Sentenza 11 maggio 2007
Massime • 1
In materia di impugnazioni il pubblico ministero, in forza della successiva invalidazione della norma che ne precludeva l'appello (ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod.proc.pen., escludeva che il P.M. potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, nonchè della disposizione transitoria dell'art. 10, comma secondo L. n. 46 del 2006), ha in ogni caso il diritto di appellare la sentenza di proscioglimento di primo grado. Di talchè, atteso che il ricorso per cassazione proposto dallo stesso, che sia formalmente ammissibile, va trattato e deciso come ricorso immediato, a norma dell'art. 569 cod.proc.pen., ne consegue la conversione del ricorso in appello, in caso di enunciazione di motivi attinenti agli apprezzamenti di fatto del giudice di merito o alla congruità della motivazione, mentre l'eventuale annullamento della sentenza impugnata per vizi diversi da quelli citati impone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2007, n. 21766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21766 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/05/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 739
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 000682/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DIGENOVA;
nei confronti di:
1) SASSI HAMEDI, N. IL 25/07/1975;
avverso SENTENZA del 16/05/2006 TRIBUNALE di SAVONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA A., che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con sentenza del 16/5/2005 il Tribunale di Savona assolveva, perché il fatto non sussiste, Sassi Hamedi, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 - ter, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitogli dal questore di lasciare il medesimo territorio, sull'assunto che le sopravvenute modifiche legislative della norma incriminatrice ad opera della L. n. 271 del 2004, avrebbero comportato una vera e propria abolitio criminis per le condotte realizzate - come nella specie - sotto il vigore della precedente disciplina.
2.- Ritiene il Collegio che sia fondato il ricorso per cassazione proposto dal P.G. (all'esito della declaratoria d'inammissibilità dell'appello, con ordinanza 29/43/2006 della Corte d'Appello di Genova), il quale ha denunziato violazione di legge della suddetta pronuncia assolutoria.
Risulta evidente, infatti, la sostanziale continuità strutturale delle fattispecie criminose disciplinate dalle leggi penali succedutesi nel tempo dal 1998 al 2004 in subiecta materia, riguardanti - tutte - la condotta omissiva dello straniero, il quale, soggetto passivo di un decreto prefettizio di espulsione, non ottemperi altresì all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. E ciò a prescindere dalla sopravvenuta trasformazione della contravvenzione in delitto e dal conseguente, più grave, regime sanzionatorio, la cui valutazione e applicazione restano ovviamente riservate solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova e più restrittiva disciplina di cui alla L. n. 271 del 2004, estranea peraltro al fatto in esame, che risulta commesso nel vigore della precedente normativa.
Il giudice di merito è pervenuto pertanto alla conclusione, manifestamente erronea in diritto, di ritenere tacitamente abrogata, per un asserito fenomeno di "abolitio criminis", la previgente previsione incriminatrice della condotta illecita ascritta all'imputato: donde l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Considerato che il P.M., in forza della successiva invalidazione della norma che ne precludeva l'appello (ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 1, comma 1, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il P.M. potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, nonché della disposizione transitoria della L. n. 46, art. 10, comma 2), ha in ogni caso - ora - il diritto di appellare la sentenza di proscioglimento di primo grado, e che il ricorso per cassazione proposto dallo stesso, che sia formalmente ammissibile, va trattato e deciso come ricorso immediato a norma dell'art. 569 c.p.p., ne consegue, come lineare corollario, per un verso che l'eventuale enunciazione di motivi attinenti agli apprezzamenti fattuali del giudice di merito, alla congruità della motivazione o alla prova decisiva omessa, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) ed e), comporta la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, e peraltro che l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza impugnala, per vizi di legittimità diversi da quelli suindicati, impone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello, a norma del citato art. 569, u.c..
Orbene, versandosi nella specie in quest'ultima ipotesi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Genova, competente per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 11 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2007