Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2007, n. 21766
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Sentenza 11 maggio 2007

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In materia di impugnazioni il pubblico ministero, in forza della successiva invalidazione della norma che ne precludeva l'appello (ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod.proc.pen., escludeva che il P.M. potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, nonchè della disposizione transitoria dell'art. 10, comma secondo L. n. 46 del 2006), ha in ogni caso il diritto di appellare la sentenza di proscioglimento di primo grado. Di talchè, atteso che il ricorso per cassazione proposto dallo stesso, che sia formalmente ammissibile, va trattato e deciso come ricorso immediato, a norma dell'art. 569 cod.proc.pen., ne consegue la conversione del ricorso in appello, in caso di enunciazione di motivi attinenti agli apprezzamenti di fatto del giudice di merito o alla congruità della motivazione, mentre l'eventuale annullamento della sentenza impugnata per vizi diversi da quelli citati impone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2007, n. 21766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21766
    Data del deposito : 11 maggio 2007

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