Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2003, n. 41997
CASS
Sentenza 11 giugno 2003

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Nell'ipotesi in cui il difensore intenda ottenere il rinvio del dibattimento deve dare sollecita comunicazione del suo impedimento al giudice procedente. Tale "prontezza" deve essere riferita al momento in cui è insorta la causa dell'impedimento stesso e la richiesta difensiva deve essere presentata nel più breve tempo possibile, affinché il giudice possa tempestivamente valutarla ed adottare gli opportuni provvedimenti. (la Corte ha precisato che il difensore ha l'obbligo di esporre le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva "contemporanea", l'assenza di altro codifensore e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto in uno dei due procedimenti contemporanei).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2003, n. 41997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41997
    Data del deposito : 11 giugno 2003

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