Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
In materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile", di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientra la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, perché la non definitività dell'accertamento, che spiega la revocabilità della sentenza, impedisce di farne parametro per un giudizio di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2005, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 15/12/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1416
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 16560/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA ND, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 14/12/2004;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Udito il difensore del ricorrente Avv. ARICÒ Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 08/06/2000, all'esito di giudizio abbreviato, il G.U.P. presso il Tribunale di Roma dichiarò IA ND colpevole dei reati di associazione per delinquere, truffa ed estorsione e lo condannò alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione, interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. La sentenza fu confermata dalla Corte d'Appello di Roma in data 05/02/2002 irrevocabile dal 20/11/2003 a seguito di pronunzia della Suprema Corte di Cassazione sezione 6^ penale.
IA propose istanza di revisione, ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lettera a), segnalando che i coimputati degli stessi reati,
in data 10/04/2002, furono prosciolti da altro G.U.P. per insussistenza del fatto, con sentenza ex art. 425 c.p.p. passata in giudicato.
La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza 14/12/2004, dichiarò inammissibile la richiesta di revisione, revocando la sospensione dell'esecuzione della pena, sul presupposto che le sentenze di proscioglimento pronunziate ex art. 425 c.p.p. non rientrano fra le sentenze penali irrevocabili richiamate dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lettera a) in quanto non pronunziata all'esito di dibattimento e suscettibile di richiesta di revoca da parte del pubblico ministero, ex art. 434 c.p.p., in presenza di nuove prove. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo la violazione degli artt. 630, 648 e 649 c.p.p.. Ad avviso del ricorrente la definizione di irrevocabilità di cui all'art. 648 c.p.p. si applica anche alle sentenze pronunziate ai sensi dell'art. 425 c.p.p., tanto che le stesse dispiegano efficacia ai fini dell'art. 649 c.p.p. e dell'art. 345 c.p.p., sicché sarebbero utilizzabili anche ai fini della revisione nell'ipotesi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lettera a). La revocabilità delle sentenze pronunziate ai sensi dell'art. 425 c.p.p. sarebbe provvisoria alla luce dei termini di prescrizione del reato, sicché sarebbe suggestivo l'argomento della Corte Territoriale secondo il quale, in presenza di revoca, ove fosse stata ammessa la revisione, si perverrebbe all'assurdo che il richiedente revisione potrebbe essere assolto per un contrasto di giudicati che potrebbe non essere più tale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria in data 06/06/2005 chiese che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in quanto l'inconciliabilità fra le sentenze irrevocabili di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lettera a) non dovrebbe essere inteso in termini di contraddittorietà logica fra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità fra i fatti su cui si basano le diverse sentenze. Ad avviso del requirente la sentenza 10/04/2002 del G.U.P. del Tribunale di Roma neppure accenna al reato associativo e nessuna inconciliabilità vi sarebbe quanto ai reati di truffa ed estorsione. Il procedimento fu rinviato a nuovo ruolo per la fissazione alla pubblica udienza.
Il 16/09/2005 il difensore del ricorrente ha presentato note di udienza nelle quali afferma invece la sussistenza dell'inconciliabilità tra i fatti risultanti dalle sentenze indicate, in quanto quella in data 10/04/2002 esclude la sussistenza della condotta materiale criminosa, nella quale, secondo le sentenze di condanna IA sarebbe concorso.
Il ricorso è infondato.
Si deve premettere che la disciplina della revisione nell'ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lettera a) è analoga a quella dettata dal previdente codice di procedura penale nell'art. 554, n. 1, così come analoga è la disciplina della revoca della sentenza pronunziata all'esito dell'udienza preliminare a quella della sentenza istruttoria nel codice di rito del 1930.
Sotto la vigenza di tale codice questa Corte aveva affermato che "l'art. 554, n. 1, richiede il contrasto tra fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile tale non può essere qualificata la sentenza di proscioglimento del giudice istruttore, che e suscettibile di riesame ai sensi dell'art. 402 c.p.p." (Sez. 6^, Ordinanza n. 1178 del 17/10/1970 cc. dep. 25/11/1970 Rv. 115754, già richiamata dalla Corte Territoriale).
Tale principio deve essere ritenuto operante anche nell'ambito dell'analoga disciplina prevista dal vigente codice di rito. La ragione è stata ben evidenziata dalla Corte d'Appello di Perugia:
ove si ammettesse la revisione sulla sola base di una sentenza ex art. 425 c.p.p., si potrebbe pervenire al risultato di pronunziare assoluzione in sede di revisione e di vedere poi revocare la sentenza che aveva determinato la revisione.
Non ha pregio l'argomento della difesa secondo il quale la revoca sarebbe possibile solo in un ristretto arco temporale a cagione della prescrizione perché la prescrizione può non essere maturata, può essere rinunziata o il reato può essere imprescrittibile. In ogni caso nulla impedisce di revocare una sentenza di proscioglimento nel merito per pronunziarne una di prescrizione. Non è ravvisabile alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., comma 1, prospettata informalmente dal difensore del ricorrente, nel fatto che non rientrino nella previsione di tale norma le sentenze non pronunziate all'esito di pubblica udienza. Premesso che la norma costituzionale che dovrebbe essere violata, sarebbe l'art. 3 Cost., va rilevato che la non utilizzabilità ai fini del giudizio di revisione delle sentenze pronunziate ai sensi dell'art. 425 c.p.p., non deriva, come ha ipotizzato il difensore del ricorrente, dal fatto che tali sentenze non siano state rese in pubblica udienza, ma da quello che le stesse non sono pronunziate nel giudizio e sono suscettibili di revoca e quindi non definitive.
La diversità fra le situazioni giustifica la diversa previsione normativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali.
Così deciso in Roma. nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006