Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
Non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (cosiddetti atti "a sorpresa"), nè il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere all'informazione contestualmente all'esecuzione degli atti medesimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2008, n. 25694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25694 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
256 94 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SECONDA SEZIONE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/06/2008
SENTENZA
N. 912,08
Composta dagli Ill.mi Sigg. :
PRESIDENTE Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. CASUCCI GIULIANO
N. 042161/2007 2. Dott. GALLO DOMENICO
3. Dott. MACCHIA ALBERTO 11
4.Dott. DAVIGO PIERCAMILLO 13
ha pronunciato la sequente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) US CO N. IL 15/12/1971
2) DI LI TE N. IL 10/05/1972
avverso ORDINANZA del 19/10/2007
TRIB. LIBERTA' di CATANIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
MACCHIA ALBERTO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. (. Statable the her counters for he inquaminifutità nel ricorso
Con ordinanza del 19 ottobre 2007, il Tribunale di Catania ha respinto le richieste di riesame avanzata nell'interesse di US NC e DI LI
EF avverso il decreto di sequestro preventivo delle somme depositate sui conti correnti dei predetti disposto il 16 maggio 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale.
Avverso la decisione adottata dal giudice del riesame hanno proposto ricorso per cassazione personalmente gli interessati deducendo violazione di legge. Reiterando doglianze già formulate nel giudizio di gravame ed in quella sede motivatamente disattese, i ricorrenti lamentano che nella specie il decreto di sequestro preventivo «avrebbe dovuto essere notificato all'indagato con i contenuti prescritti dall'art. 369 cod. proc. pen., al fine di assicurare allo stesso la conoscenza degli elementi ivi indicati e di garantire per tale via l'espletamento di una completa e fattiva difesa». Sempre sul versante della violazione dei diritti difensivi si lamenta, poi, che non i sarebbe potuta riscontare la regolarità delle operazioni di sequestro, stante «l'assenza di qualunque forma di documentazione, ancorchè successiva>>. I ricorsi sono manifestamente infondati. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che non è necessario il previo inoltro della informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l'avviso al difensore (cosiddetti atti a sorpresa, fra i quali vano ovviamente annoverati i sequestri), nè il pubblico ministero ha l'obbligo, ove l'indagato sia presente, di provvedere alla informazione contestualmente alla esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi (Cass., Sez. un. 23 febbraio 2000, Mariano).
Principi, questi, che sono stati ribaditi anche con riferimento al provvedimento di sequestro preventivo, che non presuppone per la sua configurazione di "atto a sorpresa" il previo invio della informazione di garanzia (Cass., Sez. II, 25 maggio 2005, Zanettin). Ciò comporta, dunque, che, agli effetti del congruo esercizio del diritto di difesa, è lo stesso provvedimento impositivo del vincolo reale ad essere, a quel fine, atto "autosufficiente", giacchè la motivazione che lo assiste, non può non enunciare in positivo l'intera gamma dei presupposti su cui si radica l'applicazione della misura. Presupposti che, nella specie, come pure enunciato dai giudici del riesame, sono stati correttamente ed esaurientemente delineati, soddisfacendo integralmente le esigenze difensive, poi sviluppatesi ulteriormente nel giudizio di gravame. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro
1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000.
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P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente)
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