CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2023, n. 8071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8071 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IB AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 d.l. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di EMANUELA GUERRA che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 5 luglio 2022 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania in data 1 giugno 2022 che aveva applicato all'indagato Di ER AT la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. (capo 1 della incolpazione provvisoria) per essere stato componente nel periodo compreso fra il tre agosto 2018 e il luglio 2021 della associazione mafiosa denominata clan Santapaola-Ercolano famiglia di Caltagirone capeggiata da FR La RO (deceduto nel luglio 2020), AT AR e AC FR La RO. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8071 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 21/12/2022 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo difensore di fiducia deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria. Deduce che il Tribunale aveva confermato la misura cautelare sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ED PA e tenuto conto dell'attività captativa richiamata non considerando che le dichiarazioni del collaboratore erano state depositate in forma meramente riassuntiva e che dalle captazioni in atti risultava che al ricorrente era stata negata l' autorizzazione ad una piazza di spaccio. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che al ricorrente era stata revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata in ragione della cessazione della pericolosità sociale del predetto, elemento questo da considerare nell' ottica della verifica della gravità indiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità e, comunque, della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2. Va osservato che il ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie l'indagato si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 2.1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Collegio, in particolare, condivide l' indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo il quale ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il 2 giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca Tommaso, Rv. 276704 - 01. Occorre, altresì, ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Cedrangolo O., Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628. Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, in relazione alla sussistenza di una ampia piattaforma indiziaria. 2.2. I giudici del riesame - le cui argomentazioni vanno lette unitamente all' ordinanza genetica richiamata - hanno esaminato la condotta delittuosa del Di ER ricostruita attraverso J un compendio indiziario connotato della necessaria gravità tratto dal contenuto inequivoco delle diverse conversazioni intercettate e delle circostanziate dichiarazioni dal collaboratore di giustizia ED PA, elementi tutti specificamente richiamati. In ordine alla asserita violazione di legge derivante dalla utilizzazione dei verbali in forma riassuntiva delle dichiarazioni rese dal collaboratore ED PA va osservato che tale eccezione è stata correttamente disattesa dai giudici di merito sulla scorta del condivisibile principio secondo cui in tema di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del giudice per le indagini preliminari prima e del tribunale del riesame dopo, 3 determinati atti tassativamente indicati, ma può utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi, con la conseguenza che il verbale di fermo, quando contenga la esposizione delle indagini svolte - anche se riassuntivamente menzionate - correttamente può essere posto a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del giudice della cautela che aveva fondato l'identificazione dell'indagato sulle risultanze dell'attività di osservazione e controllo svolta dalla polizia giudiziaria trasfuse nella comunicazione di notizia di reato e nel verbale di fermo, in assenza delle annotazioni di servizio e dei verbali relativi alle attività di osservazione ed appostamento). (Sez. 4, Sentenza n. 53168 del 05/10/2017, Brahja Rv. 271682 - 01). Va, invero, evidenziato che nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 26838901). Il tribunale ha pure adeguatamente motivato in ordine alla irrilevanza degli elementi di segno contrario dedotti dalla difesa e richiamati nell' odierno ricorso, quali, in particolare, il diniego opposto da parte di una dei La RO alla apertura di una spaccio da parte de ricorrente, ritenuto - adire della difesa - elemento sintomatico della sua estraneità alla associazione mafiosa, chiarendo come tale circostanza era da ricondurre esclusivamente alle dinamiche interne del gruppo ed ai contrasti insorti fra gli associati. Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del predetto ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato in questione al ricorrenti, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata sollecitata dalla difese, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. Ritiene, in conclusione, il Collegio che il percorso argonnentativo seguito nell'ordinanza impugnata non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi indiziari a carico del ricorrente, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta adeguatamente con l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata la quale ha ricostruito un ruolo attivo e di effettiva partecipazione del Di ER all' 4 interno del clan specie quale soggetto dedito al recupero crediti nella zona del calatino, il chè connota di inammissibilità la proposta impugnazione. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma-1-ter disp. att. cod. proc. pen.- che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma-i-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 21 Dicembre 2022 Il Cons -e-E" nsore Il P sidente
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 d.l. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di EMANUELA GUERRA che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 5 luglio 2022 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania in data 1 giugno 2022 che aveva applicato all'indagato Di ER AT la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. (capo 1 della incolpazione provvisoria) per essere stato componente nel periodo compreso fra il tre agosto 2018 e il luglio 2021 della associazione mafiosa denominata clan Santapaola-Ercolano famiglia di Caltagirone capeggiata da FR La RO (deceduto nel luglio 2020), AT AR e AC FR La RO. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8071 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 21/12/2022 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo difensore di fiducia deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria. Deduce che il Tribunale aveva confermato la misura cautelare sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ED PA e tenuto conto dell'attività captativa richiamata non considerando che le dichiarazioni del collaboratore erano state depositate in forma meramente riassuntiva e che dalle captazioni in atti risultava che al ricorrente era stata negata l' autorizzazione ad una piazza di spaccio. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che al ricorrente era stata revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata in ragione della cessazione della pericolosità sociale del predetto, elemento questo da considerare nell' ottica della verifica della gravità indiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità e, comunque, della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2. Va osservato che il ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie l'indagato si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 2.1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Collegio, in particolare, condivide l' indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo il quale ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il 2 giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca Tommaso, Rv. 276704 - 01. Occorre, altresì, ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Cedrangolo O., Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628. Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, in relazione alla sussistenza di una ampia piattaforma indiziaria. 2.2. I giudici del riesame - le cui argomentazioni vanno lette unitamente all' ordinanza genetica richiamata - hanno esaminato la condotta delittuosa del Di ER ricostruita attraverso J un compendio indiziario connotato della necessaria gravità tratto dal contenuto inequivoco delle diverse conversazioni intercettate e delle circostanziate dichiarazioni dal collaboratore di giustizia ED PA, elementi tutti specificamente richiamati. In ordine alla asserita violazione di legge derivante dalla utilizzazione dei verbali in forma riassuntiva delle dichiarazioni rese dal collaboratore ED PA va osservato che tale eccezione è stata correttamente disattesa dai giudici di merito sulla scorta del condivisibile principio secondo cui in tema di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del giudice per le indagini preliminari prima e del tribunale del riesame dopo, 3 determinati atti tassativamente indicati, ma può utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi, con la conseguenza che il verbale di fermo, quando contenga la esposizione delle indagini svolte - anche se riassuntivamente menzionate - correttamente può essere posto a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del giudice della cautela che aveva fondato l'identificazione dell'indagato sulle risultanze dell'attività di osservazione e controllo svolta dalla polizia giudiziaria trasfuse nella comunicazione di notizia di reato e nel verbale di fermo, in assenza delle annotazioni di servizio e dei verbali relativi alle attività di osservazione ed appostamento). (Sez. 4, Sentenza n. 53168 del 05/10/2017, Brahja Rv. 271682 - 01). Va, invero, evidenziato che nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 26838901). Il tribunale ha pure adeguatamente motivato in ordine alla irrilevanza degli elementi di segno contrario dedotti dalla difesa e richiamati nell' odierno ricorso, quali, in particolare, il diniego opposto da parte di una dei La RO alla apertura di una spaccio da parte de ricorrente, ritenuto - adire della difesa - elemento sintomatico della sua estraneità alla associazione mafiosa, chiarendo come tale circostanza era da ricondurre esclusivamente alle dinamiche interne del gruppo ed ai contrasti insorti fra gli associati. Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del predetto ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato in questione al ricorrenti, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata sollecitata dalla difese, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. Ritiene, in conclusione, il Collegio che il percorso argonnentativo seguito nell'ordinanza impugnata non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi indiziari a carico del ricorrente, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta adeguatamente con l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata la quale ha ricostruito un ruolo attivo e di effettiva partecipazione del Di ER all' 4 interno del clan specie quale soggetto dedito al recupero crediti nella zona del calatino, il chè connota di inammissibilità la proposta impugnazione. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma-1-ter disp. att. cod. proc. pen.- che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma-i-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 21 Dicembre 2022 Il Cons -e-E" nsore Il P sidente