Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9018 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN 90 18/0 1 REPUBBL POL ITA A NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 3432/00 Consigliere Cron. 20548. Dott. Pietro CUOCO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 23/03/01 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IO UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ATAC AZIENDE DELLE TRAMVIE ED AUTOBUS DEL COMUNE DI - ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato COSIMO LODEVOLE, che lo rappresenta e difende, giusta delega2001 1385 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 2272/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/02/99 R.G.N. 51584/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PELLETTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign. UI OR, dipendente dell'Atac addetto alla redazione a macchina degli ordinativi, inquadrato al nono livello, ha chiesto l'inquadramento nel settimo livello, per il periodo 1.7.82- 17.86 e nel quinto livello per il periodo successivo. La sua pretesa è fondata sull'aver fatto uso, per l'espletamento delle sue mansioni, di un computer con conseguente ampliamento delle stesse. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la sostituzione della macchina da scrivere con il computer per l'espletamento delle proprie mansioni- consistenti prevalentemente nella redazione di ordinativi- non comporta una maggiore e diversa professionalità e ,quindi, l'inquadramento in una categoria superiore;
al contrario essa si traduce in una facilitazione dei compiti del lavoratore. Nessun rilievo hanno a tal fine, secondo il Tribunale, la stampa del riepilogo giornaliero degle ordinativi e l'aggiornamento della banca dati cui il lavoratore doveva pure procedere in aggiunta all'inserimento dei dati nella griglia predisposta, mancando la prova che per tali operazioni il sign. OR dovesse applicare quelle conoscenze di “particolare rilievo” che la declaratoria generale del settimo livello richiede. Il sign. OR chiede la cassazione della sentenza. L'ATAC resiste con controricorso;
vi è memoria del ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 113, 115, 116, cpc e degli art. 1362,1363, 1364 cc. in relazione all'interpretazione ed applicazione dei profili professionali ed inquadramenti previsti nel regolamento per le promozioni del personale facente parte integrante del Regolamento Speciale dell'ATAC approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.973/81 ed in particolare quanto al profilo professionale del settimo livello;
degli art.36 Cost. e 2099 cc;
omessa ed insufficiente motivazione. Egli imputa al Tribunale di non aver preso in considerazione quanto effettivamente riferito dai testimoni dando così per pacifico quanto sostenuto esclusivamente dall'azienda. In particolare, si addebita al Tribunale di non aver riconnesso alcun effetto all'ampliamento delle mansioni conseguito alla sostituzione della macchina da scrivere con il computer: ed infatti a seguito di ciò cambiò completamente il tipo di professionalità richiestogli dovendo egli procedere - oltre che alla redazione degli ordinativi al riepilogo quotidiano degli stessi ed all'aggiornamento della banca dati. - Rileva la Corte che effettivamente, la valutazione del Tribunale -relativa ad una maggiore e diversa professionalità- si fonda esclusivamente sull'uso del mezzo necessario per l'espletamento delle proprie mansioni, omettendo del tutto di valutare, in primo luogo, l'ampliamento delle mansioni conseguito all'uso dello strumento informatico-essendo del tutto inadeguata la motivazione della mancata prova di una maggiore professionalità da parte del lavoratore in relazione alla categoria 2 rivendicata e quindi di procedere ad una valutazione complessiva della qualità dell'impegno richiesta al lavoratore per effetto dell'uso di un mezzo informatico in relazione al quale andava accertato se esso non richiedesse una professionalità del tutto nuova. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, e la causa rimessa ad altro giudice. che si designa nel dispositivo che seque.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Roma. Roma 23 marzo 2001 Il Consigliere es. Corredo Guglich Il PresidenteМ ож но рибојални I D IL CANCELLIERE A , S O 0 S L 1 L A Depositato Cancelleria 3 . T O 3 T , B 5 R A I 3 LUG. 2001 'A D G * M * L E A N L R T E P I * S U T * L O S IL CANCELLIERE * G T P * O * R M N * O I A C E * D S A I E D S , A E M O T O R A T N T R IS E T F I S G R E I E A D R L L O E D 3