Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 1
Non sussiste la violazione del principio di correlazione, ex art. 521 cod. proc. pen.,qualora, ancorché non formalmente contestata nel capo di imputazione, sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. proc. pen., purché la natura fidefacente dell'atto considerato falso sia stata chiaramente indicata "in fatto" ed emerga inequivocamente dalla tipologia dell'atto oggetto del falso. (Fattispecie in tema di referto medico).
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- 1. Le Sezioni unite escludono l'ammissibilità della contestazione "inBeatrice Fragasso · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione prendono posizione circa l'ammissibilità o meno della contestazione in fatto della circostanza aggravante prevista dall'art. 476, co. 2, c.p. per il delitto di falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale. La contestazione in fatto – intesa come formulazione dell'imputazione che non si esprime nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma che riporta in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie …
Leggi di più… - 2. la pronuncia a Sez. Un.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
02712-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 14/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2242/2016 GRAZIA LAPALORCIA - Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.8224/2015 FRANCESCA MORELLI ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DD PI NC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/06/2014 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI Udito il Procuratore Generale in persona del OV DI LE che ha concluso per l'an oment ouse что жpussinsore Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro del 16.1.13, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti a NE RA ai capi B ed E ( artt. 368, 594 e 366 c.p.) rideterminando la pena inflitta ed ha confermato la condanna inflitta allo stesso NE ed al coimputato MO in ordine al reato di falso ideologico in atto pubblico.
1.1. L'addebito formulato nei confronti dei due imputati attiene alla redazione di un certificato medico datato 13.11.03 e materialmente formato dal MO, medico in servizio presso l'Ospedale San RA di Nuoro, in cui falsamente si attestava che NE era stato sottoposto a visita alle ore 23,30 mentre invece a quell'ora egli si trovava in una piazza di Nuoro ove gli agenti della Polizia Stradale, intervenuti a seguito di un sinistro, stavano redigendo nei suoi confronti un verbale di contestazione di violazione di norma del codice della strada.
1.2. La Corte d'Appello evidenzia l'insanabile contrasto fra l'orario riportato sul certificato ( con indicazione riportata sia in numeri che in lettere) e quello effettivo della visita al NE, essendo emerso che costui si poteva essere recato in Ospedale soltanto verso le 23,55 ed evidenzia altresì la strumentalità di quel certificato rispetto alla linea difensiva del NE, che se ne valse per denunciare gli agenti che gli avevano contestato il reato di guida in stato di ebbrezza ( le accuse di calunnia e di guida in stato di ebbrezza sono cadute nel corso dei due gradi di giudizio per l'intervenuta prescrizione).
2. Presentano ricorso entrambi gli imputati, NE per il tramite del difensore di fiducia e MO personalmente.
2.1. Il ricorso NE si articola in due motivi di doglianza. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 521 co.1 c.p.p., 157, 479, 476 co.2 c.p., 6 par.3 lett.a) e b) CEDU, 11 e 117 Cost. in quanto i giudici di merito hanno pronunciato condanna in ordine al delitto di falso ideologico aggravato ai sensi del comma secondo dell'art. 476 c.p. nonostante l'aggravante non fosse stata contestata ed in ordine ad essa la difesa non sia stata in grado di esercitare i propri diritti.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione su uno specifico motivo di appello, cioè sulla censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche da parte del primo giudice. Sul punto, si evidenzia la sproporzione della pena inflitta al ricorrente ( tre anni di reclusione) rispetto a quella inferta all'autore materiale del falso ( otto mesi di 1 reclusione).
3. Il ricorso presentato da MO deduce vizi motivazionali in punto sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente. Si sostiene non esservi prova di un accordo con NE, l'unico interessato a fare apparire sul certificato un orario diverso da quello effettivo, e la non riconducibilità alla norma asseritamente violata dell'eventuale falsa attestazione dovuta a semplice colpa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che il Tribunale aveva chiaramente delineato la fattispecie contestata al capo a) dell'imputazione in termini di falso ideologico aggravato, in quanto commesso su un atto pubblico fidefacente;
a pag. 6 della motivazione è detto è fuori di dubbio che il dr.MO, nella redazione del certificato medico, ricoprisse la carica di pubblico ufficiale ed anche che il certificato stilato sia qualificabile come atte pubblico fidefacente" e si fa riferimento alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto. Nello stesso senso, da ultimo, si veda anche Sez Sez. 5, Sentenza n. 12213 del 13/02/2014 Rv. 260208 "Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 cod. civ. è oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione la circostanza che esso sia destinato 'ab initiò alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice". Coerenti con tale prospettiva, sono state la decisione del Tribunale di non dichiarare estinto il reato per prescrizione, diversamente dagli altri oggetto del giudizio, e la quantificazione della pena.
1.1. Gli atti di appello degli imputati non contengono alcuna censura esplicita con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a), limitandosi a contestare, in termini di fatto, che quel certificato fosse ideologicamente falso. Soltanto l'appello proposto nell'interesse di NE evidenzia l'intervenuta prescrizione del reato di falso, con ciò implicitamente censurando la decisione del primo giudice di ritenere sussistente la fattispecie aggravata. Per tale motivo, la Corte d'Appello affronta l'argomento a pag.7 evidenziando come, nonostante la mancanza di un espresso richiamo al comma 2 dell'art.476 c.p., il 2 riferimento appaia chiaro ed inequivocabile, risultando dall'esaustiva descrizione, contenuta nell'imputazione, della condotta contestata e, in particolare, dalla precisazione della falsa attestazione.
2. Quanto osservato consente, allora, di superare l'orientamento giurisprudenziale di cui è espressione la sentenza Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014 Rv. 260209, già citata, secondo cui "Sussiste la violazione irrimediabile del diritto di difesa nel caso in cui sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., non adeguatamente e correttamente esplicitata nella contestazione, considerato che, anche alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU (sent. Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007), è diritto dell'imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti" Nel caso esaminato, la Corte ha evidenziato come la natura fidefacente dell'atto ( un referto medico) non fosse nemmeno indicata "in fatto", con l'uso di sinonimi o con il ricorso a formule verbali equivalenti, trattandosi di una contestazione oggettivamente criptica, non intelligibile e con ogni probabilità nemmeno sintomatica dell'intenzione del PM di contestare l'aggravante in questione;
ha espresso il dubbio, inoltre, che la fattispecie aggravata fosse stata ritenuta nella sentenza di primo grado, visto il calcolo della pena;
concludendo, quindi, che il riferimento all'art. 476 c.p., comma 2, vale a dire alla ipotesi aggravata di falso in atto pubblico, fosse stata - ambiguamente e contraddittoriamente ritenuta in sentenza di primo grado (e confermata in secondo), ma il rapporto processuale si fosse instaurato con riferimento a una contestazione che non aveva adeguatamente esplicitato la sussistenza della aggravante de qua. Analogo principio è stato recentemente affermato da Sez. 3, Sentenza n. 6809 del 08/10/2014 dep. 17/02/2015, Rv. 262550; anche in questo caso, tuttavia, la sentenza evidenzia come non vi fosse stata contestazione dell'ipotesi aggravata nemmeno in punto di fatto e come, d'altro canto, neppure sussistesse l'aggravante, trattandosi di un attestato di conformità emesso dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale non certamente destinato a far fede sino a querela di falso ( si trattava del ricorso del PM avverso la sentenza che aveva dichiarato estinto il reato sul presupposto che il reato sussistesse nella forma non aggravata).
2.1. Il caso che ci occupa è ben diverso, in quanto, come si è detto, la caratteristica di atto pubblico fidefacente è valorizzata nell'imputazione, laddove si rimprovera all'autore materiale di avere falsamente attestato", è stata concordemente ritenuta " da entrambi i giudici di merito e non è mai stata espressamente contestata dalla difesa se non con il ricorso e ai soli fini della declaratoria di prescrizione. 3 Appare, quindi, corretto il riferimento alla più recente giurisprudenza di questa Corte, di cui è espressione Sez. 5, n. 38931 del 02/04/2015 Rv. 265501 "Può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso, pur non esplicitamente contestata nel capo di imputazione, sia stata indicata chiaramente "in fatto" ed emerga inequivocamente dalla tipologia dell'atto oggetto del falso". Debbono essere, infatti, richiamati i principi generali della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della contestazione di una aggravante, non è necessaria una formula specifica né l'indicazione della norma di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione fra accusa e decisione, vi sia la chiara e precisa enunciazione "in fatto" della stessa e che l'imputato abbia piena cognizione degli elementi di fatto che la integrano, venendo posto nelle condizioni di espletare pienamente la propria difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante ( Sez. 2 n.47863 del 28.10.03; Sez.6 n.40283 del 29.9.12).
2.2. Fuorviante il riferimento, contenuto nel ricorso, all'art.6 CEDU, posto che nella pronuncia Drassich c. Italia, la Corte europea rilevò che il ricorrente era stato condannato per un reato diverso rispetto a quello per il quale era stato rinviato a giudizio. La condanna era infatti intervenuta in relazione all'art. 319 ter (corruzione in atti giudiziari), ipotesi ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte figura autonoma di reato;
ciò era avvenuto senza che la modifica del nomen iuris fosse stata comunicata all'imputato in alcuna fase della procedura, con conseguente violazione del paragrafo terzo lett. a) e b) dell'art. 6 CEDU. Il principio enunciato dalla Corte europea va, comunque, ricondotto all'interpretazione che ne è stata data da Sez. U. n. 31617 del 26/06/2015 Rv. 264438 "L'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di concussione e in appello per quello di corruzione)".
2.3. Anche sotto tale profilo, quindi, appare fondamentale, al fine di rigettare le 4 censure contenute nel primo motivo del ricorso NE, la constatazione che l'aggravante risulta contestata in fatto e in ordine agli elementi costitutivi vi è stato ampio contraddittorio sin dal primo grado di giudizio.
3. Infondato anche il secondo motivo del ricorso NE, posto che il giudice di primo grado ha irrogato la pena minima edittale prevista per la fattispecie aggravata ed ha escluso la concessione delle attenuanti generiche per l'intensità del dolo;
l'appello sul punto aveva un contenuto assolutamente generico ( non confrontandosi con l'argomento speso dal Tribunale ma allegando, del tutto genericamente, la vita specchiata dell'appellante) e, ciò nondimeno, la Corte d'Appello ha motivato la propria scelta di confermare l'entità della pena con riferimento ai tre precedenti penali specifici dell'imputato. Il differente trattamento sanzionatorio rispetto a quello applicato al coimputato deriva dal mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed entrambi i giudici di merito ne hanno illustrato i motivi, riferendosi al fatto che l'atto era preordinato ad un disegno calunnioso del ricorrente, cui il MO era estraneo.
4. Il ricorso proposto dal MO è parimenti infondato. Si sostiene che non vi sarebbe prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, del piano ordito dal NE, che voleva avvalersi del falso certificato per suffragare la calunnia ai danni degli agenti della Polizia Stradale. La censura è analoga a quella contenuta nell'appello e la Corte di merito ha congruamente replicato nel senso che il delitto contestato è sorretto da dolo generico, di tal che è ininfluente lo scopo perseguito da MO ed un suo eventuale accordo con NE o, financo, la consapevolezza di quanto era a costui occorso.
4.1. Le argomentazioni volte a sostenere che si verificò un errore dovuto a colpa ripropongono una diversa valutazione del quadro probatorio già esaminata e respinta dalla Corte d'Appello con motivazione non illogica e perciò incensurabile in questa sede.
5. Il reato non risulta essere prescritto, essendo intervenuti periodi di sospensione dei termini prescrizionali, così come indicati a pag. 8 della sentenza impugnata.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 settembre 2016 Il Presidente ¡ ofctorend Grazia * IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Francesca Morelli addi 20/GEN 2017 此 محمد IL FUNZIONATE GIUDIZIARIO Cornets LanguiDO