Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2008, n. 25694
CASS
Sentenza 10 giugno 2008

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Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (cosiddetti atti "a sorpresa"), nè il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2008, n. 25694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25694
    Data del deposito : 10 giugno 2008

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