Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
In materia di confisca, il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione non "de plano", bensì, irritualmente, a seguito d'udienza camerale, è comunque impugnabile nelle forme dell'opposizione e non già attraverso il ricorso per cassazione, con la conseguenza che il giudice di legittimità eventualmente investito dell'impugnazione non può dichiararla inammissibile, ma deve qualificarla come opposizione e disporne la trasmissione al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2008, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 3090
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 019710/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET NO, N. IL 18/05/1939;
2) AL US, N. IL 19/11/1939;
3) AGENZIA DEL DEMANIO PALERMO;
avverso DECRETO del 30/10/2007 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. STABILE Carmine, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 30 ottobre 2007, pronunciato in contraddittorio con l'Agenzia del Demanio - filiale di Palermo e con LL AN, il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione - investito quale giudice dell'esecuzione per "l'eventuale correzione del decreto di confisca adottato in data 18.6.2001 nei confronti del prevenuto LE SE onde potere procedere alla materiale esecuzione del provvedimento di confisca divenuto definitivo", con riguardo ai sedici magazzini siti in Capaci, iscritti in catasto alla partita 2211, foglio 1, particella 1058 sub 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 di cui era stata disposta la confisca ai sensi della L. n. 575 del 1965 per intero in capo alla società Naf Edil s.r.l. e per i 2/3 dell'intero in capo al prevenuto LE SE - ha disposto la rettifica del decreto di confisca nel senso che i sedici magazzini erano intestato per 2/3 al prevenuto LE e per il restate terzo a LL AN anziché alla s.r.l. Naf Edil;
per l'effetto ha revocato il sequestro e la confisca disposti nei confronti della Naf Edil ed ha invece ordinato il sequestro della quota, pari ad un terzo dell'intero, spettante sui detti beni a LL AN.
Contro tale provvedimento ha presentato appello la difesa del LL lamentando che la applicazione della misura di prevenzione riguardava le attività poste in essere da LE SE e non la quota di proprietà del LL che aveva acquistato un terzo del terreno su cui erano stati realizzati i magazzini con propri proventi leciti, mentre appariva ingiustificata pure la tesi della usucapione della quota del LL da parte del LE. La Corte di Appello di Palermo, con provvedimento in data 9 aprile 2008, ritenuto che il provvedimento impugnato integrasse una correzione di errore materiale del decreto di confisca, ai sensi degli artt. 127 e 130 c.p.p., impugnabile solo con ricorso per cassazione, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla impugnazione e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso in quanto contenente sostanzialmente questioni di merito già risolte dal decreto impugnato. La Corte di Appello ha qualificato il provvedimento impugnato come ordinanza di correzione dell'errore materiale a norma dell'art. 130 c.p.p. trascurando che peraltro, contestualmente alla correzione dell'errore, contenuto nel decreto di confisca, in merito alla indicazione degli intestatari degli immobili, è stato disposto il sequestro di una quota dei beni nei confronti del LL che era terzo rispetto al procedimento di prevenzione e che, citato nel procedimento quale terzo, si è opposto sia al sequestro che alla confisca della quota di beni a lui appartenente, rivendicandone la proprietà. Non si può quindi ritenere che si tratti di un provvedimento di correzione di errore materiale poiché ha inciso sul diritto di un terzo che avrebbe dovuto essere chiamato nel procedimento di prevenzione, a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5, e successive modifiche e che, non essendo stato chiamato in quella sede bensì in sede esecutiva del provvedimento, aveva interesse e diritto di opporsi, come ha fatto, in base ad una elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata per cui il terzo, che non ha partecipato al procedimento di prevenzione, può opporsi in sede di incidente di esecuzione.
Ciò posto, a parte il rilievo che il provvedimento di sequestro ex sè non sarebbe autonomamente impugnabile in quanto meramente interinale e preordinato alla confisca, il codice di rito (art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4) prevede che i provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate, e cioè tutti i provvedimenti nella materia che interessa, siano adottati dal giudice dell'esecuzione senza formalità, senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art.666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza.
Nel caso in esame la situazione appare peculiare poiché il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di accertamento del fatto che in realtà i beni confiscati appartenevano per una quota ad un terzo, ha adottato il provvedimento in sede di udienza camerale - invece di procedere de plano - all'uopo fissando la udienza di comparizione delle parti.
Con riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento esiste un contrasto giurisprudenziale poiché alcune decisioni di questa Corte hanno affermato il principio che, anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3, anziché "de plano" come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per cassazione, giacché la procedura adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 c.p.p., pone in essere una anticipata garanzia del contraddittorio, intraducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato "de plano" (v. Cass. sez. 1, 23.12.1996 n. 6387, Rv. 206349; Cass. sez. 1, 7.4.1995 n. 1146, Rv. 201023), ma la giurisprudenza più recente ritiene invece che in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (v. Cass. sez. 3, 19. 2,2003 n. 8124, Rv. 223464;
Cass. sez. 3, 7.7.1995 n. 1182, Rv. 202599; Cass. sez. 1, 6.11.2006 n. 3196, Cartesano). Questo collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento poiché il ricorrente è stato comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità. D'altronde lo stesso ricorrente ha dedotto con la impugnazione da lui qualificata come appello questioni sostanzialmente di merito che non potrebbero essere prese in esame in sede di ricorso per cassazione. Ciò posto, si tratta ora di verificare se il ricorso per cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa essere convertito in opposizione, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Anche sotto tale profilo esiste un contrasto giurisprudenziale poiché alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto che il principio di conversione non sia applicabile in caso di opposizione, non avendo questa natura di impugnazione (v., per tutte, Cass. sez. Un. 25.1.2002 n. 3026, Rv. 220577; e, da ultimo, Cass. sez. 2, 11.10.2004 n. 39625, Rv. 230368), però l'indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita anche in tal caso la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (v. Cass. sex. N. 14724/2004, Rv. 228605; Cass. sez. 3 n. 8124/2003, Rv. 223464; Cass. sez. 3 n. 1182/1995, Rv. 202599;
Cass. Sez. 4, n. 34403/2003, Rv. 225717; Cass. Sez. 4 n. 2417/1997, Rv. 210093).
Tale seconda soluzione pare preferibile, non potendosi fare discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", solo dalla erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.
Il ricorso, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere pertanto qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 666 c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Qualificata la impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009