. 28 ss., quanto le pene previste in relazione a determinate figure di reato - sia quelle prescritte da leggi speciali. Come ha già avuto modo di affermare la pronuncia Sez. U, 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, con la legge 11 giugno 2003, n. 134, è «stato elevato il tetto di pena detentiva, previsto dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. per l'introduzione del rito, da due a cinque anni e sono state introdotte per il nuovo patteggiamento (c.d. editio ma/or) preclusioni oggettive e soggettive in relazione alla gravità dei reati e ai casi di pericolosità qualificata dell'imputato, oltre alla esclusione di alcuni effetti premiali, 3 rimasti a connotare l'applicazione della pena inferiore a due anni (c.d. editio minor). Quanto agli effetti premiali, in particolare, si è prevista, nel nuovo art. 445, comma 1, cod. proc. pen., l'operatività della esenzione dal pagamento delle spese processuali, del divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi di cui all'art. 240 cod. pen., e non più solo nei casi di cui al suo secondo comma) e della estinzione del reato nei termini rispettivamente previsti per i delitti e per le contravvenzioni solo nei casi in cui la pena detentiva "irrogata" non superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, a ciò conseguendo che, a contrario, l'editio ma/or comporta l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, compresa la confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen.». Il beneficio premiale della non applicabilità delle pene accessorie concerne, dunque, soltanto la sentenza di patteggiarnento di pena non superiore a due anni di reclusione, non anche quella che applica una pena superiore a due anni, sicché, nel caso di specie, essendosi applicata una pena concordata inferiore ai due anni di reclusione non potevano trovare applicazione le cd. pene accessorie fallimentari (e ciò di là della mancata previsione di esse nell'accordo siglato tra P.M. e imputato). 2. Alla luce dei suesposti motivi s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il vizio rilevato non rende invalido l'intero accordo - che non prevedeva l'applicazione delle pene accessorie - con l'eliminazione delle pene accessorie fallimentari applicate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria fallimentare, che elimina. Così deciso il 26/10/2023.