Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
Le attestazioni fidefacienti relative alla relata di notifica sono soltanto quelle concernenti i fatti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore o quelli avvenuti al suo cospetto, restando estranea all'area della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall'ufficiale giudiziario o da chi ne eserciti le funzioni, ma appresi per mezzo di informazioni fornite dai destinatari o dai consegnatari della copia dell'atto di notifica, ovvero anche da terzi. Tale è l'attestazione dell'impossibilità della notifica per decesso del destinatario, in quanto presuppone necessariamente che detto evento sia stato positivamente accertato e verificato, e la cui falsità integra il reato di cui all'art. 479 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Processo in assenza e rescissione del giudicato (Cass. 2117/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2015, n. 37518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37518 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
37 5 1 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA STEFANO PALLA Dott. - Presidente N. 922/2015 - Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere N. 36647/2014 Dott. GRAZIA MICCOLI - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LLEL AR N. IL 20/11/1956 avverso la sentenza n. 132/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 27/03/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 2 Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. PASQUALE FIMIAMI, ha concluso chiedendo il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 marzo 2013 la Corte di Appello dell'Aquila confermava la pronunzia di primo grado, emessa in data 10 febbraio 2011 dal G.U.P. del Tribunale di Pescara, con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, AR LLEL era stato ritenuto responsabile, riconosciuta l'attenuante del vizio parziale di mente, del reato di cui all'art. 479 cod. pen. per avere, in qualità di ufficiale giudiziario a Chieti, attestato falsamente nella relata di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini emesso nei confronti di NO NA che questi era deceduto e di non aver potuto di conseguenza notificare l'atto (fatto commesso in data 26 maggio 2008).
2. Propone ricorso l'imputato con atto sottoscritto personalmente.
2.1. Dopo aver riportato integralmente il testo dell'atto di appello, vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 479 cod. pen. Si censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto di spostare il tema della falsità dal contenuto della relata di notifica a quanto da essa implicitamente inferibile. In particolare si contesta l'affermazione secondo la quale la attestazione di omessa notifica di un atto per "decesso" del destinatario conclama l'essersi verificato tale evento che necessariamente deve essere stato accertato nei dovuti modi dal notificatore>>, senza che sia chiarito quali sarebbero questi modi. Si censura, altresì, la motivazione della sentenza che ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo, asserendo che esso deriverebbe dall'accettazione del rischio di attestare falsamente il decesso, per aver con coscienza e volontà omesso di svolgere gli accertamenti dovuti per poter fornire tale attestazione.
2.2. Con un secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato esame da parte della Corte territoriale dei motivi di appello riguardanti la richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Va premesso che la Corte territoriale, rispondendo specificamente a tutti i motivi proposti in appello, ha reso motivazione esaustiva ed esente da vizi di illogicità. Le attestazioni fidefacienti relative alla relata di notifica sono soltanto quelle concernenti i fatti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore o quelli avvenuti al suo cospetto, restando estranea all'area della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall'ufficiale giudiziario o da chi ne eserciti le funzioni, ma appresi per mezzo di informazioni fornite dai destinatari o dai consegnatari della copia dell'atto di notifica, ovvero anche da terzi (Sez. 5, n. 3948 del 29/11/1990, Riccardo e altri, Rv. 186884). 2 Correttamente, allora, nel la sentenza impugnata si è affermato che la attestazione di omessa notifica di un atto per "decesso" del destinatario conclama l'essersi verificato tale evento che necessariamente deve essere stato accertato nei dovuti modi dal notificatore>>. Ha precisato, quindi, la Corte territoriale che l'attestare che non si è potuto effettuare la notifica per il decesso del destinatario presuppone necessariamente che detto evento sia stato positivamente accertato e verificato, per cui l'attestazione di decesso contraria al vero non costituisce un mero errore valutativo, trattandosi di circostanza di fatto che non può essere valutata o interpretata, ma che può essere solo accertata e quindi attestata con piena valenza>>.
2. Anche in ordine all'elemento soggettivo la sentenza impugnata ha reso motivazione congrua e logica, richiamando correttamente il principio affermato reiteratamente da questa Corte, secondo il quale per integrare il reato di falso ideologico in atto pubblico è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'immutatio veri, mentre non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. (ex multis, Sez. 5, n. 6182 del 03/11/2010, Conforti e altro, Rv. 249701).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015 Il consigliere estensoreigliere Il Presidente Safers Pane Stefano PALLA Grazia Miccoli Stigans DEPOSITATA IN CANCELLERIA add! 16 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Lanzuise useбизнин 3