Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nel caso di soggetto tossicodipendente che abbia in corso un programma di recupero, non si pone in rapporto di specialità rispetto alla disciplina novellata di cui all'art. 275 cod. proc. pen., che impone l'applicazione della misura della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti ivi indicati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2010, n. 20879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20879 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1063
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - N. 36779/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA GI N. IL 09/07/1967;
avverso l'ordinanza n. 899/2009 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 18/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Ambrosio Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 18 maggio 2009, il Tribunale del riesame di Milano, accogliendo l'appello proposto dal Procuratore Generale distrettuale avverso l'ordinanza del 7.4.2009 con la quale la Corte di Appello milanese aveva rigettato la richiesta dello stesso Procuratore volta alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica con quella della custodia cautelare in carcere nei confronti di ON EP, condannato in prime cure, con pronuncia confermata in secondo grado, perché ritenuto colpevole di molteplici violazioni dell'art. 110 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 ed 1 bis, con l'aggravante, per uno degli episodi contestati, di cui all'art. 80, nonché del reato di cui all'art. 74 legge citata, annullava l'ordinanza impugnata e per l'effetto sostituiva nei confronti dell'imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con quella della custodia in carcere.
Il Tribunale ha ritenuto che erroneamente la Corte di merito non avesse ripristinato nei confronti del ricorrente la misura custodiale più severa, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2, lett. a), che ha modificato l'art. 275 c.p.p., comma 3, nel senso di inserire il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nel novero dei reati per i quali è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che vengano acquisiti elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari.
2. Avverso detto provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, ON EP, deducendo, a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione dell'art. 275 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74, 80 ed 89.
Con l'unico ed articolato motivo di doglianza rileva la difesa ricorrente che nel caso di specie risultava in corso una misura cautelare meno afflittiva di quella impugnata, di guisa che la medesima non poteva legittimamente essere aggravata se non ricorrendo fatti nuovi attestanti un mutamento delle esigenze cautelari, nella fattispecie insussistenti ed individuati dal P.M. istante esclusivamente nel mutamento normativo introdotto col D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, inidoneo ad integrare la nozione di fatto nuovo. Deduce altresì la difesa ricorrente che la novella appena citata la quale, come detto, ha ampliato la presunzione circa l'adeguatezza, in costanza di comprovate esigenze cautelari, della sola misura cautelare in carcere per un più ampio arco di reati, non troverebbe applicazione nel caso di specie, dappoiché, per un verso, ampiamente scontata la parte di pena relativa al reato divenuto ostativo (la violazione dell'art. 74 l. cit.) e, per altro verso, perché concessi a suo tempo gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica in forza di una norma speciale, l'art. 89 L. cit..
3. Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente rilevato che il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art.2, comma 1, lett. a), convertito senza modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38, ha novellato la disciplina portata dall'art. 275 c.p.p., comma 3, alla stregua della quale, all'esito della modifica legislativa, la custodia cautelare in carcere deve essere applicata quando sussistano gravi indizi di colpevolezza anche in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, salva l'acquisizione di elementi, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari;
ed è pacifico che, nella specie, la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di tali elementi.
Ciò posto, giova rilevare che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è orientata nel senso di ritenere che una nuova norma di legge, la quale imponga l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere senza alternativa con altre misure, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti in essa indicati, ha natura e caratteri di norma processuale, per cui essa deve trovare immediata applicazione in tutti i rapporti processuali in corso, indipendentemente dalla data del commesso reato. In tale ipotesi, quindi, il giudice è tenuto a sostituire, a richiesta del P.M., la diversa misura cautelare eventualmente adottata in precedenza, con quella imposta dal legislatore (in termini ed in caso analogo: Cass., Sez. 1^, 9.6.2009, n. 25493). Va invero ritenuto che, nella successione delle leggi penali, la materia delle misure cautelari appartiene al novero delle leggi processuali e non a quello delle leggi sostanziali, di guisa che ad essa deve essere applicata la regola generale che governa la successione delle leggi di ordine pubblico e processuale, fissata dall'art. 11 preleggi e nota come regola del "tempus regit actum" (cfr., in termini, Cass. 1A
6.2.1992 n. 577, rv. 189695; Cass. SS.UU.
1.10.1991 n. 20; Sez. 1, 28.3.2008, n. 18396; Cass., Sez. 1^, 28.5.2008, n. 24433, rv. 240810; Cass. SS.UU. 27.3.1992 n. 8, rv. 19246). Nè appare condivisibile la tesi difensiva in ordine alla natura speciale della disposizione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, applicata al ricorrente, dappoiché tra detta norma e la disciplina novellata di cui all'art. 275 c.p.p. non può rinvenirsi, in applicazione delle regole ermeneutiche generalmente acquisite, alcun rapporto di genere e specie. L'art. 89 detto, infatti, è norma inserita nella generale disciplina in materia di stupefacenti, l'art.275 c.p.p. detta invece la disciplina generale e particolare in materia di custodia cautelare. L'una e l'altra disciplina costituiscono pertanto corpi normativi distinti, per questo incompatibili rispetto ad un rapporto di specialità tra esse intercorrente.
5. Il ricorso va pertanto respinto.
Consegue a detta declaratoria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda all'adempimento di cui all'art. 92 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame di Bari perché provveda a quanto stabilito dall'art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010