Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 014 12/0 1 N NOME DE POPO IT. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 19502/98 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere 21126/98 tt. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron. 3035 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO- Rel. Consigliere Ud. 20/11/00 ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE VITTORIO dal Sig. BRENTISCI VINCENZA VEDOVA di PECE per diritti L. 12000 elettivamente domiciliata in ROMA, presso la FEB. 2001 IL CANCELLIER CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato IAO MARIO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
CG408411 FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
intimato CG408386 2000 e sul 2° ricorso * 1126/98 proposto da: CG408387 7 4772 FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate Richiesta copia studio dal Sig.
5.2hon in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio T per diritti L. (2000 1102.02.01 dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e IL CANCELLIERE difende, giusta delega in atti;
• - controricorrente e ricorrente incidentale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE nonchè
contro
Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI BRENTISCI VINCENZA;
per diritti L. 12002 -5 FEB. 2001 - intimata IL CANCELLIERE avversO la sentenza n. 2405/98 del Tribunale di BARI, depositata il 06/06/98 R.G.N. 869/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 3000 CANCELLERIA udienza del 20/11/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato ROMEI (per delega MARESCA); CG073287 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il G073289 CG073290rigetto di entrambi i ricorsi. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Tal Sig. IA (per diritti L. M 11.4 FEB. 2001. IL CANCELLIERE -2- Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità, il Tribunale di Bari, confermando in appello la decisione del locale Pretore, ha rigettato la domanda proposta dall'odierno ricorrente, nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, suo datore di lavoro (poi trasformatosi in s.p.a. Ferrovie dello Stato), per ottenere il pagamento della retribuzione delle ore dei riposi compensativi>> coincidenti con festività infrasettimanali. Ha osservato, in particolare, il giudice a quo che dal riposo settimanale, garantito al lavoratori in forza degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ., deve essere distinto, da un lato, il riposo compensativo connesso alla introduzione della cosiddetta settimana corta ad opera del d.P.R. 9 novembre 1971, n. 1372; dall'altro, il riposo compensativo in senso stretto (o a recupero) destinato, nella disciplina dei contratti D'A₂ collettivi vigenti nei periodi 1987-1989 e 1990-1992, a compensare il personale per le maggiori prestazioni rese quotidianamente rispetto a quelle dovute in base all'orario lavorativo settimanale di 36 ore. A giudizio del Tribunale, nella disciplina dei ricordati contratti collettivi, in coerenza con quanto stabilito in materia dall'art. 4, punto 4,del citato d.P.R. n. 1372 del 1971, come modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1974, n. 77, solo con riguardo alla prima delle dette categorie di riposi è configurabile, in caso di coincidenza con la festività, il diniego dell'assorbimento dell'uno nell'altra, conseguendone, in difetto di spostamento del riposo stesso ad altra data, l'insorgenza del diritto del lavoratore al versamento della retribuzione per lo straordinario festivo. Ove, invece, tale coincidenza riguardi i giorni di riposo compensativo (per settimana corta) o quelli di riposo a recupero (mensile per due giorni), non essendo essi considerati festivi o equipollenti>>, ma trattandosi soltanto di giorni lavorativi a 1 zero ore>>, opera, alla stregua della richiamata disciplina legale e contrattuale, con riguardo ai primi la regola dell'assorbimento>>; con riguardo ai secondi, quella dello spostamento ad altra data>>. In difetto dello spostamento, il lavoratore che lo abbia inutilmente domandato, ha diritto, non già alla retribuzione per prestazioni straordinarie festive, ma ad una prestazione risarcitoria, come ribadito dalla stessa disciplina collettiva, là dove prevede la corresponsione di una indennità di utilizzazione>> appunto in favore del personale che abbia perduto il riposo compensativo mensile (a recupero) per non averne ottenuto lo spostamento, in ipotesi di coincidenza con festività infrasettimanale. Questo assetto, secondo il Tribunale, non trova smentita nelle circolari diramate in materia dall'ente negli anni 1983 e 1984, le quali non fanno che ribadire la D'Ag. tendenziale necessità di evitare la perdita del riposo compensativo per effetto della ripetuta coincidenza e contengono il conseguente invito ai dirigenti competenti ad evitare il verificarsi di tale evento, senza mulla disporre sul versante del trattamento economico spettanté al lavoratore nell'ipotesi in cui non si riesca a conseguire il risultato divisato. Per la cassazione di questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso articolato in cinque motivi di censura, poi illustrati con memoria. La s.p.a. Ferrovie dello Stato ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. Motivi della decisione 1. Il contenuto del ricorso principale può riassumersi nei termini seguenti. Il primo motivo denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia>>, sul rilievo che il ragionamento del giudice a quo muove dall'errato presupposto che questione controversa sia quella della coincidenza tra riposo settimanale di turno e festività, per poi pervenire alla conclusione, contradditoria ed 2 apodittica, che, pur in presenza di una disciplina legale (art. 2 della legge n. 77 del 1974, modificativo del d.P.R. n. 1372 del 1971) e contrattuale (art. 44 del C.C.N.L. del 1988) fondata sul principio per cui la perdita di un riposo dovuta a tale coincidenza comporta il diritto del lavoratore ad un incremento retributivo commisurato al compenso per lavoro straordinario festivo, debba escludersi l'operatività di identico principio quante volte il riposo non goduto abbia, come nella specie, funzione compensativa del lavoro prestato oltre l'orario normale. Il secondo motivo denuncia, in una con vizi di motivazione, violazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ., nonché dell'art. 36 Cost. Il ricorrente deduce, in particolare, che il Tribunale, se avesse indagato adeguatamente al fine di identificare la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, non sarebbe pervenuto alla suddetta conclusione, inficiata D'Ag da intrinseca assurdità (non essendo ragionevolmente sostenibile che il riposo settimanale di turno possa avere, relativamente all'ipotesi di sua coincidenza con la festività, un trattamento più favorevole del riposo compensativo, che costituisce corrispettivo di maggiori prestazioni lavorative, rese senza specifica retribuzione) e da contrasto con norme imperative (essendo limite all'autonomia il precetto fondamentale della retribuzione sufficiente, cui contravverrebbe un regolamento negoziale che negasse al riposo compensativo una tutela almeno pari a quella accordata al riposo settimanale di turno). Differenziando, invece, le due ipotesi, ha trascurato il decisivo rilievo che, attesa l'esposta funzione del riposo compensativo, la sua perdita (derivante dal mancato spostamento ad altro giorno, in caso di coincidenza con la festività), se non accompagnata al suddetto incremento retributivo, lascerebbe priva della doverosa controprestazione le prestazioni lavorative rese in eccedenza rispetto all'orario normale. 3 Né questo risultato, inammissibile alla stregua della natura sinallagmatica del contratto di lavoro, trova rimedio nella erogazione della c.d. indennità di utilizzazione, la quale viene corrisposta a tutto il personale (esclusi dirigenti e quadri), indipendentemente da riposi a recupero coincisi con giorni festivi. Inoltre, irritualmente il Tribunale ha dato rilievo alla deduzione dell'Ente circa il normale accoglimento delle istanze dei lavoratori, dirette ad ottenere lo spostamento ad altra data del riposo a recupero coincidente con la festività: si trattava, infatti, di una eccezione in senso stretto non proponibile per la prima volta in appello, né tampoco nella fase finale di quel grado di giudizio;
ed in ogni caso, la parte onerata non aveva fornito, né chiesto di fornire, alcuna prova al riguardo. Il terzo motivo denuncia ancora violazione degli artt. 1362 e ss., in relazione D.Ay. all'art. 360, n. 5, sul rilievo che la circolare n.P. 10.0.6/1368/45390 del 25 giugno 1984 contiene non già una semplice raccomandazione ai dirigenti dell'azienda, ma una vera e propria norma regolamentare sulla necessità di evitare la coincidenza dei riposi a recupero con le festività, mediante spostamento del primo ad altra data;
e che la successiva circolare n.P. 10.0.3/1325/1049/2.4 dell'8 settembre 1986, reca prescrizioni di uguale natura, espressamente prevedendo che la perdita del riposo compensativo comporta pagamento di 8 ore di straordinario>>. Erroneamente, dunque, anche alla luce degli artt. 421 cod. proc. civ. e 2736 cod. civ., il Tribunale non ha dato ingresso alla pur sollecitata istruttoria in punto di identificazione del complessivo numero di riposi a recupero non fruiti per coincidenza con le festività. Il quarto motivo denuncia ulteriori vizi di motivazione con riguardo all'affermazione del Tribunale (ritenuta contraddittoria col disconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario festivo) circa la stessa stregua del riposo settimanale di turno>> e assimilata, come questo, ai giorni festivi, a fini retributivi;
con la conseguenza che, quando una festività (infrasettimanale) venga a coincidere con la giornata di riposo compensativo>>, senza spostamento di questo ad altra data, compete ai lavoratori il trattamento contrattuale dovuto per il caso in cui la festività coincida con il riposo settimanale. Ma come la Corte ha già avuto occasione di stabilire, con sentenza n. 12224 del 2 dicembre 1998, a questa tesi difensiva non forniscono supporto né le disposizioni di legge in materia (l'art.4 del d.P.R. 9 novembre 1971 n.1372, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1974 n.77), né la contrattazione collettiva di settore e categoria, là dove disciplina il trattamento dei giorni festivi (art.44 CCNL 1987/89 e art. 51 CCNL 1990/1992) né, infine, le disposizioni assunte dall'(allora) Ente Ferrovie D'Ag dello Stato attraverso le proprie circolari. In particolare, la Corte ha, nella suddetta occasione, da un lato, ritenuto congruamente motivata un'interpretazione delle citate disposizioni collettive e degli atti interni dell'amministrazione ferroviaria, che ricolleghi alla ipotesi di coincidenza delle festività infrasettimanali con i riposi compensativi delle maggiori prestazioni lavorative giornaliere il solo effetto dello spostamento degli stessi riposi ad altra giornata lavorativa e non anche quello dell'attribuzione di una maggiore retribuzione;
e, dall'altro lato, ha riconosciuto (cfr., specialmente, la seconda parte della sentenza) l'assenza di qualsivoglia contrasto del risultato ermeneutico così ottenuto con le disposizioni di legge applicabili al rapporto, in guisa da escludere ogni contrasto delle clausole contrattuali con norme imperative destinate a sostituirle di diritto. La Corte ritiene di doversi uniformare alle testé esposte conclusioni, non apparendo dirimenti gli argomenti svolti dal ricorrente a sostegno dell'assunto suddetto. Il quale è inficiato da non attenta considerazione delle conseguenze della diversa. I funzione delle tre categorie di riposi che qui vengono in rilievo, ossia: 1) il riposo settimanale di turno>>, dovuto in forza della regola, codificata (art. 2109 cod. civ.) e garantita dalla Costituzione (art. 36), della normale alternanza di sei giorni lavorativi e di una di pausa della prestazione;
2) il riposo compensativo dello svolgimento del turno su cinque giorni lavorativi>>, consistente in una ulteriore giornata settimanale di libertà dal turno>> e giustificata dalla necessità di integrare il minor riposo giornaliero goduto nei cinque giorni lavorativi rispetto ai dipendenti che lavorano per sei giorni la settimana;
3) il riposo compensativo in senso stretto o di recupero>>, destinato a compensare le prestazioni di lavoro aggiuntive rese nei cinque giorni del turno rispetto a quelle normali derivanti dalla riduzione dell'orario normale di D'Ag lavoro da 40 a 36 ore per settimana. Orbene, soltanto il riposo ebdomadario ha la funzione di garantire che il susseguirsi delle giornate lavorative, quale che sia l'orario in ciascuna osservato, non ecceda il limite massimo posto dalla legge e trova fondamento nell'esigenza, coessenziale allo svolgimento del rapporto, di assicurare - fermo, pur in carenza della prestazione lavorativa, il diritto alla retribuzione - opportuni temperamenti al dispendio delle energie psico-fisiche e più piena partecipazione dell'interessato alla vita di relazione. Ne discende che la coincidenza di codesto riposo con la festività infrasettimanale, la quale pure dà al lavoratore diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa, implica necessariamente un'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico nell'esecuzione del contratto, poiché nel periodo di riferimento della retribuzione si collocherebbe un giorno lavorativo in più rispetto a quelli altrimenti dovuti: a tale alterazione deve, pertanto corrispondere un incremento di retribuzione. Tutto ciò non può ripetersi con riferimento ai riposi compensativi>>, siano essi conseguenti all'introduzione della cosiddetta settimana corta>>, ovvero alla riduzione dell'orario settimanale normale>>, In entrambi questi casi, infatti, il riposo costituisce solo uno strumento per articolare su di un minor numero di giorni l'orario di lavoro settimanale e per bilanciare il superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa dell'organizzazione del servizio in turni di lavoro di otto ore (per un totale di quaranta settimanali, nonostante la riduzione suddetta). Le pause non fruite giornalmente si trasferiscono e si concentrano per sommatoria in un altro giorno che, in tal guisa, partecipa pienamente della funzione propria dei precedenti, nel corso dei quali v'è stata effettiva prestazione dell'attività D'Ag lavorativa. Non si tratta, dunque, di un tempo di riposo assimilabile alla giornata periodica di carenza della prestazione lavorativa, ma di periodi che, sebbene sottratti al lavoro, sono tuttavia ricompresi nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, atteso che le ore in essi ricadenti sarebbero di lavoro (ordinario), ma diventano di riposo, perché già lavorate nei giorni precedenti: di qui la qualificazione di giornate lavorative ad ore zero>>, come ha ribadito la citata sentenza n. 12224 del 1998, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte in materia (cfr., in precedenza, Cass. 3 maggio 1984 n.2711; Id., 30 gennaio 1985 n.593; Id., 9 ottobre 1985 n.4901; Id. 21 aprile 1986 噬 n.2798; Id., 15 febbraio 1990 n.1132). La configurazione dei riposi compensativi di entrambe le specie sopra descritte come giornate lavorative ad ore zero è stata ulteriormente ribadita con la successiva sentenza n. 14174 del 16 dicembre 1999, con la quale è stato precisato: a) che le disposizioni della legge 13 agosto 1969, n. 591, recante norme per la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (art. 2) del d.P.R. 9 novembre 1971, n. 1372, attuativo della stessa legge (artt. 4 e 6, nel testo modificato dalla legge 2 marzo 1974, n. 77), del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, che contiene la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del detto personale (art. 2) e del d.P.R. 23 giugno 1983, n. 374, recante la sostituzione del capo secondo del d.P.R. n. 1372 del 1971, esprimono sufficientemente ed univocamente l'intento di attribuire un solo giorno di riposo settimanale e di volerlo distinguere, nei sensi suddetti, dai giorni di riposo compensativo;
b) che questo assetto normativo è stato sostanzialmente recepito dalla contrattazione collettiva. Con la ripetuta sentenza n. 12224 del 1998, la Corte ha, poi, ritenuto che siffatta ricostruzione dell'istituto del riposo compensativo>> su cui si controverte - D.Ag. implichi il corollario che, ove una di queste giornate di riposo venga a coincidere con una delle festività infrasettimanali di cui all'art.2 della legge 27 maggio 1949 n.260, come modificata dalla legge 31 marzo 1954 n.90, non compete al lavoratore -per questo solo fatto - alcuna erogazione retributiva aggiuntiva, neanche interessato alla stregua della generale disciplina di tali festività: conclusione, del resto, inevitabile, atteso che, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della citata legge n. 260 del 1949, in caso di coincidenza della festività col giorno lavorativo spetta la retribuzione per le ore effettivamente lavorate>>; e quindi, ove siffatta coincidenza si verifichi rispetto a giornate lavorative ad ore zero (quali, come si è detto sono da considerare i riposi compensativi per cui è causa), se ne deve dedurre che essa non comporti alcun diritto a trattamenti retributivi integrativi di quello ordinario. In quest'ordine di idee è del tutto irrilevante che il giorno di riposo a recupero>> coincidente con la festività sia stato o meno spostato ad altra data, posto che, nonostante tale coincidenza ed il difetto dello spostamento, il testé menzionato 10 riposo non cessa di esplicare la sua funzione compensativa del maggior lavoro compiuto in giorni precedenti, poiché in esso il lavoratore, comunque, non è chiamato a svolgere alcuna prestazione;
e d'altra parte la circostanza che si tratti di giornata lavorativa>> non compromette la fruizione della festività, poiché, essendo uguali a zero le ore di lavoro, manca quell'effettività dell'impegno che le disposizioni sulle festività richiedono, al fine dell'insorgenza del diritto ad apposito compenso, con relativa maggiorazione. Deve, dunque, escludersi, come correttamente ha fatto il giudice a quo, che il lavoratore possa fondare alcun diritto ad incrementi retributivi sul solo fatto della coincidenza in questione, non seguita da spostamento ad altra data del riposo a recupero;
ed a ciò consegue inevitabilmente il rigetto di una domanda avente ad oggetto D'AS. l'adempimento di una presunta obbligazione del datore di lavoro avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni integrative di quelle corrispondenti allo svolgimento della normale attività. Ciò non esclude che possa porsi il problema delle conseguenze del mancato differimento ad altra data del riposo a recupero venuto a coincidere con la festività e che siano al riguardo ipotizzabili pretese risarcitorie del lavoratore: ma si tratterebbe di azione affidata ad una diversa causa petendi, non sovrapponibile a quella consistente nell'inadempimento dell'obbligazione retributiva. Sul punto è, infatti, da notare che la domanda introduttiva del giudizio è stata interpretata dai giudici del merito come avente questo secondo tipo di contenuto: interpretazione non solo avvalorata dai termini in cui il lavoratore medesimo riferisce, con l'odierno ricorso, la portata delle sue pretese (condanna dell'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento delle ore dei riposi compensativi coincidenti con i giorni festivi>>: v. pag. 2, primo capoverso del citato atto), ma neanche assoggettata a specifica censura. 11 Invero, soltanto il primo motivo di ricorso accenna (ma infondatamente, per le ragioni che saranno di seguito esposte) ad un ipotetico fraitendimento del tribunale in ordine al thema decidendum: ma si riferisce, in parte qua, alla questione dell'identificazione del tipo di riposo coinciso con le festività, non anche alla questione delle pretese conseguenze di tale coincidenza, né, in particolare, alla ravvisata sperimentazione di un'azione contrattuale per adempimento di obbligazione retributiva. In questa sede di legittimità, non è dato, dunque, prescindere dalla suddetta individuazione che il giudice a quo ha fatto della domanda proposta dal lavoratore, desumendone, per ovvia conseguenza, la diversità rispetto a quella di tipo risarcitorio, ipoteticamente configurabile (ma ritenuta non proposta in concreto) in relazione al mancato differimento ad altra data del riposo a recupero venuto a coincidere con una D'Ag festività infrasettimanale. Del resto, una volta escluso che la coincidenza della festività infrasettimanale col giorno di riposo a recupero comporti di per sé diritto a retribuzione e ritenuto che fondi soltanto l'obbligazione di differimento del primo ad altra data, deve anche desumersene che una domanda risarcitoria in relazione all'inadempimento di tale obbligazione sarebbe stata concepibile nei sensi di cui all'art. 1453, primo comma, cod. civ., ossia come accessoria a quella di risoluzione o di adempimento: di guisa che, esclusa la prima alternativa - che, in relazione al rapporto di lavoro avrebbe imposto il ricorso al recesso per giusta causa ex art 2119, cod. civ., al quale il ricorrente non fa cenno alcuno –, il ricorso alla seconda apparirebbe compatibile solo con la proposizione di una correlata domanda di condanna dell'azienda all'esecuzione dei suddetti differimenti. Neanche di quest'ultima, però, il ricorso contiene alcuna indicazione, limitandosi a definire le vantate pretese, come aventi ad oggetto il diritto alla retribuzione più la maggiorazione per lavoro festivo straordinario sull'importo di paga oraria 12 convenzionale>> . peraltro, senza alcun cenno ad un'eventuale impossibilità sopravvenuta dell'oggetto dell'obbligazione di differimento ed alla sussistenza delle condizioni che, ai sensi degli artt. 1219 e 1221 cod. civ., escludono l'effetto liberatorio del debitore moroso. Esaminando ora, al lume di questa sintesi ricostruttiva, più in particolare le censure di parte ricorrente, può osservarsi quanto segue. La palese infondatezza di quelle di cui al primo motivo è dimostrata dal fatto che il Tribunale, lungi dal ritenere che i veri termini della questione controversa fossero quelli della coincidenza tra un giorno di riposo settimanale ed un giorno festivo>>, ha provveduto ad una preliminare illustrazione delle distinzioni fra i vari tipi di riposo, al fine di trattare, come, poi, non manca di riconoscere lo stesso ricorrente (v. pag. 15, D'Ag. secondo capoverso, del ricorso), la questione dei riposi compensativi e dei diritti derivanti al lavoratore dal regime della loro fruizione. La stessa illustrazione dimostra altresì l'infondatezza della lamentata (col secondo motivo di ricorso) violazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ., essendo chiaramente indicativa di come il giudice a quo non si sia limitato, nell'interpretare le disposizioni dei contratti collettivi, al senso letterale della parole, ma abbia compiuto un'indagine complessa sull'intero sistema dei riposi e della distribuzione dell'orario di lavoro, delineati dalle fonti negoziali, giungendo alla distinzione delle diverse ipotesi (nei corretti termini sopra ricordati) ed all'identificazione del regime specifico di ciascuna di esse, ravvisando nella reciproca diversità le ragioni giustificative del diverso trattamento (di talché resta anche escluso che la diversità possa ascriversi ad un arbitrario risultato ermeneutico, attinto in conflitto col principio di buona fede) e ponendo, infine, in evidenza l'impossibilità di ricondurre la disciplina dei riposi compensativi, ivi compresi quelli a recupero all'arco dell'adempimento 13 dell'obbligazione retributiva o di quella concernente la concessione del riposo ebdomadario, con l'ovvia conseguenza dell'estraneità della medesima disciplina all'ambito di operatività dei precetti di cui all'art. 36 Cost. A fronte di questa motivata identificazione del valore e della portata delle regole in cui si è, in parte qua, concretata l'autonomia negoziale delle parti collettive, le ulteriori critiche del ricorrente sono inficiate da evidente inammissibilità, poiché confondono il punto decisivo della controversia>>, con riguardo al quale l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. consente di sollecitare, in sede di legittimità, il controllo di logicità del giudizio, con considerazioni soggettivamente apparse di rilievo determinante. E', invece, noto che, nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza D'Ag. della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni -dall'altro il non ammissibile sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. E' in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui 14 la legge allude con il riferimento al punto decisivo>>): v., per tutte, Cass. 16 gennaio 1996, n. 326. Quanto, poi, al rilievo che il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto della tardiva (perché sollevata soltanto in grado di appello) e, comunque, non provata, eccezione delle Ferrovie di avere sempre concesso il differimento del riposo, la Corte osserva che si tratta di censura non pertinente, posto che il giudice a quo ha tenuto ben conto della carenza di un differimento siffatto, avendo posto in luce che, in caso di coincidenza della festività con il riposo a recupero, la norma collettiva altro non prevede se non il differimento stesso, sicché l'unica pretesa esercitabile, nell'ambito dell'azione di adempimento contrattuale, sarebbe stata quella, invece trascurata come si è sopra sottolineato -, intesa ad ottenere il godimento del riposo ad altra data, non già (come D.Ag avvenuto) la corresponsione del compenso per straordinario festivo. Inconferente è il terzo motivo, poiché le circolari, coerentemente con la loro stessa natura - in quanto, cioè, contengono istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, con la funzione di indirizzare in modo uniforme l'attività di questi ultimi -, sono atti meramente interni all'organizzazione di provenienza, che esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari e non possono, quindi, spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di terzi, né acquistare efficacia vincolante per il soggetto che le ha poste in essere nell'esercizio dei poteri di organizzazione della propria struttura, neppure come mezzo di interpretazione di norme giuridiche o di atti negoziali, sì da non costituire, pertanto, fonte di diritti o di obblighi destinati ad inserirsi nei rapporti giuridici fra quei terzi ed il detto soggetto (v., da ultima, Cass. 8 giugno 1999, n. 5637) 15 Per quanto, inoltre, concerne, la doglianza di mancata ammissione delle prove dirette all'identificazione del numero dei riposi a recupero non fruiti per coincidenza con le festività, il Tribunale ha correttamente rigettato l'istanza istruttoria, ritenendola non conferente ai fini della decisione, a cagione della infondatezza in radice>> della pretesa di far discendere dalla detta coincidenza il diritto a compenso per straordinario festivo. Infondata è la doglianza di cui al quarto motivo, giacché la considerazione svolta dal Tribunale per cui il risarcimento del danno conseguente al mancato differimento del riposo potrebbe esser concesso solo a domanda dell'interessato costituisce un - obiter dictum>>, irrilevante nell'economia della decisione, in quanto riferito ad un'azione risarcitoria solo astrattamente prospettabile e diversa dall'azione D'Ag effettivamente svolta. In identico ordine di idee vanno, poi, a fortiori valutate le considerazioni del giudice a quo (censurate col terzo motivo di ricorso e soltanto qui considerate per ragioni di connessione alle problematiche implicate dal quarto motivo) circa la possibilità di individuare nell'indennità di utilizzazione la prestazione utilmente erogabile in caso di esercizio dell'azione suddetta. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Per quanto concerne il primo profilo di censura (relativo alla mancata produzione in appello della procura con la quale è stato conferito il potere rappresentativo al soggetto che ha poi rilasciato il mandato al difensore per il giudizio di gravame), la Corte osserva che la necessità di siffatta produzione non costituisce conseguenza automatica dell'esercizio del suddetto potere, ma soltanto onere che il rappresentante è tenuto ad assolvere ove venga negata l'esistenza dell'atto di cui trattasi (cfr. Cass. 12 giugno 1984, n. 3507). Nella specie, invece, lo stesso ricorrente, col motivo in esame, precisa che le proprie contestazioni attengono non già all'esistenza del 16 negozio, ma alla sua idoneità a conseguire l'effetto di un valido conferimento del suddetto potere, in relazione al combinato disposto degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ. ed ai limiti del potere del legale rappresentante dell'azienda di delegare a terzi la rappresentanza. Ed allora, con più specifico riguardo a questo secondo profilo della censura in esame, occorre ricordare come le Sezioni unite della Corte, con sentenza n. 4666 del 1998, abbiano posto in luce che la procura conferita, anche a fini di rappresentanza " processuale, dal legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali, presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei nominati procuratori speciali ad un DAS coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In buona sostanza, in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze>>. Con la medesima sentenza è stato, inoltre sottolineato che l'ausiliare תוןdipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di • affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una "contemplatio domini", ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa>>. 17 Orbene, il Collegio condivide e fa proprie queste osservazioni, dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del procuratore, sicché non ne risulta alcun vulnus né al principio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di Amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (del quale non v'é, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integralità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente a singoli giudizi. Quanto, infine, alla documentazione che, relativamente all'esposta vicenda, risulta allegata agli atti di questo giudizio di legittimità, basti, infine, osservare che, come la questione della sussistenza della legittimazione ad processum è esaminabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, così non rileva il momento del processo nel quale sia fornita la prova documentale di tale sussistenza, che imponendosi di per sé, ben può, con riguardo ad un determinato grado, risultare da acquisizioni avvenute in quello successivo, senza che rilevi la provenienza della relativa iniziativa dall'una o dall'altra parte. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 20 movembre 2000 IL CONSIGLIE STENSORE IL PRESIDENTE bermines fluglini Premende Delportin 6 3 3 0 1 5 A I . S . D S sell T , A R N T O A ' , L 3 L L A 7 L S - O E E 7 8 B P IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA - D I S 1 I D I 1 S Depositata in Cancelleria N N A G E 1 FEB. 2001 T E S S O G I O A oggi, G P A E D M L E O I L ABORATORE , T A O A T I CANCELLERIA D L R R T L I E S E I Ţ D G D N E O E R S E 14 W Aq Job وم