Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
È integrato il reato di minaccia aggravato dall'uso dell'arma (nella specie coltello a serramanico la cui lama è rimasta ripiegata nel manico) allorché la minaccia verbale sia accompagnata dall'ostentata presenza di un'arma della quale il soggetto abbia immediata disponibilità, così da rendere credibile che essa possa essere adoperata in qualsiasi momento ed in stretta continuità con la condotta minatoria.
Commentario • 1
- 1. Violenza sessuale e consenso .. viziato da droga o alcol (Cass. 37173/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 novembre 2025
Il consenso al compimento di atti sessuali, sia pure non espressamente menzionato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 609-bis cod. pen., costituisce elemento «negativo» della fattispecie, nel senso che un consenso validamente espresso esclude la tipicità del fatto. Tale consenso deve essere: a) libero, non potendo desumersi implicitamente dall'assenza di reazione da parte della vittima né da antecedente condotta provocatoria o dai costumi sessuali della persona offesa; b) validamente prestato, con piena consapevolezza e capacità di autodeterminazione; c) persistente durante l'intero rapporto senza soluzione di continuità, potendosi la revoca del consenso intervenuta «in itinere» …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2011, n. 6496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6496 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 14/12/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 2944
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 35621/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova;
avverso la sentenza del Tribunale di Massa, Sezione distaccata di Carrara, in data 26.9.2008;
nei confronti di:
TO PU AU, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata TO PU AU veniva condannato alla pena di Euro 40 di multa per il reato continuato di cui all'art. 612 cod. pen. e L. n. 110 del 1975, art. 4, commesso in Carrara il 10.12.2006 minacciando IN PE all'interno del proprio bar con un coltello a serramanico e profferendo nei suoi confronti le parole "guarda che ti sbuzzo". Il Tribunale escludeva per il reato di minaccia la contestata aggravante dell'uso di arma in quanto nel corso della condotta la lama del coltello rimaneva ripiegata nel manico.
Il Procuratore Generale ricorrente deduce violazione di legge osservando che la sussistenza dell'aggravante è giustificata dal maggior turbamento psichico in concreto indotto nella parte offesa dall'esposizione del coltello, la cui lama era comunque facilmente estraibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il fondamento della circostanza aggravante della commissione del reato di minaccia con arma è nella maggior lesività della condotta rispetto all'interesse tutelato, nella specie la libertà morale del soggetto passivo;
e quindi, sul piano sostanziale, nel particolare effetto intimidatorio che la presenza dell'arma apporta In concreto all'azione delittuosa. Questo effetto dipende dall'induzione nella vittima della ragionevole previsione dell'impiego dell'arma a seguito dell'eventuale resistenza alla minaccia;
sussistendo pertanto l'aggravante laddove le modalità della condotta siano tali da rendere fondata siffatta previsione.
In aderenza a questi principi, si è ravvisata l'aggravante nella minaccia commessa da soggetto munito di arma pur non impugnata (Sez. 2, n. 25902 del 24.6.2008, imp. De Luca, Rv.240632); ovvero, ed è caso particolarmente affine a quello qui esaminato, nella minaccia realizzata mostrando un'arma racchiusa in un fodero (Sez. 5, n. 4163 del 5.2.1980, imp. Notaro, Rv.144823). Decisivo è, in sostanza, che l'espressione della minaccia sia accompagnata dall'ostentata presenza di un'arma del quale il soggetto agente abbia l'immediata disponibilità, tanto da rendere credibile che la stessa sia adoperata in qualsiasi momento ed in stretta continuità con la condotta minatoria.
Tali premesse impongono una rivalutazione del tema della sussistenza dell'aggravante nel caso in esame, nel quale l'imputato maneggiava un coltello a serramanico la cui lama poteva essere immediatamente ed agevolmente estratta, contestualmente pronunciando espressioni riferibili ad un'azione lesiva coerente con l'uso dell'arma. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012