Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria, sempre che, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte d'appello ha ridotto la pena detentiva previo riconoscimento dell'attenuante della limitata partecipazione dell'imputato all'attività delittuosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2009, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 16/12/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2227
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 41328/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AN, n. a Padova il 25.8.1980;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, emessa in data 25.5.2007;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. DI CASOLA Carlo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. La Corte d'appello di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, ha riformato parzialmente la sentenza 15.1.2002, con cui il g.u.p. del tribunale di Padova aveva condannato NI AN alla pena di due anni di reclusione e 3.600 Euro di multa per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Tenuto conto della limitata partecipazione dell'imputato all'attività delittuosa, la Corte, ex art. 133 c.p., ha ridotto la pena a un anno e sei mesi di reclusione e 10.000 Euro di multa.
2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art.597 c.p., comma 3 e vizio di motivazione della sentenza, in relazione alla rideterminazione in aumento della pena pecuniaria.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Collegio condivide il principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 c.p.p., comma 4), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cfr. Cass., sezioni unite, n. 40910/2005, William Morales). Tale principio non si applica quando, mancando gli elementi autonomi e intermedi correlati a circostanze o a continuazione, che concorrono alla determinazione della pena complessiva, il giudice d'appello accoglie il motivo di gravame relativo all'eccessività della pena inflitta dal primo giudice.
In siffatta situazione, non sussiste violazione del divieto principio di reformatio in peius, quando il giudice d'appello, rispetto alla sanzione inflitta in primo grado, riduce la pena detentiva e aumenta quella pecuniaria, semprecché, ragguagliata quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., la pena complessiva non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado. Nel caso in esame, la pena complessivamente inflitta dalla Corte d'appello risulta inferiore a quella determinata dal Tribunale.
4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 500 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 500 (cinquecento) Euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010