CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2023, n. 18504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18504 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18504 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Messina il 20 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Messina il 3 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NT AR responsabile del reato di furto di energia elettrica, con l'aggravante dell'art. 625, num. 2, cod. pen., fatto commesso il 17 aprile 2018, e, senza circostanze attenuanti, operata la diminuzione per il rito, la ha condannata alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione;
con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputata, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e difetto di motivazione (il primo ed il terzo motivo). 2.1. Con il primo motivo censura mancanza ovvero contraddittorietà ed illogicità dell'apparato giustificativo in ordine al giudizio di responsabilità per il reato, prospettando l'assenza di consapevolezza da parte dell'imputata quanto all'allaccio irregolare della corrente elettrica. Si sottolineano le circostanze che l'imputata non aveva mai stipulato un contratto, che la originaria fornitura era intestata alla suocera, CR RA, e che sul contatore, come verificato dalla polizia giudiziaria, non compariva il nominativo della ricorrente. Inoltre, sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla suocera e trasfuse nell'annotazione del 17 aprile 2018, mancando un verbale di assunzione di sommarie informazioni, non senza evidenziare - si ritiene - l'evidente interesse della signora RA ad allontanare da sé possibili responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 178 e 191 cod. proc. pen., essendo, ad avviso della ricorrente, nullo ed inutilizzabile il verbale di verifica dell'Enel del 17 aprile 2018 in occasione del sopralluogo per verificare il contatore, trattandosi di un accertamento tecnico disposto senza le garanzie difensive. Si ribadisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla suocera, contenute nell'annotazione del 17 aprile 2018 e non ritualmente assunte. 2.3. Con l'ultimo motivo si duole promiscuamente della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e di vizio di motivazione, essendo la stessa - si assume - mancante e contraddittoria in relazione agli elementi, che si erano dedotti nell'appello, delle condizioni economiche e familiari della donna, cha peraltro abitava nella casa con un figlio invalido, e della sua incensuratezza, elementi che sarebbero stati del tutto trascurati dai decidenti. 2.4. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 2 Con memoria (tardivamente) pervenuta, il 28 febbraio 2023, la ricorrente ribadisce i motivi già svolti ed insiste per l'accoglimento degli stessi. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 30 gennaio 2023 ha chiesto annullarsi la sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto, ed invece dichiararsi inammissibili i primi due motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 7 ottobre 2025, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1.Quanto al primo motivo (con cui si contesta la consapevolezza in capo all'imputata della sottrazione di energia e si sostiene la inutilizzabilità delle dichiarazioni della suocera), la ricorrente, a ben vedere, contrasta la ricostruzione dei Giudici di merito riproponendo argomenti già svolti nell'appello e già adeguatamente disattesi con motivazione che risulta logica e congrua;
si osserva, inoltre, che la condanna non si fonda sulle dichiarazioni della suocera, ma sulla circostanza che l'imputata abitava in quell'appartamento, servito dalla corrente elettrica, e che non pagava alcuna bolletta. 1.2. In relazione al secondo motivo (con il quale si lamenta la utilizzabilità dell'accertamento non svolto in contraddittorio), la Corte di appello ha già risposto nella decisione impugnata, alla p. 3, ove si sottolinea l'efficacia sanante della celebrazione del rito abbreviato, peraltro con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità (cioè Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, Ramella, Rv. 256106; in conformità, più recentemente, Sez. 4, n. 37762 del 20/03/2019, B, Rv. 277477). 1.3. Quanto al terzo motivo (con cui si denuncia mancanza o illogicità o contraddittorietà della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche), la sentenza di appello, alla p.3, assume stringatamente che non si ravvisano e non sono stati evidenziati dalla Difesa elementi di meritevolezza. Al riguardo, si osserva come con il terzo motivo di appello (p. 4) si erano invocate le attenuanti generiche solo richiamando la incensuratezza e le «condizioni economiche dell'imputata che ragionevolmente hanno determinato la commissione del fatto», così indicando un elemento di per sé non determinante (la incensuratezza, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen.) e suggerendo un'altra circostanza, nemmeno dimostrata ma solo ipotizzata "ragionevolmente"; e ciò senza fare nessun riferimento, nell'atto di appello, alle condizioni di salute del figlio, introdotte soltanto nel ricorso di legittimità e peraltro non provate. 3 1.4. Ed è appena il caso di accennare che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno già chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve attribuirsi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551) 2.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla relativa declaratoria consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 3.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18504 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Messina il 20 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Messina il 3 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NT AR responsabile del reato di furto di energia elettrica, con l'aggravante dell'art. 625, num. 2, cod. pen., fatto commesso il 17 aprile 2018, e, senza circostanze attenuanti, operata la diminuzione per il rito, la ha condannata alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione;
con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputata, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e difetto di motivazione (il primo ed il terzo motivo). 2.1. Con il primo motivo censura mancanza ovvero contraddittorietà ed illogicità dell'apparato giustificativo in ordine al giudizio di responsabilità per il reato, prospettando l'assenza di consapevolezza da parte dell'imputata quanto all'allaccio irregolare della corrente elettrica. Si sottolineano le circostanze che l'imputata non aveva mai stipulato un contratto, che la originaria fornitura era intestata alla suocera, CR RA, e che sul contatore, come verificato dalla polizia giudiziaria, non compariva il nominativo della ricorrente. Inoltre, sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla suocera e trasfuse nell'annotazione del 17 aprile 2018, mancando un verbale di assunzione di sommarie informazioni, non senza evidenziare - si ritiene - l'evidente interesse della signora RA ad allontanare da sé possibili responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 178 e 191 cod. proc. pen., essendo, ad avviso della ricorrente, nullo ed inutilizzabile il verbale di verifica dell'Enel del 17 aprile 2018 in occasione del sopralluogo per verificare il contatore, trattandosi di un accertamento tecnico disposto senza le garanzie difensive. Si ribadisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla suocera, contenute nell'annotazione del 17 aprile 2018 e non ritualmente assunte. 2.3. Con l'ultimo motivo si duole promiscuamente della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e di vizio di motivazione, essendo la stessa - si assume - mancante e contraddittoria in relazione agli elementi, che si erano dedotti nell'appello, delle condizioni economiche e familiari della donna, cha peraltro abitava nella casa con un figlio invalido, e della sua incensuratezza, elementi che sarebbero stati del tutto trascurati dai decidenti. 2.4. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 2 Con memoria (tardivamente) pervenuta, il 28 febbraio 2023, la ricorrente ribadisce i motivi già svolti ed insiste per l'accoglimento degli stessi. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 30 gennaio 2023 ha chiesto annullarsi la sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto, ed invece dichiararsi inammissibili i primi due motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 7 ottobre 2025, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1.Quanto al primo motivo (con cui si contesta la consapevolezza in capo all'imputata della sottrazione di energia e si sostiene la inutilizzabilità delle dichiarazioni della suocera), la ricorrente, a ben vedere, contrasta la ricostruzione dei Giudici di merito riproponendo argomenti già svolti nell'appello e già adeguatamente disattesi con motivazione che risulta logica e congrua;
si osserva, inoltre, che la condanna non si fonda sulle dichiarazioni della suocera, ma sulla circostanza che l'imputata abitava in quell'appartamento, servito dalla corrente elettrica, e che non pagava alcuna bolletta. 1.2. In relazione al secondo motivo (con il quale si lamenta la utilizzabilità dell'accertamento non svolto in contraddittorio), la Corte di appello ha già risposto nella decisione impugnata, alla p. 3, ove si sottolinea l'efficacia sanante della celebrazione del rito abbreviato, peraltro con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità (cioè Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, Ramella, Rv. 256106; in conformità, più recentemente, Sez. 4, n. 37762 del 20/03/2019, B, Rv. 277477). 1.3. Quanto al terzo motivo (con cui si denuncia mancanza o illogicità o contraddittorietà della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche), la sentenza di appello, alla p.3, assume stringatamente che non si ravvisano e non sono stati evidenziati dalla Difesa elementi di meritevolezza. Al riguardo, si osserva come con il terzo motivo di appello (p. 4) si erano invocate le attenuanti generiche solo richiamando la incensuratezza e le «condizioni economiche dell'imputata che ragionevolmente hanno determinato la commissione del fatto», così indicando un elemento di per sé non determinante (la incensuratezza, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen.) e suggerendo un'altra circostanza, nemmeno dimostrata ma solo ipotizzata "ragionevolmente"; e ciò senza fare nessun riferimento, nell'atto di appello, alle condizioni di salute del figlio, introdotte soltanto nel ricorso di legittimità e peraltro non provate. 3 1.4. Ed è appena il caso di accennare che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno già chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve attribuirsi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551) 2.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla relativa declaratoria consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 3.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/03/2023.