Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato non deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla informazione di garanzia ex art. 369 cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto "a sorpresa", diretto alla ricerca della prova, per il quale non è previsto il previo avviso al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2014, n. 36429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36429 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 25/06/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1157
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 14416/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US NO FO N. IL 08/02/1954;
avverso l'ordinanza n. 255/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 04/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. CETRONI CIRAOLO Maria, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 novembre 2013 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'istanza di riesame presentata da SC NO NA avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente adottato dal G.i.p. presso il Tribunale di Catania in data 7 ottobre 2013, che aveva assoggettato alla misura cautelare reale ex artt. 322 ter e 640 quater c.p., i beni nella sua disponibilità, sino alla concorrenza del profitto quantificato, per le contestate ipotesi di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., in complessivi Euro 306.955,00.
Alla ricorrente, infatti, sono state contestate plurime condotte delittuose (nei capi sub 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 21- 22), per aver fatto parte di un'associazione a delinquere (capo sub 1) finalizzata alla commissione di una serie di delitti di peculato e truffa aggravata per il conseguimento di ingenti erogazioni di somme di denaro pubblico destinate alla realizzazione di programmi di formazione professionale.
2. Avverso la su indicata pronuncia ha personalmente proposto ricorso per cassazione l'indagata, deducendo vizi di violazione di legge con riferimento all'art. 369 c.p.p., stante la nullità del sequestro preventivo per omessa notifica dell'informazione di garanzia:
l'emissione del sequestro preventivo è avvenuta infatti il 7 ottobre 2013, contestualmente all'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del G.i.p. di Catania.
Il Tribunale, peraltro, ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine all'eccezione di nullità dedotta riguardo a tale violazione di legge.
2.1. Si deduce, altresì, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 125 e 321 c.p.p. e art. 322 ter c.p., per avere il Tribunale omesso di compiere una verifica sul fumus commissi delicti e per non aver tenuto conto delle prospettazioni difensive riportate nelle note depositate all'udienza di riesame. Se è vero, infatti, che la misura cautelare personale è stata confermata da altro Collegio, è pur vero che nella motivazione del provvedimento impugnato il Tribunale non ha riportato, neanche per relationem, il tessuto motivazionale dell'ordinanza richiamata.
3. Con memoria difensiva pervenuta in Cancelleria in data 24 giugno 2014 si insiste sul profilo della rivalutazione, da parte del Tribunale del riesame, della legittimità del sequestro riguardo alla sussistenza o meno del presupposto del fumus commissi delicti. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
5. Per quel che attiene alla prima censura, invero, questa Suprema Corte (Sez. 2^, n. 25694 del 10/06/2008, dep. 24/06/2008, Rv. 240634;
Sez. 1^, n. 29002 del 10/04/2003, dep. 08/07/2003, Rv. 225268) ha, in più occasioni, avuto modo di affermare che non è necessario il previo inoltro della informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (cosiddetti atti "a sorpresa", fra i quali vanno ovviamente annoverati i sequestri), ne' il P.M. ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere alla informazione contestualmente alla esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi (Sez. un., n. 7 del 23/02/2000, dep. 04/05/2000, Rv. 215839). Principii, questi, che sono stati ribaditi anche con riferimento al provvedimento di sequestro preventivo, che non presuppone - per la sua configurazione di "atto a sorpresa" - il previo invio della informazione di garanzia (Sez. 2^, n. 23189 del 25/05/2005, dep. 20/06/2005, Rv. 232007). Ciò comporta, dunque, che, agli effetti del congruo esercizio del diritto di difesa, è lo stesso provvedimento impositivo del vincolo cautelare reale ad essere, a quel fine, atto "autosufficiente", giacché la motivazione che lo assiste non può non enunciare - in positivo - l'intera gamma dei presupposti su cui si radica l'applicazione della misura.
Presupposti che, nel caso di specie, come pure enunciato dai giudici del riesame, sono stati correttamente ed esaurientemente delineati, soddisfacendo integralmente le esigenze difensive, poi sviluppatesi ulteriormente nel giudizio di gravame.
Non pertinente, al riguardo, deve ritenersi il riferimento contenuto nel ricorso ad altro precedente di questa Suprema Corte (Sez. 5^, ord. n. 6519 del 03/11/2011, dep. 17/02/2012, Rv. 251929), nella cui motivazione si precisa: a) che la mancanza dell'invito di cui all'art. 369 c.p.p., diviene irrilevante ai fini della validità dell'atto qualora il P.M., ovvero l'Ufficiale di P.G., abbiano chiesto all'indagato presente, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 365 c.p.p., se è assistito da un difensore di fiducia, ovvero, in mancanza, ne abbiano designato uno d'ufficio (ciò in quanto non potrebbe parlarsi di intempestività dell'interpello rispetto all'avviso di cui all'art. 369 c.p.p., considerato che l'interessato viene a conoscenza del decreto di sequestro, e della eventuale informazione di garanzia, quale tipico atto a sorpresa, solo al momento della sua esecuzione);
b) che la necessaria "incorporazione" della informazione di garanzia nel decreto di sequestro, ossia la indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto in caso di contestualità, svolge, dunque, la funzione di consentire al destinatario dell'atto di esercitare, tramite la eventuale presenza del difensore, il suo diritto di difesa (laddove, nel caso considerato, il ricorrente non aveva specificato se tale esercizio fosse stato reso in effetti impossibile, ovvero se, comunque, il difensore fosse stato notiziato, o, di fatto, intervenuto).
6. Aspecificamente formulata, inoltre, e come tale inammissibile, deve ritenersi la seconda doglianza, avendo il Tribunale del riesame richiamato, in relazione alle medesime condotte delittuose, il giudicato cautelare endoprocedimentale formatosi sui gravi indizi di colpevolezza delineati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, già confermata in sede di riesame con separato provvedimento, la cui consistenza in merito al presupposto del fumus richiesto per l'adozione della misura cautelare reale del sequestro la ricorrente non ha contestato con argomentazioni specificamente e puntualmente illustrate.
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2014