Sentenza 22 novembre 1999
Massime • 1
È legittimo il rigetto della richiesta di rinvio del dibattimento formulata dal difensore che sia impegnato presso la stessa sede giudiziaria nella quale si svolge il procedimento in corso, quando non risulti provato l'assoluto impedimento anche per mancata esposizione delle ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel processo del quale ha domandato il rinvio ed impossibile l'avvalersi di un sostituto sia nel processo in cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il differimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/1999, n. 14640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14640 |
| Data del deposito : | 22 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI CASO Presidente del 22/11/1999
1. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. UGO SCELFO Consigliere N. 1764
3. Dott. GIUSEPPE LA GRECA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere N. 29798/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MA LO,
avverso la sentenza 18 maggio 1999 della Corte di appello di Ancona. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Mura, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. MA LO ricorre per cassazione contro la sentenza 18 maggio 1999 con la quale la Corte di appello di Ancona confermava la decisione 6 maggio 1998 del Pretore di Ascoli Piceno, Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, che, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto due ordini di motivi.
Con il primo lamenta violazione dell'art. 486 c.p.p., per essersi celebrato il dibattimento di appello in assenza del difensore di fiducia nonostante il suo legittimo impedimento derivante da un concomitante impegno difensivo prontamente comunicato. Con il secondo denuncia violazione dell'art. 385 c.p. per mancata valutazione dell'elemento psicologico del reato di evasione per essersi il MA allontanato dalla propria abitazione non allo scopo di evadere, ma per raggiungere i carabinieri che da due ore stazionavano sotto di essa.
Il ricorso è inammissibile.
2. Relativamente al motivo di ordine processuale, ne va stigmatizzata la manifesta infondatezza, per avere il giudice a quo correttamente disatteso la richiesta di rinvio osservando che il difensore era impegnato presso il locale Tribunale, quindi, nella medesima sede e che, pertanto, non risultava provato l'assoluto impedimento ad espletare il proprio mandato.
Il tutto senza contare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto come legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire a norma dell'art. 486, comma 5, c.p.p., non è sufficiente che il difensore prospetti l'impedimento e, quindi, comunichi e documenti l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale, ma è necessario che esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel processo del quale ha domandato il rinvio ed impossibile l'avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo in cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il differimento (cfr. ex plurimis, Sez. V, 11 maggio 1999, Betolotto;
Sez. I, 29 marzo 1999, Di Mascio). Direttamente incidente nel meritum causae è il secondo motivo in ordine al quale il giudice a quo si è espresso con motivazione logica e coerente, precisando come il MA fu colto a circa 300 metri dalla propria abitazione, come fosse passato davanti all'autovettura nella quale erano appostati i militari e che accortosi di essi, ritornava sui propri passi.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire un milione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999