Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 1 1 32 /02 REPUBBLICA NONE DEL OPOLO TA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MERCURIO - R.G. N. 4309/99 Consigliere Cron. 2825 Dott. Donato FIGURELLI - Rel. Consigliere- Dott. Raffaele FOGLIA Rep. Consigliere- Ud. 08/11/01 Dott. Maura LA TERZA Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati QUARANTA FRANCO, MUCCIO SAVERIO, ROSSI PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CAR VER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2001 BARNABA ORIANI 85, presso gli avvocati GIULIA TRABALZA e SANTORO DAVID MARIA che la rappresentano e difendono 4301 -1- unitamente all'avvocato SASSI GIAN PAOLO, giusta procura speciale atto notar VITO PINTO di VARESE del 29.10.01, REP. N. 151023; resistente con procura avverso la sentenza n. 250/97 del Tribunale di VARESE, depositata il 25/05/98 R.G.N. 217/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato QUARANTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. C -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7.11.1996 il Pretore di Varese accoglieva l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione dell'Inail nei confronti della s.r.l. CAR.VER, in persona del legale rappresentante, per la somma di £.
9.973.120 a titolo di omissioni contributive. Proposto appello da parte dell'Istituto, resistente la società convenuta, il Tribunale di Varese, con sentenza del 25.5.1998, confermava la decisione pretorile condividendone l'avviso secondo cui i benefici contributivi accordati dall'art.8, c.2 della legge n.223 del 1991 per i lavoratori assunti con contratto a termine di durata non inferiore a 12 mesi (benefici consistenti nell'applicazione della minore contribuzione prevista per gli apprendisti) riguardavano non soltanto i contributi Inps, ma anche quelli dovuti all'Inail. Avverso detta sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione при affidato ad un unico motivo. Resiste la soc. CAR VER con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.8, c.2 della legge 23.7.1991, n. 223 e dell'art. 21, lett.a) della legge 19.1.1955 n.55 e norme osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza connesse impugnata i benefici accordati dal citato art.8, c.2 riguardano esclusivamente la contribuzione a carico del datore di lavoro, come tali relativa alla gestione Inps, come confermato anche dalla terminologia usata dalla norma in questione la quale parla di “contributo” e non di “premio”, nonché dal fatto che in relazione ai premi Inail manca nella legge n.223 del 1991 ogni copertura finanziaria. Aggiunge l'Istituto ricorrente che tale interpretazione è confermata dall'ottavo comma dello stesso art. 8 della legge. n.223 del 1991, che collega i trattamenti e i benefici statuiti dalla norma alla gestione speciale di cui alla legge 9 marzo 1989 n.88 (gestione prevista per l'Inps e non per l'INAIL) ed e' stata sostenuta anche dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (cfr. la relativa nota del 3 marzo 1992), il quale ha anche rilevato la mancata previsione (nella predisposizione, del testo della legge n. 223) della copertura finanziaria per l'applicazione di benefici come quello in questione contro gli infortuni. Il ricorso è fondato. L'art. 68, c.6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) - intervenuto nel corso del giudizio - ha disposto che “l'art.8, c.2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi Inail”. Il chiaro tenore della norma, e la sua diretta operatività anche al caso in esame, stante l'efficacia retroattiva derivante dalla sua testuale natura interpretativa, conducono al risultato invocato dall'Istituto ricorrente, con la conseguenza che va cassata la sentenza impugnata. Ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 384, c.1, c.p.c. può senz'altro decidersi nel merito, e, quindi, procedersi alla reiezione dell'opposizione proposta dalla società intimata avverso l'ordinanza ingiunzione dell'Inail da cui trae origine la controversia. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dell'intero processo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione proposta dalla s.r.l. CAR VER avverso l'ingiunzione m. (5.150,69 € I D 300292/95 dell'Inail per la somma di £. 9.973.120 . Compensa per intero le A , S 0 O S 1 L 3 A . L 3 T spese dell'intero processo tra le parti. T O 5 , R B A . A I S ' E N L D P L Così deciso in Roma, 1' 8.11.2001 S A E 3 I T 7 D S - N вите Миский I 8 G O S - Il Presidente Il Consigliere estensore P O 1 My th N M 1 E A I S D A E I E - A D G , full O E G O R T E T T L N T S IL CANCELLIERE I E I S R G I A Depositato in Cancelleria E E L D R L O E D oggi, 29 GEN. 2002 IL CANCELLCELL