Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2001, n. 10664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10664 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
5 10664/0 1 ce R. G. N. 13026/1998 6 ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8 E 9 1 N . / O 4 N I / LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Z - 6 2 Rep. A B . R R . T L P S CRON. 23282 L . I SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- A D G E . 1 R R A Ud. 13/03/2001Composta dai Sigg. Magistrati: Alfio FINOCCHIARO - Presidente - Enrico ALTIERI - Consigliere - Antonio MERONE >> Salvatore DI PALMA Antonino DI BLASI rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tribiti Accertamento induttivo - sul ricorso n. 13026/98 R.G. proposto da Presupposti ex art.39, comma 2° lett. d) D.P.R n. FRATELLI VENEZIANO S.r.L., con sede in Formia, in persona del suo 600/73 Amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale ad litem autenticata per Notaio Guido Fuccillo del 4 maggio 1998 Rep. 63464, dall'Avv. Nicola Rastello, e presso il suo Studio domiciliata in Roma, via Tembien n. 15,
- Ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per legge difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- Intimato -
Resistente - per la cassazione della sentenza n. 214/33/97 resa dalla Commissione 6 7 4 Tributaria Regionale di Roma, Sez. 33, il 12-02-1997 depositata il 26-06- 1997, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. Rastello per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento n. 51/1988, notificato il 9-01-1989, l'Ufficio Distrettuale II.DD. di Formia rettificava, ai fini IRPEF ed ILOR, per l'anno 1983, il reddito dichiarato dalla S.r.L. F.lli Veneziano di Formia, determinandolo, con metodo induttivo, in L. 167.000.000. L'atto veniva impugnato dalla contribuente e l'adita Commissione Tributaria di primo grado di Latina, con sentenza n. 1797/91 del 13-2/25-11/1991 accoglieva il relativo ricorso, annullando l'accertamento. L'Ufficio interponeva appello, sostenendo la legittimità del ricorso all'accertamento induttivo, e, l'indeducibilità dell'ILOR, per non essere stata la relativa somma registrata al conto economico, per come prescritto dall'art. 74 D.P.R. n.597/73, e la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ritenuta la legittimità del ricorso all'accertamento induttivo, determinava, in via equitativa, il reddito in L. 110.000.000 e dichiarava deducibile l'ILOR. Con ricorso notificato il 16-07-1998 la contribuente ha chiesto la cassazione delle decisione di appello con tre motivi. 2 Il Ministero delle Finanze, si è costituito con atto 8-3-1999 ed ha chiesto il rigetto del gravame. Con memoria 6-03-2001 la società ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.39, comma II° lett. d) e 40 D.P.R. 29-09-1973 n.600, in relazione all'art. 360 n.3 C.p.C., in quanto l'Ufficio, per l'accertamento, si sarebbe avvalso del metodo induttivo previsto dalle citate disposizioni, in assenza dei relativi presupposti. La doglianza è priva di fondamento. La sentenza, infatti, esplicita compiutamente che, nel caso, il ricorso al metodo induttivo, è a ritenersi pienamente legittimo, potendovisi ricorrere, ai sensi dell'art. 39, comma II°, lett. d) D.P.R. n..600/1973, allorquando l'esistenza di attività non dichiarate sia desumibile da presunzioni ricavate da concreti e significativi elementi offerti dalla fattispecie e da dati di comune afer esperienza, pur in presenza di una contabilità, formalmente regolare (Cass. Sez. V^ n.2744 del 10-03-2000; n.8494 del 26-08-1998). Il citato comma, invero, prevede, così derogando espressamente alla disposizione, immediatamente precedente dello stesso articolo, che l'Ufficio delle Imposte "determini il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie, comunque, raccolti e venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma ": "d) quando le omissioni e 3 le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica". La disciplina prevista da tale disposizione, dettata per l'accertamento dei redditi delle persone fisiche, ed esplicitamente estesa, per effetto dell'ultimo comma alle imprese minori ed agli esercenti arti e professioni, nonché, ex art.40 stesso D.P.R., alle persone giuridiche, coerentemente a pregresso, condiviso orientamento giurisprudenziale (Cass. n.2744 del 10-03-2000; n.4555 del 6-05-1998) rende, invero, legittimo l'operato accertamento dell'Ufficio, nella considerazione che le risultanze degli atti in esame, e segnatamente i dati desumibili dalla dichiarazione, peraltro confermati dal questionario compilato dalla stessa contribuente, evidenziavano la complessiva inattendibilità delle scritture contabili. (Cass. n. 12774 del 22-12- 1998; n. 12482 dell'11-12-1998). Infatti, nella prova per presunzioni semplici non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto, secondo un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerunque accidit. (Cass. I, n.51 del 7-01-1999). Nel caso di che trattasi, in particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha dato contezza della riconducibilità della fattispecie al dato normativo, evidenziando come la dichiarazione, relativa all'anno 1982, che esponeva un reddito di L.1.068.000, dovesse ritenersi manifestamente inattendibile alla stregua della documentazione in atti (dichiarazione, scritture, questionario). Emblematici al riguardo i dati analizzati, concernenti l'ubicazione dell'esercizio (Formia centro), la superficie (mq. 700), la ricettività (300 posti), i dipendenti (15 unità), il costo delle materie prime acquistate (L.260.305.340) e l'ammontare dei ricavi (L. 577.563.373). Una ragionevole valutazione, basata su nozioni di comune esperienza, evidenziava, in vero, le gravi incongruenze esistenti tra tali dati e l'esiguo reddito dichiarato, dovendosi logicamente presumere, data l'importanza del punto di ristorazione, desunta dalle relative caratteristiche, e considerata l'entità della spesa sopportata per l'acquisto di merce impiegata nell'espletamento dell'attività, l'evidente inattendibilità della voce ricavi e, quindi, della dichiarazione in rettifica. Il dedotto vizio è, pertanto, insussistente e le doglianze della contribuente, in buona sostanza, investono la valutazione degli elementi in atti, fatta dalla Commissione decidente, in senso difforme da quella pretesa. Con il secondo mezzo la sentenza di appello viene censurata per carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 39, comma I° lett. c) e d), e comma II° art.40 D.P.R. n.600 del 1973. Si deduce, per un verso, che, pur valorizzando i dati del questionario, non viene esplicitato quale sarebbe la relativa rilevanza ai fini di riconoscere la legittimità del ricorso al metodo induttivo, e, sotto altro profilo, l'illegittima utilizzazione di presunzioni semplici, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, richiesti dal comma I°, lett d) del citato art.39. Anche tale doglianza è infondata per l'assorbente considerazione che l'iter 5 argomentativo del giudice di appello ha trovato logico, esaustivo ed autonomo riscontro negli indicati elementi, desunti dalla dichiarazione e dalle scritture contabili. I dati contenuti nei documenti in parola offrivano cioè autonomo e sufficiente riscontro per poter ritenere sussistenti i presupposti per il ricorso al metodo induttivo, sicché al richiamato questionario possono ricollegarsi effetti meramente confermativi. Peraltro la lamentela non ha pregio sotto il profilo normativo giacchè, ai sensi del secondo comma, lettera d) dell'art.39 D.P.R. n.600 del 1973 e del richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale, il ricorso all'accertamento induttivo è a ritenersi legittimo (Cass. Sez. I^ n.51/1999) pure allorquando, con giudizio di probabilità, si possa ragionevolmente presumere, sulla base delle nozioni di comune esperienza, l'esistenza di attività non dichiarate dal contribuente. afer Ciò, in quanto per il raggiungimento della prova presuntiva non è necessario che tra il fatto noto (caratteristiche dei beni strutturali e strumentali e costi materie prime) e quello ignoto (quantità coperti e valore complessivo immobile) sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto ignoto derivi da quello noto come conseguenza ragionevole, possibile e verosimile, secondo criteri di normalità. Anche il terzo mezzo, con il quale, in relazione all'art. 360 n.5 C.p.C., si denuncia carenza e contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia in ordine alla determinazione del reddito, è privo di pregio. In vero, questa Corte (SS.UU. n.5802 dell'11-06-1998) ha avuto modo di precisare che "il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art.360 n.5 C.p.C., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale, soltanto, spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Nel caso in esame, l'iter argomentativo del giudice di appello è logico, essendo pervenuto al convincimento sancito in sentenza, con una corretta valutazione delle circostanze desumibili dagli atti in esame e con ragionamento esauriente e privo di contraddizioni. Il relativo apprezzamento è, pertanto, a ritenersi incensurabile in questa sede, giacchè, come si evince dalla pur sintetica motivazione, la Commissione Tributaria Regionale, ha autonomamente valutato i dati, già utilizzati dall'Ufficio, nel contesto del doveroso processo di riconsiderazione critica della pronuncia di primo grado, pervenendo a conclusioni ritenute più aderenti alla realtà fattuale in esame con la determinazione del reddito, in via equitativa, nella somma di L. 110.000.000. Peraltro si ritiene, ciò abbia fatto correttamente, essendo stato affermato (Cass. Sez. V n. 15992 del 20-12-2000;SS.UU. n.3464 del 19-03-1992), con 7 pronunce che si condividono, e dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, che "Il Giudice ha il potere di controllare l'operato della P.A. e di verificare se i fatti utilizzati come indizi ai fini della emissione di avviso di accertamento dei redditi d'impresa ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del D.P.R. n.600 del 1973, hanno un significato probatori ed un'affidabilità ai fini della presunzione, nonché di verificare se gli effetti che la stessa P.A. ha voluto desumere siano o meno compatibili con il criterio della normalità e se, quindi, il risultato del ragionamento sia corretto o meno". Nella circostanza è stato, pure, chiarito che in sede di impugnazione giudiziaria dell'avviso di accertamento, il giudice tributario deve, in base alle prove in atti, procedere all'individuazione di un reddito presuntivo, determinandolo in un importo che può spaziare tra quello esposto in dichiarazione e quell'altro stabilito in sede di rettifica. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in ragione di L.
4.150.000 di cui L.
4.000.000 per onorario, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 13 marzo 2001. Il Presideme Dott. Alfio Finocchiato -Il Consigliere Relatore - Estensore Dott. Antoning Di Blasi й и т 8 DEPOSITATE IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 AGO. Osvaldo Ascanio Oggi .. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio