Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di reclami avverso i provvedimenti di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ordinamento Penitenziario, la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, introdotta dall'art. 2, comma venticinque, lett. g), legge 15 luglio 2009 n. 94, non si applica ai reclami proposti anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2010, n. 45114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45114 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 26/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 2458
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere N. 22277/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA - CONFLITTO;
1) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI;
avverso l'ordinanza n. 21/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 20/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli. La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza del 20.5.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha sollevato conflitto per la individuazione del giudice competente a conoscere del reclamo proposto da \S FR avverso il provvedimento con il quale in suo danno il Ministro della Giustizia, a mente dell'art. 41-bis O.P., ha disposto l'applicazione del regime detentivo differenziato.
Espone il tribunale rimettente che il citato reclamo è stato depositato il 18.6.2009, epoca in cui l'interessato era detenuto presso la casa circondariale di *Napoli Poggioreale* e che, cionondimeno, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli aveva rimesso gli atti a quello romano perché, nelle more del giudizio, il detenuto era stato trasferito presso la casa circondariale di *Roma- Rebibbia*, con ciò determinando, ad avviso dei giudici partenopei, ma erroneamente per quelli rimettenti, la diversa competenza del giudice romano a mente della disciplina di cui alla L. n. 94 del 2009, istitutiva della competenza funzionale dell'autorità
giudiziaria della capitale a conoscere dei gravami in materia di provvedimenti ministeriali assunti a mente dell'art. 41-bis O.P.. 2. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte, all'evidenza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza, a norma dell'art. 28 c.p.p., posto che due organi giurisdizionali hanno rifiutato di giudicare un reclamo contemplato dalla legislazione penitenziaria, con stasi insuperabile del procedimento di sorveglianza. Venendo alla specifica questione giuridica posta dal conflitto come innanzi sollevato, osserva il Collegio, che esso può trovare corretta soluzione attraverso l'applicazione di collaudati principi generali del diritto processuale e cioè, in particolare con l'applicazione del principio "tempus regit actum". Procedendo per ordine, osserva la Corte che le autorità in conflitto discettano in ordine alla corretta applicazione dell'art. 41 bis O.P., comma 2-quinquies come sostituito di recente dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lett. g), che ha introdotto la seguente disposizione legislativa: "Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma...". Orbene, trattasi di una tipica norma di natura processuale, giacché volta ad individuare il giudice competente a conoscere dei reclami proposti avverso la disposizione ovvero la proroga del provvedimento applicativo del regime di cui all'art. 41-bis O.P., comma 2.
Detta competenza, di palese carattere funzionale, secondo l'esplicito disposto normativo ed in assenza di particolari discipline transitorie, concretamente dovrà applicarsi in luogo del modificato regime sulla competenza, a far tempo dalla entrata in vigore della legge di modifica, eppertanto a far tempo dall'otto agosto 2009 ed in relazione ai reclami proposti da quel giorno.
Nel caso di specie il reclamo all'origine del conflitto di competenza in esame risulta depositato il 18.6.2009 e cioè nella vigenza delle regole sulla competenza, oggi derogate per la fattispecie specifica, regole in forza delle quali il Tribunale di Sorveglianza ha giurisdizione sul territorio del distretto della Corte di Appello o della sezione distaccata di Corte di Appello ove ha sede (art. 70 O.P.).
Ebbene, il 18.6.2009 il reclamante era detenuto nella casa circondariale di *Napoli Poggioreale*, di guisa che competente a conoscerne le ragioni esposte col reclamo è il Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2010