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Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2023, n. 38941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38941 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IR RA nato a [...]( GERMANIA) il 05/07/1995 avverso l'ordinanza del 20/03/2023 del TRIB. LIBERTA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato FEDELE GIUSEPPE del foro di NOCERA INFERIORE in difesa di: IR RA Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 38941 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 20 marzo 2023, il Tribunale del riesame di Salerno, accogliendo l'appello del P.M., in riforma della ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Salerno in data 13.2.2023, ha applicato nei confronti di IN LE la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai capi 1, 9, 33 e 51 della contestazione provvisoria, riguardanti la partecipazione dell'indagato ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e plurimi episodi di detenzione, cessione e vendita di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, reati aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa nei riguardi del clan denominato UO-MA. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti operante in CA e S.AR La RI nel periodo da giugno 2017 a settembre 2018, le cui basi operative erano individuate nella sede della società "BG Auto" e nel bar "Roxi Legend", luogo di ritrovo dei sodali. Il Tribunale ha desunto la gravità indiziaria in ordine alla esistenza della organizzazione di che trattasi dalle risultanze dell'attività investigativa in atti, curata dal NOR CC. di Nocera Inferiore;
tali risultanze sono confluite in una informativa finale del 13 giugno 2022, integrata da successive informative del gennaio e febbraio 2023. Ha posto in evidenza come il presente procedimento sia scaturito da una più vasta indagine che ha trovato sbocco in altri procedimenti penali, taluni dei quali conclusisi con sentenze di condanna che hanno riconosciuto l'esistenza dell'associazione di tipo camorristico denominata clan UO. Dai procedimenti n. 8472/17 e 5879/18 emerge che dal 2016, anno in cui è avvenuta la scarcerazione del pregiudicato UO SE, costui si è immediatamente imposto nel territorio del Comune di CA, aggregando attorno a sé un gruppo di soggetti disposti a coadiuvarlo nella realizzazione delle finalità della cosca (usura, estorsioni, controllo delle slot machine attraverso l'imposizione della società di noleggio "MB service"). Il UO SE, già condannato per il reato di associazione mafiosa, allo scopo di affermare la propria supremazia sulla zona dopo la scarcerazione, aveva utilizzato oltre al personale carisma criminale, il legame con vecchi esponenti del "clan MA", detenuti ergastolani, ES TO e SC MA, del quale UO SE aveva sposato la figlia naturale Generali FI. Emerge dalle indagini che il UO si era accordato con il clan AR per una convivenza pacifica sul territorio, scalzando nei settori di interesse illecito il clan Ridosso-Loreto, il quale si trovava in un momento di difficoltà a causa dello stato di detenzione di tutti gli esponenti apicali. La vecchia alleanza con il clan AR viene ripristinata attraverso la mediazione di RI DO;
UO SE stringe rapporti d'affari e colleganza con AR EN (detto "O' Mussone") scarcerato il 24 Aprile 2017, assurto al vertice del clan in seguito all'arresto di De NO UI. Dopo avere passato in rassegna alcune pronunce definitive che attestano il radicamento del clan MA sul territorio - da cui si sarebbe generata la costola del clan UO, di cui si discute in questa sede - il Tribunale esamina i diversi aspetti che connotano la esistenza e l'operatività dell'associazione (forza d'intimidazione, vincolo di solidarietà tra gli affiliati, radicamento sul territorio, complimento di attività delittuose in diversi settori illeciti). Tra i settori illeciti di interesse dell'organizzazione, si legge nella ordinanza, emerge quello lucroso degli stupefacenti, da cui i componenti del sodalizio camorristico traggono ampio sostentamento. Esiste quindi una parallela organizzazione rispetto a quella camorristica, che si occupa precipuamente del traffico degli stupefacenti, contestata al capo 1) della rubrica, i cui componenti coincidono parzialmente con quelli dell'organizzazione di tipo mafioso. I componenti di tale gruppo sono stati individuati nella ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari in UO SE, RB CE NN, RI SC, PA IO e NA UA. In relazione alla posizione di IN, il Tribunale, in accoglimento dell'appello del P.M., ha ritenuto che l'indagato fosse stato raggiunto da sufficienti elementi di gravità indiziaria, suscettibili di rivelare il suo inserimento nella compagine associativa dedita al traffico di stupefacenti. A questo proposito, ha valorizzato il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti i singoli episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, desumendo da tali episodi e dai rapporti instaurati con i sodali coinvolti nella vicenda associativa la partecipazione del ricorrente alla fattispecie di cui al capo 1 della rubrica. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo dei suo difensore, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 74 d.P.R. 309/90, 416 bis 1 cod. pen e 73 d.P.R. 309/90 con riferimento ai capi 9, 33 e 51 della rubrica;
manifesta illogicità della motivazione. 3 I giudici del riesame ritengono erroneamente esistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati ex articolo 74 d.P.R. 309/90 e 416 bis 1 cod. pen. Il contenuto delle conversazioni intercettate negli uffici della "BG auto", riguardanti la persona di UO SE, rendono evidente come la presenza dell'IN in quei luoghi fosse legata non alle dinamiche del sodalizio criminale, bensì alla sua attività lavorativa. IN, infatti, era socio della società di autonoleggio unitamente a UO EN, figlio di UO SE. Non è mai stata riscontrata la presenza del ricorrente presso il "Roxy Legend bar", a differenza di quanto erroneamente asserito a pagina 18 dell'ordinanza impugnata. Da questi erronei presupposti deriva il convincimento altrettanto erroneo della partecipazione del ricorrente nel sodalizio ascrittogli al capo 1 della rubrica. Manca del tutto dagli elementi acquisiti il requisito della stabilità del vincolo. Tale elemento implica un'azione continuata e frequente nell'organizzazione criminosa, finalizzata al raggiungimento dello scopo associativo che avrebbe dovuto portare ad un prosieguo dell'attività illecita legata ai sodali anche successivamente ai singoli episodi contestati. Fondamentale è la valutazione circa l'incensuratezza del ricorrente, il quale non viene identificato come soggetto violento o come soggetto vicino ad ambienti malavitosi. L'unico carico pendente annoverato dal ricorrente è rappresentato dal giudizio in corso di svolgimento per fatti analoghi a quelli per cui si procede, nel quale la difesa ha già chiarito l'assoluta estraneità del ricorrente. I giudici hanno trascurato di considerare che, dal momento dei fatti contestati al momento della emissione della ordinanza del G.i.p., trascorrevano oltre 5 anni senza che l'indagato avesse mai dato adito a rilievi di sorta. Questo dato non sfuggiva al giudice della cautela, che, nel rigettare la richiesta di applicazione della misura in carcere, ha sottolineato l'evidente dipendenza funzionale del ricorrente dalla persona di UO Incomprensibile rimane la scelta del pubblico ministero, che, a fronte di 44 indagati, avanzava richiesta di applicazione di misura per soli 33 soggetti, addirittura escludendo UO SE e RI SC, ritenuti elementi di spicco. In riferimento alla condotta di partecipazione ascritta al ricorrente, vero è che il concorso in uno dei reati programmati dall'associazione può costituire indizio di partecipazione a questa, tuttavia, da un lato occorre non confondere l'indizio con la prova, dall'altro il significato di tale condotta deve essere apprezzato avuto riguardo alle circostanze del caso concreto. Nella vicenda in esame non è in alcun modo spiegato come il ricorrente abbia assicurato, già 4 sotto il profilo oggettivo, una stabile cooperazione nell'attività del gruppo criminale e perché il medesimo abbia agito con la consapevolezza e la volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma criminoso. Notevoli dubbi sorgono anche soltanto in relazione alla certezza in ordine alla esistenza di una struttura associativa: in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di ripetuti reati ex articolo 73 d.P.R. 309/90 non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo. Criticabile è poi l'ordinanza nella parte in cui riconosce la ricorrenza dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis 1 cod. pen. Il giudice della cautela ha fatto riferimento esclusivamente al legame affettivo con UO SE, escludendo categoricamente legami con altri soggetti coinvolti negli episodi contestati. Pare evidente dal materiale raccolto l'estraneità assoluta del ricorrente alle vicende associative e l'insussistenza dell'aggravante in relazione ai singoli episodi. E' stato erroneamente interpretato il significato attribuito ai colloqui intercettati che riguardano i capi 51, 9 e 33 della rubrica. Il Tribunale del riesame, nel motivare circa i gravi indizi di colpevolezza, è incorso in un chiaro travisamento delle prove, attribuendo un significato incontestabilmente diverso da quello effettivo alle conversazioni intercettate. IO Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. La difesa, pur contestando quanto riportato nell'ordinanza del Tribunale del riesame in relazione alla ricostruzione del fatto storico ed al fumus commissi delicti, ritiene assolutamente carente la motivazione che ha supportato l'ordinanza in relazione alle esigenze cautelari, specie con riferimento al considerevole lasso di tempo intercorso tra il momento dell'eventuale commissione dei fatti e quello della richiesta di applicazione della misura cautelare. Lo stesso G.i.p., nel respingere la richiesta cautelare avanzata dal P.M., sottolineava l'inesistenza di circostanze idonee ad attualizzare il pericolo di recidiva. L'unica giustificazione della misura applicata dal collegio giudicante si rinviene nell'ultima parte dell'ordinanza impugnata, dove i giudici richiamano le scarne argomentazioni del pubblico ministero nell'atto d'appello riguardo al calibro criminale del ricorrente, derivante dal vincolo di parentela con il capo clan. Manca una motivazione puntuale in ordine al considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato. 5 Quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo tra il fatto e l'applicazione della misura, il giudice è obbligato a motivare puntualmente su tale elemento. Qualora si tratti di fatti risalenti nel tempo, come quelli oggetto della presente procedura, in cui si fa riferimento a condotte risalenti agli anni 2017-2018, spetta al pubblico ministero provare il successivo e attuale coinvolgimento dell'indagato nell'organizzazione criminale. Dal copioso materiale investigativo nessun elemento successivo risulta acquisito a carico dell'IN LE. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto considerare che tutti i sodali, in particolare UO SE, NN RB CE, RI SC e NA UA erano tratti in arresto nel maggio dell'anno 2018. Se l'occasione di commissione del reato è collegabile alla figura di UO SE deve ritenersi che l'interruzione del rapporto con costui, risalente al maggio 2018 e la conseguente uscita di scena di questi dal sodalizio criminale investigato, faccia propendere per un giudizio di insussistenza di esigenze cautelari. L'ordinanza non ha fatto buon governo delle circostanze fattuali rese note dalla difesa in sede di discussione, laddove si è evidenziato come il ricorrente solo per pochi mesi sia stato socio della "BG Auto", come si evince dalla documentazione allegata al ricorso. La circostanza denota non solo un cambiamento della sede del contesto lavorativo, ma attesta un considerevole allontanamento dall'ambiente che l'accusa considera essere permeato dalla criminalità. La presunzione relativa di pericolosità sociale può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una scissione del vincolo associativo, dimostri l'effettivo irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale con conseguente venir meno delle esigenze cautelari. La difesa ha depositato una nota difensiva con relativi allegati a sostegno. Si evidenzia il totale disinteresse dell'IN LE per l'attività dell'organizzazione criminale. I pochissimi elementi di contatto con lo zio UO SE sono limitati ad un breve periodo anteriore all'anno 2018, allorquando l'IN con il cugino UO EN (figlio di SE) era socio della "B.G. Auto Srls", società che aveva sede in un locale all'interno del cortile dell'abitazione della famiglia IN in Santa AR la RI. Già nell'anno 2019 il ricorrente prendeva decisamente le distanze dai UO e dalla società di noleggio auto, cedendo la propria quota di partecipazione al cugino UO EN (atto di cessione di quote già allegato al ricorso per Cassazione); dopo la cessione, UO EN subito trasferiva la sede societaria in CA. Essendo la pregressa attività lavorativa 6 dell'IN il solo presupposto dal quale è stata ricavata la vicinanza del ricorrente al sodalizio criminale, i giudici avrebbero dovuto tenere conto di tale decisiva circostanza. In merito ai gravi indizi, il G.i.p ed il Tribunale di Salerno cadono in un evidente errore nell'interpretazione della conversazione in cui si parla di un "cesto da portare". Si trattava effettivamente di un cesto natalizio, composto da prodotti alimentari locali, commissionato da UO SE all'attività commerciale "M&A salumi", che l'IN avrebbe dovuto ritirare per conto dello zio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze dedotte dal ricorrente sono infondate quanto al profilo riguardante la gravità indiziaria (motivo primo di ricorso). 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità indiziaria (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Questo rende non appropriato il riferimento contenuto nel ricorso (pag. 7) alla necessità di una certezza della prova, poiché esula dal perimetro valutativo proprio del giudice de libertate la manifestazione di un convincimento che abbia 7 la stessa tenuta di quello del giudice della cognizione, a cui solo spetta il potere- dovere di un accertamento che si ponga al di là di ogni ragionevole dubbio. 3. Tutto ciò premesso, si ritiene, quanto al primo motivo di ricorso, che la ordinanza impugnata non si presti ad essere censurata sotto i profili dedotti dalla difesa. Occorre precisare come il Giudice per le indagini preliminari avesse ritenuto inesistente la gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo 1 della rubrica, ritenendo al tempo stesso esistente il requisito della gravità indiziaria in ordine al concorso di IN nei singoli reati fine. La difesa, nel ricorso, contesta la esistenza stessa della organizzazione, sostenendo la estraneità dell'IN ad essa e la mancanza di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell'indagato ai singoli reati fine. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione espressa nella ordinanza riguardante la esistenza della organizzazione e la sua derivazione dalla parallela associazione mafiosa, poggia su valide basi argomentative non suscettibili di essere censurate in questa sede. Sulla esistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 valgono le considerazioni svolte dal Tribunale alle pagine 9 e 10 della ordinanza, dove si pone in evidenza come i componenti della organizzazione camorristica, di cui si tratta alle pag. 5 e seguenti, si dedicassero alla lucrosa commercializzazione dello stupefacente allo scopo di procurarsi armi e provvedere al sostentamento dei detenuti in carcere. Il gruppo, capeggiato da UO SE, provvedeva ad acquisire ingenti partite di sostanza stupefacente di tipo hashish, che cedeva ad acquirenti grossisti, tra cui esponenti della famiglia AR e SO. In tale contesto, si legge nella ordinanza, si inserisce la figura di IN, il quale, alla stregua di quanto argomentato in modo puntuale dal Tribunale del riesame, partecipa attivamente nella realizzazione dei singoli reati fine dell'associazione e intrattiene rapporti di stretta colleganza con il capo dell'organizzazione UO SE, dal quale riceve ordini (molteplici sono le conversazioni citate nella ordinanza in cui risulta palese il rapporto di intensa vicinanza con il capo della organizzazione). Il Tribunale analizza con puntualità le conversazioni che attengono ai singoli episodi. Con riferimento al capo 9 della rubrica, riporta un intenso dialogo tra UO, AR AN e SO EL in cui vi sono chiari riferimenti alle contrattazioni riguardanti l'acquisto da parte di AR e SO di una partita di 2 kg. di marijuana tipo "montagna". Si pone in evidenza che, subito dopo l'incontro, UO chiama IN, chiedendogli di verificare presso tale ST la disponibilità di qualcosa. Il nipote poco dopo gli risponde positivamente. UO avverte immediatamente AR AN (progressivo 19115), comunicandogli che è tutto a posto e che gli avrebbe consegnato lo stupefacente tramite RB CE. In relazione al capo 33 dell'imputazione, emerge nuovamente la fattiva collaborazione di IN LE. Si legge in motivazione che il ricorrente favorisce l'incontro dello zio con i fornitori GI RO e MA RM presso la "BG auto". Allerta lo zio e gli altri presenti, tra cui RI SC, della presenza delle forze dell'ordine. Nell'episodio del 3 maggio 2018, IN contatta più volte MA RM su incarico dello zio, avendo UO e MA concordato una fornitura di 7 kg di marijuana e si reca a Lettere, sempre su incarico dello zio, per ricercare MA che si era reso irreperibile. Quanto all'episodio di cui al capo 51, il Tribunale richiamando la conversazione numero 134 del 13 marzo 2018, pone in evidenza il coinvolgimento in prima persona dell'IN nella conclusione di acquisti riguardanti partite di stupefacenti (UO: hai fatto? IN: ho fatto tutto , a 2,50 me l'ha fatta pagare"). Ebbene la partecipazione ai singoli reati fine, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è elemento da reputarsi sintomatico della partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 [si veda Sez. 3 n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 02:"In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. (Fattispecie in cui la partecipazione al reato associativo era stata desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall'esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi)"]. Peraltro, il Tribunale non si limita ad argomentare in ordine alla partecipazione dell'IN ai singoli reati fine, che, a livello indiziario è ritenuta sufficiente per ritenere la ricorrenza dell'inserimento nella compagine associativa, ma delinea i rapporti di stretta colleganza proprio con il capo dell'organizzazione. Sotto questo profilo è d'uopo ricordare come, ai fini della partecipazione nell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di 9 stupefacenti, non è necessario che il partecipe si relazioni con ogni singolo sodale, potendo trarsi ragionevoli elementi di convincimento anche dalla colleganza con un solo sodale, specie in posizione apicale (cfr. in argomento Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232) La difesa prospetta nel ricorso una interpretazione diversa del contenuto dei dialoghi intercettati. Il rilievo non può trovare accoglimento in questa sede, essendo noto come l'interpretazione del contenuto dei dialoghi intercettati - logicamente ricostruito dai giudici del riesame - sia rimesso all'apprezzamento dei giudici e costituisca questione di fatto, non suscettibile di essere sindacata in questa sede (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ogni altra doglianza è genericamente posta e riguarda aspetti di carattere non dirimente nella economia della decisione assunta: il fatto che il ricorrente fosse socio della società di noleggio unitamente al figlio di UO SE, circostanza che giustifica la sua presenza nei locali, non ha alcun peso nella decisione adottata, incentrata sul contenuto dei dialoghi intercettati e sul rapporto fiduciario con il capo dell'organizzazione. Il discorso giustificativo posto a base della ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio ed ai singoli reati fine è quindi del tutto coerente e logico. Del pari congruamente argomentata è la ricorrenza nei fatti dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., avendo il Tribunale fatto ampio riferimento nella parte iniziale della ordinanza, dedicata alle scaturigini dell'indagine, la funzione servente dell'associazione di all'art. 74 d.P.R. 309/90 rispetto all'associazione di tipo mafioso. 4. Il ricorso deve trovare accoglimento limitatamente al profilo delle esigenze cautelari con particolare riferimento al requisito dell'attualità (motivo secondo di ricorso). Il Tribunale ha richiamato copiosa giurisprudenza di questa Corte riguardante lo specifico obbligo motivazionale imposto in tema di attualità di esigenze cautelari ove l'intervallo di tempo trascorso dai fatti sia di rilevante entità e non sia accompagnato da manifestazioni sintomatiche della perdurante pericolosità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576:"In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicchè è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari"). IO Purtuttavia, i principi richiamati non sono stati adeguatamente declinati in relazione al caso specifico, offrendo l'ordinanza una giustificazione tautologica e anodina rispetto al tema che occupa. A sostegno del requisito dell'attualità del pericolo di recidivanza è unicamente dedotto il carattere reiterativo delle condotte criminose contestate e la esistenza di un ulteriore procedimento a carico del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso capeggiata da UO SE. Le argomentazioni non danno conto della esistenza di concreti elementi dai quali potersi desumere il carattere di attualità delle esigenze cautelari in relazione al significativo lasso di tempo decorso dai fatti, risalenti all'anno 2018. A fronte delle specifiche deduzione/difensive e del risalente accertamento dei fatti rispetto alla data di applicazione della misura, il Tribunale non si è fatto carico di svolgere una precisa analisi in ordine alla sussistenza di elementi alla stregua dei quali sia ricavabile la continuità del periculum libertatis, facendo esclusivo riferimento alla gravità dei fatti ascritti all'indagato. Il riferimento al carico pendente annoverato dal ricorrente è genericamente evocato, senza ulteriori indicazioni suscettibili di rivelare la persistenza del contributo del ricorrente rispetto al momento di adozione della cautela. 5. L'ordinanza impugnata va, perciò, annullata limitatamente alla statuizione concernente le esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, C.P.P. Rigetta il ricorso nel resto. In Roma, così deciso in data 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Prsidnte
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato FEDELE GIUSEPPE del foro di NOCERA INFERIORE in difesa di: IR RA Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 38941 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 20 marzo 2023, il Tribunale del riesame di Salerno, accogliendo l'appello del P.M., in riforma della ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Salerno in data 13.2.2023, ha applicato nei confronti di IN LE la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai capi 1, 9, 33 e 51 della contestazione provvisoria, riguardanti la partecipazione dell'indagato ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e plurimi episodi di detenzione, cessione e vendita di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, reati aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa nei riguardi del clan denominato UO-MA. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti operante in CA e S.AR La RI nel periodo da giugno 2017 a settembre 2018, le cui basi operative erano individuate nella sede della società "BG Auto" e nel bar "Roxi Legend", luogo di ritrovo dei sodali. Il Tribunale ha desunto la gravità indiziaria in ordine alla esistenza della organizzazione di che trattasi dalle risultanze dell'attività investigativa in atti, curata dal NOR CC. di Nocera Inferiore;
tali risultanze sono confluite in una informativa finale del 13 giugno 2022, integrata da successive informative del gennaio e febbraio 2023. Ha posto in evidenza come il presente procedimento sia scaturito da una più vasta indagine che ha trovato sbocco in altri procedimenti penali, taluni dei quali conclusisi con sentenze di condanna che hanno riconosciuto l'esistenza dell'associazione di tipo camorristico denominata clan UO. Dai procedimenti n. 8472/17 e 5879/18 emerge che dal 2016, anno in cui è avvenuta la scarcerazione del pregiudicato UO SE, costui si è immediatamente imposto nel territorio del Comune di CA, aggregando attorno a sé un gruppo di soggetti disposti a coadiuvarlo nella realizzazione delle finalità della cosca (usura, estorsioni, controllo delle slot machine attraverso l'imposizione della società di noleggio "MB service"). Il UO SE, già condannato per il reato di associazione mafiosa, allo scopo di affermare la propria supremazia sulla zona dopo la scarcerazione, aveva utilizzato oltre al personale carisma criminale, il legame con vecchi esponenti del "clan MA", detenuti ergastolani, ES TO e SC MA, del quale UO SE aveva sposato la figlia naturale Generali FI. Emerge dalle indagini che il UO si era accordato con il clan AR per una convivenza pacifica sul territorio, scalzando nei settori di interesse illecito il clan Ridosso-Loreto, il quale si trovava in un momento di difficoltà a causa dello stato di detenzione di tutti gli esponenti apicali. La vecchia alleanza con il clan AR viene ripristinata attraverso la mediazione di RI DO;
UO SE stringe rapporti d'affari e colleganza con AR EN (detto "O' Mussone") scarcerato il 24 Aprile 2017, assurto al vertice del clan in seguito all'arresto di De NO UI. Dopo avere passato in rassegna alcune pronunce definitive che attestano il radicamento del clan MA sul territorio - da cui si sarebbe generata la costola del clan UO, di cui si discute in questa sede - il Tribunale esamina i diversi aspetti che connotano la esistenza e l'operatività dell'associazione (forza d'intimidazione, vincolo di solidarietà tra gli affiliati, radicamento sul territorio, complimento di attività delittuose in diversi settori illeciti). Tra i settori illeciti di interesse dell'organizzazione, si legge nella ordinanza, emerge quello lucroso degli stupefacenti, da cui i componenti del sodalizio camorristico traggono ampio sostentamento. Esiste quindi una parallela organizzazione rispetto a quella camorristica, che si occupa precipuamente del traffico degli stupefacenti, contestata al capo 1) della rubrica, i cui componenti coincidono parzialmente con quelli dell'organizzazione di tipo mafioso. I componenti di tale gruppo sono stati individuati nella ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari in UO SE, RB CE NN, RI SC, PA IO e NA UA. In relazione alla posizione di IN, il Tribunale, in accoglimento dell'appello del P.M., ha ritenuto che l'indagato fosse stato raggiunto da sufficienti elementi di gravità indiziaria, suscettibili di rivelare il suo inserimento nella compagine associativa dedita al traffico di stupefacenti. A questo proposito, ha valorizzato il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti i singoli episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, desumendo da tali episodi e dai rapporti instaurati con i sodali coinvolti nella vicenda associativa la partecipazione del ricorrente alla fattispecie di cui al capo 1 della rubrica. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo dei suo difensore, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 74 d.P.R. 309/90, 416 bis 1 cod. pen e 73 d.P.R. 309/90 con riferimento ai capi 9, 33 e 51 della rubrica;
manifesta illogicità della motivazione. 3 I giudici del riesame ritengono erroneamente esistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati ex articolo 74 d.P.R. 309/90 e 416 bis 1 cod. pen. Il contenuto delle conversazioni intercettate negli uffici della "BG auto", riguardanti la persona di UO SE, rendono evidente come la presenza dell'IN in quei luoghi fosse legata non alle dinamiche del sodalizio criminale, bensì alla sua attività lavorativa. IN, infatti, era socio della società di autonoleggio unitamente a UO EN, figlio di UO SE. Non è mai stata riscontrata la presenza del ricorrente presso il "Roxy Legend bar", a differenza di quanto erroneamente asserito a pagina 18 dell'ordinanza impugnata. Da questi erronei presupposti deriva il convincimento altrettanto erroneo della partecipazione del ricorrente nel sodalizio ascrittogli al capo 1 della rubrica. Manca del tutto dagli elementi acquisiti il requisito della stabilità del vincolo. Tale elemento implica un'azione continuata e frequente nell'organizzazione criminosa, finalizzata al raggiungimento dello scopo associativo che avrebbe dovuto portare ad un prosieguo dell'attività illecita legata ai sodali anche successivamente ai singoli episodi contestati. Fondamentale è la valutazione circa l'incensuratezza del ricorrente, il quale non viene identificato come soggetto violento o come soggetto vicino ad ambienti malavitosi. L'unico carico pendente annoverato dal ricorrente è rappresentato dal giudizio in corso di svolgimento per fatti analoghi a quelli per cui si procede, nel quale la difesa ha già chiarito l'assoluta estraneità del ricorrente. I giudici hanno trascurato di considerare che, dal momento dei fatti contestati al momento della emissione della ordinanza del G.i.p., trascorrevano oltre 5 anni senza che l'indagato avesse mai dato adito a rilievi di sorta. Questo dato non sfuggiva al giudice della cautela, che, nel rigettare la richiesta di applicazione della misura in carcere, ha sottolineato l'evidente dipendenza funzionale del ricorrente dalla persona di UO Incomprensibile rimane la scelta del pubblico ministero, che, a fronte di 44 indagati, avanzava richiesta di applicazione di misura per soli 33 soggetti, addirittura escludendo UO SE e RI SC, ritenuti elementi di spicco. In riferimento alla condotta di partecipazione ascritta al ricorrente, vero è che il concorso in uno dei reati programmati dall'associazione può costituire indizio di partecipazione a questa, tuttavia, da un lato occorre non confondere l'indizio con la prova, dall'altro il significato di tale condotta deve essere apprezzato avuto riguardo alle circostanze del caso concreto. Nella vicenda in esame non è in alcun modo spiegato come il ricorrente abbia assicurato, già 4 sotto il profilo oggettivo, una stabile cooperazione nell'attività del gruppo criminale e perché il medesimo abbia agito con la consapevolezza e la volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma criminoso. Notevoli dubbi sorgono anche soltanto in relazione alla certezza in ordine alla esistenza di una struttura associativa: in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di ripetuti reati ex articolo 73 d.P.R. 309/90 non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo. Criticabile è poi l'ordinanza nella parte in cui riconosce la ricorrenza dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis 1 cod. pen. Il giudice della cautela ha fatto riferimento esclusivamente al legame affettivo con UO SE, escludendo categoricamente legami con altri soggetti coinvolti negli episodi contestati. Pare evidente dal materiale raccolto l'estraneità assoluta del ricorrente alle vicende associative e l'insussistenza dell'aggravante in relazione ai singoli episodi. E' stato erroneamente interpretato il significato attribuito ai colloqui intercettati che riguardano i capi 51, 9 e 33 della rubrica. Il Tribunale del riesame, nel motivare circa i gravi indizi di colpevolezza, è incorso in un chiaro travisamento delle prove, attribuendo un significato incontestabilmente diverso da quello effettivo alle conversazioni intercettate. IO Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. La difesa, pur contestando quanto riportato nell'ordinanza del Tribunale del riesame in relazione alla ricostruzione del fatto storico ed al fumus commissi delicti, ritiene assolutamente carente la motivazione che ha supportato l'ordinanza in relazione alle esigenze cautelari, specie con riferimento al considerevole lasso di tempo intercorso tra il momento dell'eventuale commissione dei fatti e quello della richiesta di applicazione della misura cautelare. Lo stesso G.i.p., nel respingere la richiesta cautelare avanzata dal P.M., sottolineava l'inesistenza di circostanze idonee ad attualizzare il pericolo di recidiva. L'unica giustificazione della misura applicata dal collegio giudicante si rinviene nell'ultima parte dell'ordinanza impugnata, dove i giudici richiamano le scarne argomentazioni del pubblico ministero nell'atto d'appello riguardo al calibro criminale del ricorrente, derivante dal vincolo di parentela con il capo clan. Manca una motivazione puntuale in ordine al considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato. 5 Quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo tra il fatto e l'applicazione della misura, il giudice è obbligato a motivare puntualmente su tale elemento. Qualora si tratti di fatti risalenti nel tempo, come quelli oggetto della presente procedura, in cui si fa riferimento a condotte risalenti agli anni 2017-2018, spetta al pubblico ministero provare il successivo e attuale coinvolgimento dell'indagato nell'organizzazione criminale. Dal copioso materiale investigativo nessun elemento successivo risulta acquisito a carico dell'IN LE. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto considerare che tutti i sodali, in particolare UO SE, NN RB CE, RI SC e NA UA erano tratti in arresto nel maggio dell'anno 2018. Se l'occasione di commissione del reato è collegabile alla figura di UO SE deve ritenersi che l'interruzione del rapporto con costui, risalente al maggio 2018 e la conseguente uscita di scena di questi dal sodalizio criminale investigato, faccia propendere per un giudizio di insussistenza di esigenze cautelari. L'ordinanza non ha fatto buon governo delle circostanze fattuali rese note dalla difesa in sede di discussione, laddove si è evidenziato come il ricorrente solo per pochi mesi sia stato socio della "BG Auto", come si evince dalla documentazione allegata al ricorso. La circostanza denota non solo un cambiamento della sede del contesto lavorativo, ma attesta un considerevole allontanamento dall'ambiente che l'accusa considera essere permeato dalla criminalità. La presunzione relativa di pericolosità sociale può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una scissione del vincolo associativo, dimostri l'effettivo irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale con conseguente venir meno delle esigenze cautelari. La difesa ha depositato una nota difensiva con relativi allegati a sostegno. Si evidenzia il totale disinteresse dell'IN LE per l'attività dell'organizzazione criminale. I pochissimi elementi di contatto con lo zio UO SE sono limitati ad un breve periodo anteriore all'anno 2018, allorquando l'IN con il cugino UO EN (figlio di SE) era socio della "B.G. Auto Srls", società che aveva sede in un locale all'interno del cortile dell'abitazione della famiglia IN in Santa AR la RI. Già nell'anno 2019 il ricorrente prendeva decisamente le distanze dai UO e dalla società di noleggio auto, cedendo la propria quota di partecipazione al cugino UO EN (atto di cessione di quote già allegato al ricorso per Cassazione); dopo la cessione, UO EN subito trasferiva la sede societaria in CA. Essendo la pregressa attività lavorativa 6 dell'IN il solo presupposto dal quale è stata ricavata la vicinanza del ricorrente al sodalizio criminale, i giudici avrebbero dovuto tenere conto di tale decisiva circostanza. In merito ai gravi indizi, il G.i.p ed il Tribunale di Salerno cadono in un evidente errore nell'interpretazione della conversazione in cui si parla di un "cesto da portare". Si trattava effettivamente di un cesto natalizio, composto da prodotti alimentari locali, commissionato da UO SE all'attività commerciale "M&A salumi", che l'IN avrebbe dovuto ritirare per conto dello zio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze dedotte dal ricorrente sono infondate quanto al profilo riguardante la gravità indiziaria (motivo primo di ricorso). 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità indiziaria (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Questo rende non appropriato il riferimento contenuto nel ricorso (pag. 7) alla necessità di una certezza della prova, poiché esula dal perimetro valutativo proprio del giudice de libertate la manifestazione di un convincimento che abbia 7 la stessa tenuta di quello del giudice della cognizione, a cui solo spetta il potere- dovere di un accertamento che si ponga al di là di ogni ragionevole dubbio. 3. Tutto ciò premesso, si ritiene, quanto al primo motivo di ricorso, che la ordinanza impugnata non si presti ad essere censurata sotto i profili dedotti dalla difesa. Occorre precisare come il Giudice per le indagini preliminari avesse ritenuto inesistente la gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo 1 della rubrica, ritenendo al tempo stesso esistente il requisito della gravità indiziaria in ordine al concorso di IN nei singoli reati fine. La difesa, nel ricorso, contesta la esistenza stessa della organizzazione, sostenendo la estraneità dell'IN ad essa e la mancanza di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell'indagato ai singoli reati fine. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione espressa nella ordinanza riguardante la esistenza della organizzazione e la sua derivazione dalla parallela associazione mafiosa, poggia su valide basi argomentative non suscettibili di essere censurate in questa sede. Sulla esistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 valgono le considerazioni svolte dal Tribunale alle pagine 9 e 10 della ordinanza, dove si pone in evidenza come i componenti della organizzazione camorristica, di cui si tratta alle pag. 5 e seguenti, si dedicassero alla lucrosa commercializzazione dello stupefacente allo scopo di procurarsi armi e provvedere al sostentamento dei detenuti in carcere. Il gruppo, capeggiato da UO SE, provvedeva ad acquisire ingenti partite di sostanza stupefacente di tipo hashish, che cedeva ad acquirenti grossisti, tra cui esponenti della famiglia AR e SO. In tale contesto, si legge nella ordinanza, si inserisce la figura di IN, il quale, alla stregua di quanto argomentato in modo puntuale dal Tribunale del riesame, partecipa attivamente nella realizzazione dei singoli reati fine dell'associazione e intrattiene rapporti di stretta colleganza con il capo dell'organizzazione UO SE, dal quale riceve ordini (molteplici sono le conversazioni citate nella ordinanza in cui risulta palese il rapporto di intensa vicinanza con il capo della organizzazione). Il Tribunale analizza con puntualità le conversazioni che attengono ai singoli episodi. Con riferimento al capo 9 della rubrica, riporta un intenso dialogo tra UO, AR AN e SO EL in cui vi sono chiari riferimenti alle contrattazioni riguardanti l'acquisto da parte di AR e SO di una partita di 2 kg. di marijuana tipo "montagna". Si pone in evidenza che, subito dopo l'incontro, UO chiama IN, chiedendogli di verificare presso tale ST la disponibilità di qualcosa. Il nipote poco dopo gli risponde positivamente. UO avverte immediatamente AR AN (progressivo 19115), comunicandogli che è tutto a posto e che gli avrebbe consegnato lo stupefacente tramite RB CE. In relazione al capo 33 dell'imputazione, emerge nuovamente la fattiva collaborazione di IN LE. Si legge in motivazione che il ricorrente favorisce l'incontro dello zio con i fornitori GI RO e MA RM presso la "BG auto". Allerta lo zio e gli altri presenti, tra cui RI SC, della presenza delle forze dell'ordine. Nell'episodio del 3 maggio 2018, IN contatta più volte MA RM su incarico dello zio, avendo UO e MA concordato una fornitura di 7 kg di marijuana e si reca a Lettere, sempre su incarico dello zio, per ricercare MA che si era reso irreperibile. Quanto all'episodio di cui al capo 51, il Tribunale richiamando la conversazione numero 134 del 13 marzo 2018, pone in evidenza il coinvolgimento in prima persona dell'IN nella conclusione di acquisti riguardanti partite di stupefacenti (UO: hai fatto? IN: ho fatto tutto , a 2,50 me l'ha fatta pagare"). Ebbene la partecipazione ai singoli reati fine, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è elemento da reputarsi sintomatico della partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 [si veda Sez. 3 n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 02:"In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. (Fattispecie in cui la partecipazione al reato associativo era stata desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall'esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi)"]. Peraltro, il Tribunale non si limita ad argomentare in ordine alla partecipazione dell'IN ai singoli reati fine, che, a livello indiziario è ritenuta sufficiente per ritenere la ricorrenza dell'inserimento nella compagine associativa, ma delinea i rapporti di stretta colleganza proprio con il capo dell'organizzazione. Sotto questo profilo è d'uopo ricordare come, ai fini della partecipazione nell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di 9 stupefacenti, non è necessario che il partecipe si relazioni con ogni singolo sodale, potendo trarsi ragionevoli elementi di convincimento anche dalla colleganza con un solo sodale, specie in posizione apicale (cfr. in argomento Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232) La difesa prospetta nel ricorso una interpretazione diversa del contenuto dei dialoghi intercettati. Il rilievo non può trovare accoglimento in questa sede, essendo noto come l'interpretazione del contenuto dei dialoghi intercettati - logicamente ricostruito dai giudici del riesame - sia rimesso all'apprezzamento dei giudici e costituisca questione di fatto, non suscettibile di essere sindacata in questa sede (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ogni altra doglianza è genericamente posta e riguarda aspetti di carattere non dirimente nella economia della decisione assunta: il fatto che il ricorrente fosse socio della società di noleggio unitamente al figlio di UO SE, circostanza che giustifica la sua presenza nei locali, non ha alcun peso nella decisione adottata, incentrata sul contenuto dei dialoghi intercettati e sul rapporto fiduciario con il capo dell'organizzazione. Il discorso giustificativo posto a base della ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio ed ai singoli reati fine è quindi del tutto coerente e logico. Del pari congruamente argomentata è la ricorrenza nei fatti dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., avendo il Tribunale fatto ampio riferimento nella parte iniziale della ordinanza, dedicata alle scaturigini dell'indagine, la funzione servente dell'associazione di all'art. 74 d.P.R. 309/90 rispetto all'associazione di tipo mafioso. 4. Il ricorso deve trovare accoglimento limitatamente al profilo delle esigenze cautelari con particolare riferimento al requisito dell'attualità (motivo secondo di ricorso). Il Tribunale ha richiamato copiosa giurisprudenza di questa Corte riguardante lo specifico obbligo motivazionale imposto in tema di attualità di esigenze cautelari ove l'intervallo di tempo trascorso dai fatti sia di rilevante entità e non sia accompagnato da manifestazioni sintomatiche della perdurante pericolosità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576:"In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicchè è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari"). IO Purtuttavia, i principi richiamati non sono stati adeguatamente declinati in relazione al caso specifico, offrendo l'ordinanza una giustificazione tautologica e anodina rispetto al tema che occupa. A sostegno del requisito dell'attualità del pericolo di recidivanza è unicamente dedotto il carattere reiterativo delle condotte criminose contestate e la esistenza di un ulteriore procedimento a carico del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso capeggiata da UO SE. Le argomentazioni non danno conto della esistenza di concreti elementi dai quali potersi desumere il carattere di attualità delle esigenze cautelari in relazione al significativo lasso di tempo decorso dai fatti, risalenti all'anno 2018. A fronte delle specifiche deduzione/difensive e del risalente accertamento dei fatti rispetto alla data di applicazione della misura, il Tribunale non si è fatto carico di svolgere una precisa analisi in ordine alla sussistenza di elementi alla stregua dei quali sia ricavabile la continuità del periculum libertatis, facendo esclusivo riferimento alla gravità dei fatti ascritti all'indagato. Il riferimento al carico pendente annoverato dal ricorrente è genericamente evocato, senza ulteriori indicazioni suscettibili di rivelare la persistenza del contributo del ricorrente rispetto al momento di adozione della cautela. 5. L'ordinanza impugnata va, perciò, annullata limitatamente alla statuizione concernente le esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, C.P.P. Rigetta il ricorso nel resto. In Roma, così deciso in data 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Prsidnte