Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2017, n. 55804
CASS
Sentenza 20 settembre 2017

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Massime1

Non viola il divieto di "reformatio in peius", nel caso di impugnazione del solo imputato, la sentenza d'appello che, ritenendo compiutamente contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., pur non formalmente richiamata dal capo d'imputazione, ne riconosca in concreto la sussistenza al solo fine di escludere la prescrizione del reato.

Commentario1

  • 1la pronuncia a Sez. Un.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2017, n. 55804
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55804
Data del deposito : 20 settembre 2017

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