Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10461 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
- REPUBBLICA I04 6 1 / 0 1 * IN NOME DEL P POLO TALIA ----- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IMPUGNATIVA SEZIONE SECONDA CIVILE DELIBERA ASSEMBLEA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONDOMINIALO Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 10601/99 Consigliere Cron. 23078 Dott. Giandonato NAPOLETANO --- 111 Rep. 3536 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 17/05/01 Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L.3000 i SEN TEN ZA it 01 AGO 2001- IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: TA FI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CANCELLERIA: TIRRENO 116, presso lo studio dell'avvocato MICALIZZI M.. difeso dall'avvocato BA ES, giusta delega in atti;
DE345102 ricorrente
contro
BA ES, BA MA, BA ND, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di 2001 CASSAZIONE, difesi dall'avvocato SALVATORE CUSCUNA' 849 giusta delega in atti;
-1- : controricorrenti nonchè
contro
COND VIA VENETO GIA' 20 OGGI 28 ACIREALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato avverso la sentenza n. 245/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 14/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Lucio - MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato nel dicembre 1991 DR, AR e SC BA, condomini dello stabile di via Veneto 20 in Acireale, conveni- vano in giudizio il condominio ed il condomino FI OT esponendo che il 26/11/1991 era stata adottata dall'assemblea condominiale una delibera con la quale era stato deciso di consentire al OT di tenere nel cortile co- mune uno scivolo mobile da utilizzare per riporre automezzi nel suo locale adibito a garage. Gli istanti chiedevano dichiararsi nulla la detta delibera perché consentiva un uso illegittimo di un bene comune. FI OT, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda. Successivamente BA SC, con citazione notificata il 29/3/1993, esponeva che in seguito alla prima opposizione il condominio aveva revocato la delibera impugnata del 26/11/1991: tuttavia, con ulteriore delibera 13/1/1993 era stata reiterata l'autorizzazione in favore del OT all'uso dello scivolo mobile nel cortile comune. Pertanto il BA invo- cava l'annullamento anche della citata delibera 13/1/1993. I due procedimenti venivano riuniti. L'adito tribunale di Catania, con sentenza 15/3/1995, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla impugnazione delle revocate delibe- re condominiali e rigettava la domanda volta all'eliminazione dello scivolo del OT dagli spazi comuni. Avverso la detta sentenza i BA proponevano gravame al quale re- sisteva il OT. Il condominio non si costituiva nel giudizio di appello. Con sentenza 14/3/1998 la corte di appello di Catania, in parziale riforma dell'impugnata decisione, dichiarava illegittima l'occupazione dei locali 3 comuni realizzata dal OT e condannava quest'ultimo ad astenersi dal de- porre la struttura mobile negli spazi condominiali. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che lo spazio occupato dal OT con lo scivolo non era un cortile ma, come emergeva dalle fotografie in atti, un corridoio attraverso il quale si accedeva ai garage;
che dalla pianta planimetrica prodotta risultavano le dimensioni degli spazi interessati e la disposizione del garage;
che dalla ristrettezza degli spazi discendeva la con- clusione della limitazione che la presenza costante del manufatto del OT, di dimensioni non indifferenti, recava alla utilizzazione da parte dei condo- mini della zona comune occupata stabilmente nel modo descritto;
che tale zona comune era funzionalmente destinata non al parcheggio o al deposito, ma all'accesso degli autoveicoli ai garage reso difficoltoso dal comporta- mento tenuto dal OT;
che detto comportamento non poteva essere quali- ficato legittimo. La cassazione della sentenza della corte di appello di Catania è stata chiesta da OT FI con ricorso affidato a due motivi. SC, AR ed DR BA hanno resistito con controricorso. Il condominio non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso OT FI denuncia: lesione del diritto di esso ricorrente di servirsi della cosa comune senza impedire agli altri di farne parimenti uso;
insufficiente motivazione anche per carenza di prova circa un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'articolo 1102 c.c.; violazione dell'articolo 2697 c.c. Deduce il ricor- rente che con la sentenza impugnata la corte di appello ha in pratica inibito ad esso OT di utilizzare uno spazio comune nell'ambito di quanto dispo- sto dall'articolo 1102 c.c. e ciò in violazione della medesima norma. Infatti 1il manufatto mobile che per il dislivello del piano di calpestio del garage di esso OT deve essere necessariamente utilizzato per potere accedere nel locale e che, dopo l'utilizzo, viene appoggiato ad una parete non ha mai ostacolato né ha reso difficoltose le manovre degli automezzi per l'ingresso nei vari locali garage ubicati all'interno dell'edificio condominiale. Dell'asserito ostacolo di manovra a causa di detto manufatto i BA non hanno dato prova alcuna nel corso dei giudizi di merito, essendosi li- mitati a produrre documentazione da loro predisposta, regolarmente conte- stata, inidonea a provare l'asserito pregiudizio. La corte di merito, senza di- sporre alcuna indagine a mezzo di c.t.u. di ufficio di un eventuale pregiudi- zio dei soli BA, ha denegato ad esso ricorrente l'esercizio di un suo diritto. Il motivo è infondato. Occorre premettere che, come è noto, l'articolo 1102 c.c. pone al potere dei singoli condomini di utilizzare le cose comuni il limite rappresentato dal divieto di alterare la destinazione del bene e di impedire ad altri di fame pa- rimenti uso. In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha più volte riba- dito che i principi fondamentali che regolano l'uso della cosa comune si so- stanziano - previa l'affermazione che ciascuno dei compartecipanti può ser- virsene nel duplice limite che nessun deve alterare la destinazione della - cosa, né impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il lo- ro diritto. Tra questi limiti preminente è il primo, giacché è la destinazione impressa alla res che condiziona i poteri dei partecipanti. Ora l'utilizzazione 5 della cosa comune, di regola espressa dall'uso "normale", come praticato dalla generalità degli utenti, può, in realtà avvenire da parte di uno o più dei partecipanti anche in modo particolare e diverso da quello degli altri, senza sconfinare in abuso, purché la "destinazione" della cosa resti rispettata. Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è com- pito del giudice del merito accertare di volta in volta se gli atti o le opere dei singoli condomini concernenti il godimento della cosa comune siano o me- no conformi alla destinazione della cosa stessa e pregiudichino o meno i di- ritti degli altri condomini: la motivazione al riguardo non è sindacabile in sede di legittimità ( sentenze 3/7/2000 n. 8886; 27/3/2000 n. 3634; 21-5- 1990 n. 4566 ). Fatte queste premesse, è chiaro che la valutazione se nella specie la pre- senza costante del manufatto del OT ( uno scivolo mobile definito "carroccio") costituisca o meno un lecito uso più intenso della cosa comune (ossia del corridoio attraverso il quale si accede ai garage) ovvero utilizza- zione abusiva della stessa ( comportando una limitazione dell'uso da parte degli condomini della zona comune destinata non al parcheggio o al depo- sito, ma all'accesso degli autoveicoli ai garage) costituisce accertamento di fatto denunciabile in questa sede solo attraverso la sollecitazione del con- trollo sulla congruità della motivazione. Le censure al riguardo mosse dal ricorrente non sono meritevoli di acco- glimento. La corte territoriale - con motivato apprezzamento di merito, in relazione alle risultanze istruttorie, sorretto da ragionamento ineccepibile e da argo- menti congrui, coerenti ed adeguati - ha ritenuto illegittimo il comporta- 6 mento del OT per le difficoltà all'accesso ai garage dei veicoli degli altri condomini determinate dall'occupazione dello spazio comune con lo scifi- V volo mobile. Il giudice di appello è giunto a tale conclusione facendo puntuale riferi- mento alla ristrettezza degli spazi interessati ed alla disposizione dei garage secondo quanto emergente dalle fotografie acquisite raffiguranti i luoghi in questione. La corte di merito ha dato conto delle proprie valutazioni circa le dette ri- sultanze istruttorie esponendo adeguatamente le ragioni del suo convinci- mento attraverso argomentazioni complete ed appaganti oltre che impron- tate a retti criteri logici e giuridici. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi dei BA, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle con- ما trapposte tesi del OT. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione che presup- pongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente ef- fettuata dal giudice del merito. Non giova poi al ricorrente affermare che l'inibizione all'utilizzo dello spazio comune - con l'apposizione in tale spazio del manufatto mobile "significa non permettere al ricorrente stesso di esercitare il suo diritto di proprietà esclusiva sul locale garage". In proposito è sufficiente osservare che, come rilevato dai resistenti, al OT non è stato vietato o reso impossibile l'utilizzo del garage e della struttura mobile, bensì è stata inibita l'occupazione permanente di parte della corsia di manovra e di accesso ai singoli garage con la "presenza co- stante" del manufatto mobile definito "carroccio": con la sentenza impu- gnata non è stato impedito al OT di avvalersi di volta in volta - per entra- re nel suo garage - del manufatto per poi rimuoverlo senza intralciare le ma- novre di accesso ai garage. E' appena il caso di evidenziare infine l'insussistenza della denunciata violazione dell'articolo 2697 c.c.: la corte di appello, come già segnalato, ha ritenuto provato l'uso scorretto da parte del OT dello spazio comune in questione sulla base delle esibite fotografie raffiguranti “fedelmente" lo stato dei luoghi. Dalla lettura della sentenza impugnata non risulta, né è stato dedotto, che il OT nei giudizi di merito abbia prodotto documenti idonei a contrastare quanto emergente dalle dette fotografie in relazione allo stato dei luoghi. Né il giudice di appello era necessariamente tenuto a disporre una c.t.u. al fine di accertare lo stato dei luoghi. Come è noto e come più volte affermato da questa Corte, la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria ) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito rientrando nei poteri discre- zionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina di un c.t.u., ov- vero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di 8 sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di rinnovare le indagini: l'esercizio (co- sì come il mancato esercizio ) di tale potere non è censurabile in sede di le- 109T 250.000 gittimità. Peraltro la motivazione del diniego della nomina del c.t.u. può es- sere anche implicita come appunto nella specie dal contesto generale 456T 60000 delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio acqui- TOT310000 sito unitariamente considerato ( in tali sensi, sentenze 4/2/1999 n. 996; 19/8/8200 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777 ). Con il secondo motivo di ricorso il OT denuncia violazione dell'articolo 92 c.p.c. per l'erronea condanna di esso ricorrente al paga- mento delle spese processuali del doppio grado del giudizio. Anche questa censura non è fondata essendo il sindacato di questa Corte, in ordine al regolamento delle spese giudiziali, limitato all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame nella quale le spese del processo siano state po- ste a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti BA, delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favo- re dei resistenti BA, delle spese del giudizio di cassazione che liqui- da in complessive lire 151 000, oltre lire 2.000.000 a titolo di onorari. Roma 17 maggio 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Il consigliere, estenotto in dard. MAR. 2003. Serie 4. Il presidente, versate .... 160.10 gin. JK CANCELL REC1 p. Il Dirigento Area Servizi Papio Tablico (Dott.ssa AR Grazia D PPO) If Responsabile Servizio A rdiziari DEPOSITATO IN CANCELLERIA (Dr. M. RACCIH I) 1 AGO. 2001 e IL CANCELLIERE C1 Roma ZE Z CO 9