Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 1
Nel caso in cui il P.M. abbia immotivatamente negato il consenso alla definizione del procedimento con il rito abbreviato, il giudice del dibattimento non può motivare il diniego di concessione della diminuente prevista dall'art 442 cod.proc.pen. limitandosi ad affermare che la mancata confessione dell'imputato nella fase delle indagini preliminari rendeva necessaria la verifica dibattimentale. Invero, anche se la istruttoria dibattimentale non abbia, in concreto, apportato modifiche al quadro probatorio presente al momento del rinvio a giudizio,il giudice è comunque tenuto a chiarire quali ulteriori, risolutive acquisizioni probatorie avrebbero potuto, prevedibilmente, conseguire alla celebrazione del giudizio. (Vedi Corte costituzionale 15 febbraio 1991 n. 81 e 31 gennaio 1992 n. 23).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1999, n. 9137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9137 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg. Udienza pubblica
Dr. Giuseppe CONSOLI Presidente del 24/6/1999
1. Dr. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N. 1424
3. " Renato CALABRESE " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 46626/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) OL IO, n. Bergamo 31.10.59;
2) SA AL, n. Wintertur 15.10.59
avverso sentenza 23.10.98 C.A. Brescia;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. M. ROTELLA, - il p.m., in persona dell'Avv. Generale Filippo FIORE ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
ritenuto
1 - Il 21.11.95, il Pretore di Bergamo ha condannato LE IO e DI AL, con generiche equiv., a m. 7 rec. e L.500.000 m. per a) furto di una valigetta e (b) tentato furto dell'automobile Opel, su cui si trovava.
La condanna si fonda sulle dichiarazioni del teste RN, che ha riferito di aver visto aprire l'autovettura, poi al suo interno DI, mentre LE lo attendeva nei pressi, su una RD Escort bianca. Il teste AN ha dichiarato di aver visto la RD in fuga ed il lancio dall'auto di una valigetta, che poi risulta sottratta sull'Opel, sulla quale poi la p.g. accertava segni di effrazione, taglio e unione di fili elettrici del motorino di avviamento, rottura del bloccasterzo. DI era infine trovato in possesso di forbici da elettricista e un cacciavite. La Corte dì Brescia ha confermato le condanne.
Con il ricorso comune si denuncia: 1) violazione art. 530/1^ e 2^ co. CPP, perché, a stregua delle dichiarazioni dei testi RN e SS (di cui si riportano brani), e di quelle degl'imputati (se ne riporta la sintesi) e dell'assenza di indizi, non vi sarebbe prova o indizio grave a carico degl'imputati; 2) violazione artt. 56/3 CP (capo b), perché gl'imputati avrebbero in ogni caso desistito volontariamente dall'azione e non per l'intervento di RN (così già il capo d'imputazione), e circa il danneggiamento in ipotesi residuante, non è stata proposta querela;
3) violazione art. 62 bis CIP - difetto di motivazione, per mancato riconoscimento della prevalenza della attenuanti, con la sola considerazione del comportamento processuale e dei precedenti penali, mentre il comportamento è stato corretto e, se fosse stata riconosciuta la prevalenza, vi sarebbe stata una diminuzione di pena, tale da consentire con la riduzione il beneficio di cui all'art. 53 L. 689/81; 4) idem circa l'art. 81 CP, perché l'aumento per continuazione è eccessivo e la pena va ridotta;
5) idem circa art.133 CP, in quanto la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale;
6) violazione artt, 438 ss. CPP, perché il giudice di 1^ grado, dopo che il p.m. aveva espresso dissenso immotivato al giudizio abbreviato, lo riteneva giustificato perché, avendo gl'imputati in sede d'interrogatorio per convalida di arresto negato ogni addebito, non emergevano elementi relativi alla loro responsabilità prima del giudizio, e il giudice d'appello ha ribadito la possibilità di poter decidere dopo il dibattimento con una maggior cognizione di causa, che non allo stato degli atti.
2 - I primi 5 motivi sono inammissibili, perché non censurano realmente la motivazione, e (1) ripropongono questioni circa la valenza delle dichiarazioni dei testi e degl'imputati oltre il tenore della sentenza, (2) mirano ad una ricostruzione diversa dell'accaduto (circa la causa della mancata consumazione del furto dell'autovettura), (3 - 4 - 5) censurano la scelta degl'indici di cui all'art. 133 CP, in relazione ai quali non è possibile diversa opzione in questa sede, e neanche svolgere nuovo giudizio di comparazione e diversa quantificazione di aumento ex art. 81 CP. È fondato il 6^ motivo. Il p.m. non ha giustificato (nel senso compiuto di enunciarne le ragioni, precisato da Corte Cost. 81/91) il suo dissenso al rito abbreviato. I giudici di merito hanno motivato il diniego della diminuente ex art. 442 CPP, affermando in sostanza (la sentenza di appello si riporta a quella di 1^ grado) che, data la mancata confessione degl'imputati, era necessaria la verifica dibattimentale, senza spiegare quali acquisizioni ulteriori si ritenessero, prima del giudizio, in ipotesi risolutive. Ma non danno conto di alcunché di innovativo emerso dal dibattimento. E, se non rileva ai fini del diniego della diminuente che le acquisizionì dibattimentali non abbiano in concreto portato modifiche alla prova, bisogna comunque dire quali in concreto fossero le aspettative. La motivazione risponde pertanto solo apparentemente al principio (cfr. da ultimo cass., sez. VI, 1.9.95, CED 202996) che la valutazione di definibilità deve essere fatta con riferimento al momento in cui è stata proposta la richiesta di giudizio abbreviato.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza limitatamente al diniego della diminuente di cui all'art. 442 CPP, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, 24 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999