Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 2712
CASS
Sentenza 14 settembre 2016

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Massime1

Non sussiste la violazione del principio di correlazione, ex art. 521 cod. proc. pen.,qualora, ancorché non formalmente contestata nel capo di imputazione, sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. proc. pen., purché la natura fidefacente dell'atto considerato falso sia stata chiaramente indicata "in fatto" ed emerga inequivocamente dalla tipologia dell'atto oggetto del falso. (Fattispecie in tema di referto medico).

Commentari2

  • 1Le Sezioni unite escludono l'ammissibilità della contestazione "in
    Beatrice Fragasso · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione prendono posizione circa l'ammissibilità o meno della contestazione in fatto della circostanza aggravante prevista dall'art. 476, co. 2, c.p. per il delitto di falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale. La contestazione in fatto – intesa come formulazione dell'imputazione che non si esprime nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma che riporta in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie …

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  • 2la pronuncia a Sez. Un.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 2712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2712
Data del deposito : 14 settembre 2016

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