Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2017, n. 45737
CASS
Sentenza 23 febbraio 2017

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Ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legislatore non ha prescritto che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa sia formalmente notificato al contravventore, per cui è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell'atto, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che l'avviso di spedizione della raccomandata A.R. fosse idoneo a dimostrare, in assenza di prova contraria, l'avvenuta conoscenza dell'invito al pagamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2017, n. 45737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45737
    Data del deposito : 23 febbraio 2017

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