Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
È opponibile e non ricorribile per cassazione il provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 8 agosto 1992 n. 356, adottato dal giudice dell'esecuzione a seguito di contraddittorio partecipato tra le parti, sicché il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice che ha deciso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2008, n. 41078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41078 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2744
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 017174/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR TO, N. IL 09/04/1956;
2) AR SE, N. IL 08/02/1961;
avverso ORDINANZA del 18/03/2008 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, da rimettere per competenza alla Corte d'Assise di
Reggio Calabria.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 18.03.2008 la Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria disponeva la confisca, L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, di tre immobili (un appezzamento di terreno e due fondi rustici, meglio descritti in atti) intestati ad RE ON e di un quarto (appezzamento di terreno) intestato al di lui fratello convivente RE PP, beni tutti già oggetto di sequestro preventivo 09.05.2007, e ciò in relazione alla condanna 11.08.2000, definitiva, per reato ex art. 416 bis c.p. a carico del predetto RE PP. Rilevava detta Corte come, in base ai dovuti accertamenti ed alle conseguenti informative, risultasse evidente la sproporzione tra i redditi del nucleo familiare, formalmente appena idonei alla sussistenza, e detto patrimonio per il quale non vi era alcuna adeguata giustificazione. In siffatta situazione, risultando la convivenza (almeno all'epoca degli acquisti, gli anni 1985-1989) tra i fratelli PP ed ON, si doveva presumere - per i beni intestati formalmente ad RE ON - trattarsi di interposizione fittizia, essendo detti beni comunque in disponibilità di fatto anche al condannato RE PP.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione il terzo interessato (che aveva partecipato alla procedura) RE ON che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a) fermo e non contestato il presupposto della condanna, risultava peraltro violata la normativa specifica per essere rimasti indimostrati i necessari requisiti dell'intestazione fittizia e della sproporzione, sui quali l'accusa non aveva fornito adeguata prova;
in particolare l'ordinanza impugnata in realtà mancava di motivare in relazione all'ipotesi di interposizione fittizia e, quanto alla ritenuta sproporzione, erano state disattese sia la documentazione prodotta dalla difesa che una consulenza tecnica in ordine al valore effettivo dei beni ed alla loro congruità in relazione ai redditi complessivi;
b) mancanza e comunque carenza di motivazione in ordine ai requisiti dell'interposizione fittizia e della sproporzione rispetto ai redditi del nucleo familiare.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva volersi qualificare il ricorso opposizione, ex art. 667 c.p.p., comma 4, da rimettere per la decisione alla stessa Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, giudice dell'esecuzione.
4. Il ricorso va correttamente qualificato opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, e rimesso per la sua decisione alla competente Corte
d'assise d'appello di Reggio Calabria. Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità che in materia di confisca la proposta impugnazione debba essere convertita in opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, e dunque rimessa alla decisione dello stesso giudice dell'esecuzione, e ciò anche se il provvedimento oggetto di gravame sia stato emesso a seguito di contraddittorio partecipato tra le parti (cfr., in tal senso, ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 36231 in data 20.09.2007, Rv. 237897, Bugnami e Altro;
Cass, Pen. Sez. 1, n. 18223 in data 09.03. 2007, Rv. 237362 e 237361, Siclari;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 26021 in data 20.02.2007, Rv. 237334, Torcasio e Altri;
ecc.). Tale soluzione è dovuta anche qualora si tratti di confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies (in tal senso le sopra citate sentenze Siclari e
Torcasio). Ed invero il combinato disposto dell'art. 676 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4, impone di ritenere che contro il provvedimento emesso, anche in contraddittorio, in materia di confisca, ed anche ai sensi della citata legge speciale, è dato quel particolare - specifico - mezzo di reclamo che è l'opposizione (da condurre ex art. 666 c.p.p., e cioè a contraddittorio partecipato) produttivo di ordinanza finalmente ricorribile, questa sì, per cassazione. Pertanto il primo provvedimento non è impugnabile direttamente per cassazione. Poiché peraltro, per il principio di conservazione espresso dall'art. 568 c.p.p., comma 5, il giudice è tenuto alla corretta qualificazione della proposta impugnazione, nella fattispecie il ricorso va convertito in opposizione da rimettere alla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria per l'ulteriore corso di competenza.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte
d'assise d'appello di Reggio Calabria per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2008