Sentenza 20 maggio 2009
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza "de plano" emessa in tema di restrizione di cose sequestrate dal giudice dell'esecuzione non va dichiarata inammissibile ma deve essere qualificata come opposizione e conseguentemente trasmessa al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2009, n. 23901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23901 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
239 0 1 /0 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 20/05/2009
SENTENZA
N:1048, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott.LICARI CARLO CONSIGLIERE
" N. 040441/2008 2. Dott.FOTI GIACOMO
3. Dott.D'ISA CLAUDIO 11
4.Dott. MASSAFRA UMBERTO IT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) HI ER N. IL 02/02/1984
avverso ORDINANZA del 24/07/2008
GIP TRIBUNALE di MONDOVI'
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. lamine table, il sentita la relazione fatta dal Consigliere вишитие LICARI CARLO
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Con provvedimento del 24/7/2008, il G.I.P. del Tribunale di Mondovì, in accoglimento di pedissequa richiesta del P.M, respingeva l'istanza di restituzione di un navigatore satellitare e di un telefono cellulare sottoposti a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento penale per furto a carico di IM RG, la restituzione dei quali era stata chiesta da quest'ultimo sul rilievo che era intervenuta la chiusura delle indagini preliminari e che per tali cose non sembrava fosse necessario mantenere oltre la misura cautelare.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, l'IM, eccependone l'illegittimità, per essere assolutamente assente, anche sotto l'aspetto grafico, la motivazione.
Deve preliminarmente rilevarsi che avverso l'ordinanza emessa de plano in tema di restituzione di cose sequestrate è consentita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 676, comma 1 e art. 667, comma 4, solamente l'opposizione nelle forme degli incidenti di esecuzione davanti allo stesso giudice che l'ha emessa, onde ottenere un provvedimento di carattere giurisdizionale ricorribile per cassazione.
Con riferimento alle forme di impugnazione avverso il provvedimento adottato in camera di consiglio e nel contraddittorio delle parti, esiste un contrasto giurisprudenziale, poiché alcune decisioni di questa Corte hanno affermato il principio che, anche nel caso in cui il Giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3, anziché "de plano" come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per Cassazione, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 c.p.p., pone in essere una anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato "de plano" (v. Cass. sez. 1, 23.12.1996 n. 6387, Rv. 206349;
Cass. sez. 1, 7.4.1995 n. 1146, Rv. 201023), ma la giurisprudenza più recente ritiene invece che in materia di confisca, avverso il provvedimento del Giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (v. Cass. sez. 3, 19.2.2003 n. 8124, Rv.
223464; Cass. sez. 3, 7.7.1995 n. 1182, Rv. 202599).
Questo Collegio si trova, incidenter tantum, concorde con tale secondo orientamento, poiché il ricorrente è stato comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del Giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del Giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il Giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un Giudice di merito in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità.
Ciò posto e tenuto conto che l'orientamento come sopra condiviso conquista maggiori spazi di legittimazione nel caso, come quello ora in esame, in cui il provvedimento sia stato emesso de plano, si tratta ora di verificare se il ricorso per Cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa essere convertito in opposizione, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5.
Sotto tale profilo esiste un contrasto giurisprudenziale, poiché alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto che il principio di conversione non sia applicabile in caso di opposizione, non avendo questa natura di impugnazione (V., per tutte, Cass. sez. Un. 25.1.2002 n. 3026, Rv. 220577;
e, da ultimo, Cass. sez. 2, 11.10.2004 n. 39625, Rv. 230368); però l'indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita anche in tal caso la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del
"favor impugnationis" (v. Cass. sez. n.14724/2004, Rv. 228605; Cass. sez. 3 n. 8124/2003, Rv.
223464; Cass. sez. 3 n. 1182/1995, Rv. 202599; Cass. Sez. 4, n. 34403/2003, Rv. 225717; Cass.
Sez. 4 n. 2417/1997, Rv. 210093).
Tale seconda soluzione è preferibile, non potendosi fare discendere l'inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", solo dalla erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.
Il ricorso, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere, pertanto, qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Mondovì per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 666 c.p.p..
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, trasmette gli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Mondovì per l'ulteriore corso.
Così deciso, in Roma, il giorno 20 Maggio 2009.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale Il Consigliere est.Consigliere Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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