Sentenza 20 settembre 2017
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius", nel caso di impugnazione del solo imputato, la sentenza d'appello che, ritenendo compiutamente contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., pur non formalmente richiamata dal capo d'imputazione, ne riconosca in concreto la sussistenza al solo fine di escludere la prescrizione del reato.
Commentario • 1
- 1. la pronuncia a Sez. Un.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2017, n. 55804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55804 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2017 |
Testo completo
55804-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/09/2017 MAURIZIO FUMO Presidente Sent. n. sez. 2005/2017 GRAZIA LAPALORCIA - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.52230/2016 EDUARDO DE GREGORIO GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI IE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO MURA che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore L'avv. PORCELLI si riporta alle conclusioni scritte depositate, recanti in calce le richieste relative alle spese processuali ed alla provvisionale. L'avv. MORONI si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli dell'1.2.13 che aveva condannato IA DI alla pena di giustizia e, in solido con il responsabile civile Equitalia s.p.a., al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, in ordine al delitto di cui all'art.479 c.p. perché, quale pubblico ufficiale incaricato di procedere alla notifica di una cartella esattoriale relativa a ES RC, redigeva falsamente la relata di notifica nei confronti di AR EN, attestando falsamente di avere consegnato alla stessa l'atto, anche con l'apposizione di una falsa sottoscrizione di costei.
2. L'imputato propone personalmente ricorso articolando tre motivi di censura. Con il primo motivo, si deduce l'inosservanza dell'art.548 co.2 c.p.p. in quanto l'estratto della sentenza impugnata, la cui motivazione è stata depositata oltre il termine fissato ai sensi dell'art.544 co.3 c.p.p., non è stato notificato al difensore dell'imputato.
2.1. Con il secondo motivo, si deducono vizi motivazionali con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.2. Con il terzo motivo, si deduce l'inosservanza od erronea applicazione dell'art.479 c.p. in quanto il giudice di appello, violando il divieto di reformatio in pejus, avrebbe illegittimamente ritenuto configurabile la fattispecie aggravata di cui all'art.479 co.2 c.p., al fine di escludere l'intervenuta prescrizione, pur in assenza di una specifica contestazione ed a fronte di un atto che non può essere definito fidefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto vi è in atti la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, che risulta essere stata ritualmente effettuata al difensore di fiducia dell'imputato in data 24.10.16 ed allo stesso imputato in data 8.11.16. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244). 1 O La Corte d'Appello ha fatto riferimento alla gravità dei fatti ed alla assenza di elementi valutabili in favore dell'imputato, con ciò assolvendo all'obbligo motivazionale sul punto.
3. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, sono evidentemente infondati gli argomenti diretti ad escludere che la relata di notifica di un atto, redatta dal messo notificatore, sia un atto pubblico fidefacente, poiché rientrano nell'area della fede privilegiata le attestazioni dei fatti compiuti dal notificatore o che egli attesta essere avvenuti in sua presenza (Sez. 5 n.37518 del 12.3.15 Rv.265869).
3.1. Merita invece un approfondimento il tema relativo alla possibilità di considerare l'aggravante di cui all'art.479 co.2 c.p. al fine di escludere la prescrizione. La Corte d'Appello ha ricondotto il fatto nell'ambito della fattispecie aggravata, benchè non vi fosse, nell'imputazione, un riferimento specifico al secondo comma dell'art.479 c.p. e non fosse certo neppure che il Tribunale avesse considerato l'aggravante nella determinazione della pena, facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità secondo cui non viola il divieto della reformatio in pejus la sentenza di appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una qualificazione giuridica più grave che impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez.6 n.32710 del 16.7.14 Rv.260663). Sul punto esistono, nella più recente giurisprudenza di legittimità, due diversi orientamenti. Secondo il primo, di cui sono espressione Sez. 5 n.12213 del 13.2.14 Rv.260209 e Sez.3 n.6809 dell'8.10.14 (dep.17.2.15) Rv.262550, sussiste la violazione del diritto di difesa nel caso in cui sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata di falso in atto pubblico ai sensi dell'art.479 co.2 c.p. non adeguatamente e correttamente esplicitata nella contestazione, dato che l'imputato ha diritto ad essere informato dettagliatamente e tempestivamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuita. Secondo un diverso orientamento, di cui sono espressione Sez.5 n.38931 del 2.4.15 Rv.265501 e Sez.5 n.2712 del 14.9.16 ( dep.20.1.17) Rv.268864, può essere ritenuta in sentenza, dal giudice, la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico ex art 479 co.2 c.p. qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso, pur non esplicitamente contestata nel capo di imputazione, sia stata indicata chiaramente in fatto ed emerga inequivocabilmente dalla tipologia dell'atto oggetto del falso.
3.2. Va evidenziato come, nel caso che ci occupa, l'imputazione, pur non menzionando il secondo comma dell'art.479 c.p. né definendo il fatto come aggravato, descriva in termini esaustivi la condotta contestata, facendo un chiaro 2 riferimento ad un atto, la relata di notifica redatta dal messo notificatore, che pacificamente rappresenta un atto pubblico fidefacente.
3.3. Quanto osservato consente, allora, di superare l'orientamento giurisprudenziale di cui è espressione la sentenza n. 12213 del 13/02/2014 Rv. 260209, già citata, secondo cui "Sussiste la violazione irrimediabile del diritto di difesa nel caso in cui sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., non adeguatamente e correttamente esplicitata nella contestazione, considerato che, anche alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU (sent. Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007), è diritto dell'imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti". Nel caso ivi esaminato, la Corte aveva rilevato come la natura fidefacente dell'atto ( un referto medico) non fosse nemmeno indicata "in fatto", con l'uso di sinonimi o con il ricorso a formule verbali equivalenti, trattandosi di una contestazione oggettivamente criptica e non intelligibile. Anche nella sentenza n. 6809/2014 Rv. 262550, si evidenzia come non vi fosse stata contestazione dell'ipotesi aggravata nemmeno in punto di fatto e come, d'altro canto, neppure sussistesse l'aggravante, trattandosi di un attestato di conformità emesso dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale non certamente destinato a far fede sino a querela di falso ( si trattava del ricorso del PM avverso la sentenza che aveva dichiarato estinto il reato sul presupposto che il reato sussistesse nella forma non aggravata).
3.4. Il caso che ci occupa è ben diverso, in quanto, come si è detto, la caratteristica di atto pubblico fidefacente è valorizzata nell'imputazione, laddove si rimprovera all'autore materiale di avere redatto falsamente una relata di notifica, condotta che è stata concordemente ritenuta da entrambi i giudici di merito e non è mai stata espressamente contestata dalla difesa se non con il ricorso e ai soli fini della declaratoria di prescrizione. Appare, quindi, corretto il riferimento al secondo degli indirizzi interpretativi sopra menzionati. Debbono essere, infatti, richiamati i principi generali della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della contestazione di una aggravante, non è necessaria una formula specifica né l'indicazione della norma di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione fra accusa e decisione, vi sia la chiara e precisa enunciazione "in fatto" della stessa e che l'imputato abbia piena cognizione degli elementi di fatto che la integrano, venendo posto nelle condizioni di espletare pienamente la propria difesa sugli 3 elementi di fatto integranti l'aggravante ( Sez. 2 n.47863 del 28.10.03; Sez.6 n.40283 del 29.9.12).
3.5. Fuorviante il riferimento, contenuto nel ricorso, all'art.6 CEDU, posto che nella pronuncia Drassich c. Italia, la Corte europea rilevò che il ricorrente era stato condannato per un reato diverso rispetto a quello per il quale era stato rinviato a giudizio. La condanna era infatti intervenuta in relazione all'art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari), ipotesi ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte figura autonoma di reato;
ciò era avvenuto senza che la modifica del nomen iuris fosse stata comunicata all'imputato in alcuna fase della procedura, con conseguente violazione del paragrafo terzo lett. a) e b) dell'art. 6 CEDU. Il principio enunciato dalla Corte europea va, comunque, ricondotto all'interpretazione che ne è stata data da Sez. U. n. 31617 del 26/06/2015 Rv. 264438 "L'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di concussione e in appello per quello di corruzione)".
3.6. Anche sotto tale profilo, quindi, appare fondamentale, al fine di rigettare le censure contenute nel ricorso, la constatazione che l'aggravante risulta contestata in fatto e in ordine agli elementi costitutivi vi è stato ampio contraddittorio sin dal primo grado di giudizio.
4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
4.1. Va, inoltre, disposta la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 2.000 tenuto conto della natura della causa, del numero delle parti e dell'impegno defensionale. 4
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento rifusione delle spese di difesa delle parti civili che si 2.000 oltre accessori come per legge. Così deciso il 20 settembre 2017 Il Consigliere estensore Francesca Morelli Depositato in Cancelleria 114 DIC 2017Rome, 4 OA NA 5 л с delle spese processuali ed alla liquidano in complessivi euro Il Presidente Maurizio Fumo esnifi try