Sentenza 21 aprile 2008
Massime • 1
In tema di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, il provvedimento pronunciato "de plano" dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione, poiché in tal caso è consentito proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice che lo ha pronunciato nelle forme previste dall'art. 666, commi terzo e ss., cod. proc. pen.; peraltro, in applicazione del principio di conservazione degli atti, il ricorso irritualmente proposto deve qualificarsi come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2008, n. 25615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25615 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 21/04/2008
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1062
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 030064/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MONTINARO ANTONIO, N. IL 03/05/1925;
avverso ORDINANZA del 01/08/2007 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv.to GRECO Rosario.
RITENUTO IN FATTO
Che il ricorrente impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale del riesame, si istanza del medesimo ricorrente, ha risolto de plano la questione sorto all'esito dell'ordinanza con la quale, decidendo sul riesame proposto contro il provvedimento di sequestro 9 luglio 2007, ha disposto la immediata del restituzione dei beni dissequestrati, anziché all'istante Antonio Montinaro, alla Curia di Lecce;
che la difesa del ricorrente deduce la violazione di legge e in particolare delle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in base alle quali i beni dissequestrati non avrebbero potuto essere restituiti alla Curia, bensì allo stesso soggetto cui erano stati sequestrati, quale proprietario degli stessi;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste col ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il provvedimento pronunciato de plano a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4, dal giudice dell'esecuzione in materia di restituzione delle cose sottoposte a sequestro non è ricorribile, in quanto in tal caso è consentito proporre opposizione allo stesso giudice che lo ha pronunciato nelle forme previste dall'art. 666 c.p.p., comma 3 e ss. (Sez. 1, 19 maggio 1992, dep. 19 luglio 1992,
n. 2250) nel cui ambito può essere applicato l'art. 263 c.p.p., comma 3;
che, in tale ipotesi, il ricorso irritualmente proposto, in applicazione del principio di conservazione degli atti, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente, senza che in proposito rilevi la questione se detta opposizione presenti o meno natura di mezzo di impugnazione (Sez. 3, 20 gennaio 2004, dep. 25 marzo 2004, n. 14724; Sez. 4, 27 luglio 2003, dep. 14 agosto 2003, n. 34403);
che, pertanto, l'impugnazione proposta va qualificata ex art. 568 c.p.p., comma 4 opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata il ricorso come opposizione all'esecuzione dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 21 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2008