Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione della persona offesa avverso il decreto di archiviazione non preceduto dall'avviso della richiesta formulata dal P.M., il termine per impugnare, che decorre dal momento in cui il soggetto acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento, è di quindici giorni, a norma dell'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 47982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47982 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/11/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO ME - Consigliere - N. 1631
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 51/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Rete Ferroviaria Italiana spa, in persona dell'institore, IO ME, per il tramite del difensore avvocato Ambra Giovene giusta procura speciale in calce al ricorso;
nel procedimento promosso nei confronti di:
RA CI, nato a [...] il [...];
PA AR IS, nata a [...] il [...];
LA AR IN, nata il [...] a [...];
AR FR, nato il [...] a [...];
AL AR, nata a [...] il [...];
ON ME, nato il [...] a [...];
EL NA nata il [...] a;
UM GI, nato il [...] a [...];
Recupero PE, nato il [...] a [...];
avverso il decreto del 4/maggio /2011 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato;
vista la memoria depositata il 22 novembre 2012 dal difensore di LA AR IN.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto sopra indicato, emesso de plano in esito alla richiesta in tal senso formulata dalla Procura competente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto l'archiviazione del procedimento instaurato a carico degli indagati sopra indicati in relazione al reato di cui all'art 314 c.p.. 2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso la persona offesa, RFI spa, per il tramite del suo difensore appositamente munito di procura speciale lamentando la nullità del provvedimento impugnato per non aver mai ricevuto essa persona offesa l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p., pur avendo fattone apposita richiesta in seno alla denunzia querela presentata il 10 novembre 2011.
3. Con requisitoria scritta depositata il 20 aprile 2012 il Sostituto Procuratore generale in sede, ritenuta la sua tempestività, ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento del provvedimento impugnato aderendo alla prospettazione del ricorrente in punto alla lamentata violazione del contraddittorio in esito alla omessa notifica dell'avviso relativo alla richiesta di archiviazione, rivolta dal Pm al GIP e da questi poi accolta.
4. Con memoria depositata il 22 novembre 2012 la difesa di LA AR IN ha evidenziato la mancata spendita del potere di rappresentanza dell'ente persona offesa in capo al soggetto che ebbe a presentare la denunzia con conseguente correttezza della scelta del PM di non procedere alla comunicazione di cui all'art. 408 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è inammissibile perché, anche a voler prescindere dall'ulteriore rilievo in rito segnalato dalla difesa della LA AR IN con le memorie depositate in atti, lo stesso risulta proposto tardivamente.
6. Così come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte, Sez. 2, sent. n. 1929 del 22/12/2009, Rv. 246040) la disposizione contenuta nell'art. 409 c.p.p., comma 6, che riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata all'esito della Camera di consiglio, senza che di tale udienza le sia stato dato avviso, non può ragionevolmente essere interpretata nel senso di non riconoscere tale rimedio allorché, quantunque essa abbia ritualmente richiesto di essere preavvertita dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, non le sia stato notificato il relativo avviso, previsto dall'art. 408 c.p.p., comma 2. 7. La mancata esplicitazione normativa del rimedio, se, dunque, non preclude al soggetto pretermesso dal contraddittorio in siffatti termini di ovviare al vizio proponendo comunque ricorso in cassazione avvalendosi al fine della previsione generale di cui all'art. 127 c.p.p., comma 5, per altro verso non legittima in alcun modo una lettura interpretativa volta a sganciare la possibile proposizione del ricorso da qualsivoglia argine temporale (ipotesi, quest'ultima, che ha trovato riscontro in alcuni arresti di questa Corte, per il vero in espressione di un orientamento non maggioritario: cfr, da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 1508/2010 Rv. 249085). Piuttosto, ritiene il Collegio - in adesione all'orientamento da tempo espresso anche da questa stessa sezione della Corte - che il diritto della persona offesa a ricorrere avverso il decreto di archiviazione emesso de plano, senza che gli sia stata data la possibilità di proporre opposizione, in mancanza di avviso, alla richiesta di archiviazione, non può essere esercitato senza limiti di tempo, essendo principio generale quello per cui, a parte i rimedi straordinari previsti dal nostro ordinamento, le decisioni giurisdizionali, pur se emesse nell'ambito di procedure in cui si siano verificate nullità assolute, divengono irrevocabili ove non sia stata presentata dall'interessato tempestiva impugnazione. Nella presente fattispecie, ai fini della individuazione del dies a quo per proporre ricorso, non valgono certamente le previsioni di cui all'art. 585 c.p.p., comma 2, che implicano formalità idonee a produrre la conoscenza legale dei provvedimenti non applicabili al caso del decreto di archiviazione, che è invece un provvedimento che non va comunicato ne' all'indagato nè ad altri soggetti. In mancanza di previsioni di conoscenza legale, ai fini della decorrenza del termine per impugnare vale tuttavia il momento in cui il soggetto cui spetta il diritto di impugnare acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento, come del resto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1991 che attribuisce a tale regola una portata generale (in questi termini, qui pedissequamente riportati, la sentenza, sezione 6, n. 1572 del 29/03/2000 Rv. 220536; ed ancora, Sez. 4, Sentenza n. 13708/2003 Rv. 224388; Sez. 6, Sentenza n. 37905/2004 Rv. 230309;
Sez. 2, Sentenza n. 28613/2007 Rv. 237761; Sez. 2, Sentenza n. 44931/2010 Rv. 248897; Sez. 5, Sentenza n. 5139/2010, Rv. 249694).
8. Nel caso di specie, proprio in seno al ricorso, la difesa ha esplicitamente dato atto di aver avuto conoscenza del decreto impugnato in data 1 ottobre 2011 in esito ad apposita richiesta di informazioni in tal senso rivolta alla Procura competente;
e da tale data decorreva il termine di impugnazione che va individuato, ad opinione del Collegio e sempre in adesione all'orientamento sopra segnalato, in quello di quindici giorni previsto formalmente dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), norma da ritenersi riferibile, in assenza di contraria previsione, indistintamente, a tutti i provvedimenti camerali (in tal senso la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata;
per un orientamento diverso, nell'ottica della applicabilità alla specie del minor termine di cui all'art. 408, comma 3, si veda tuttavia da ultimo la sentenza, sezione 3, nr 24063/10, peraltro non isolata, senza che la diversa soluzione interpretativa, per come ovvio, incida nel caso a mano in punto alla tempestività del ricorso).
9. Da qui la intempestività del ricorso, depositato il 26 ottobre 2011 e dunque ben oltre la data ultima prevista ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), con conseguente inammissibilità
dell'impugnazione ; e ciò peraltro pur prescindendo, per la natura assorbente del rilievo, dalla puntuale osservazione resa dalla difesa di LA AR BR con la memoria in atti in ordine alla stessa sussistenza del diritto della persona offesa ad ottenere l'avviso ex art. 408 c.p.p., comma 2, messa in dubbio in ragione della evidenziata mancanza di rappresentatività dell'ente sociale di riferimento in capo al soggetto che nell'occasione della denunzia/querela datata 10 novembre 2009 ebbe all'uopo a formulare l'apposita richiesta volta ad ottenere la comunicazione nella specie pretermessa secondo l'asserto del ricorso.
5. Alla inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2012