Sentenza 17 febbraio 2004
Massime • 1
Se il credito dell'I.N.A.I.L. per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato, verso il terzo autore del danno, ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo, si è estinto per pagamento, da quella data non possono più decorrere rivalutazione ed interessi, con la conseguenza che è irrilevante la revisione della tabella di capitalizzazione della rendita intervenuta successivamente nel corso del giudizio, attraverso la quale il credito di valore viene attualizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/2004, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Pasquale Acconcia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO NOVEMBRE 144, difeso dall'Avvocato CRISTOFARO TARANTINO, con procura speciale del Dott. Notaio Carlo Federico Tuccari, in Roma 19/11/2003;
Rep. n. 63818;
- ricorrente -
contro
AL AN ved. IS, per sè e quale legale rappresentante della figlia minore IS EA, nonché IS OL, elettivamente domiciliato in Roma via F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato MICHAEL GRUNER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ET IO Compagnia Svizzera di G. B. Cassinis, quale cessionaria del ramo di azienda della società OR Colonia Assicurazioni Danni S.p.a., in persona del legale rappresentante sig. Fabio De Puppi, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TASONI, che la difende unitamente all'avvocato ELIO DEL CONTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
UA ITAL S.P.A., HR DI HR TE & C. S.A.S., HANSJOERG OS;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 25192/00 proposto da:
AX IO S.P.A., (in qualità di incorporante la Società UA Italiana S.p.a., in persona del procuratore speciale ing. Mauro Sbravati, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ET IO Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Rappresentanza Generale per l'Italia, quale cessionaria del ramo di azienda della società OR Colonia Assicurazioni Danni S.p.a., in persona del legale rappresentante sig. Fabio De Puppi, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE C. COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TASONI, che la difende unitamente all'avvocato ELIO DEL CONTE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
INAIL, ALT AN, HR DI HR TE & C. S.A.S., HANSJOERG OS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 380/99 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione Civile emessa il 5/10/99, depositata il 27/11/99; RG. 77/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato SALVATORE DI MATTIA (per delega avv. Luigi Manzi), udito l'Avvocato FRANCESCO TASONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così l'impugnata sentenza descrive la vicenda processuale "Con atto di citazione la S.p.A. UA Italiana proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n 971/93 del 17/9/93 che, in ordine all'incidente verificatosi il 13/1/88, aveva condannato SE OE, la S.a.s. SC e la S.p.A, OR al risarcimento dei danni subiti dalla moglie e dai figli di IS ER, deceduto nel sinistro, quantificati in L. 130.127,363 oltre accessori, nonché alla restituzione, in favore dell'INAIL, della somma di L. 407.596.931, dichiarando tenuta essa UA a garantire la S.a.s. SC e la S.p.A. Nordstem di quanto fossero ciascuna tenute a pagare in favore dell'INAIL, fino alla concorrenza della metà, respingendo la domanda di surroga nei confronti di SE OE. Lamentava, in primo luogo, il rigetto dell'eccezione di inoperatività della garanzia in forza dell'art. 8 delle condizioni aggiuntive di Polizza (Responsabilità Civile Committenza auto) che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, doveva intendersi prevalente rispetto alle condizioni generali del contratto ed in particolare rispetto all'art. 13 lett. B) diretto a garantire l'impresa assicurata per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.
In secondo luogo si doleva che il Tribunale avesse ritenuto applicabile nei confronti della società Nordstem l'art. 1910 c.c. nonostante le due polizze avessero ad oggetto responsabilità nascenti da titoli diversi.
Infine, censurava l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda di surroga nei diritti della S.a.s. SC proposta
contro
SE OE.
Resisteva in giudizio Alber Marianne, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori IS OL e EA, chiedendo la riforma della impugnata decisione limitatamente alla parte in cui la somma riconosciuta a titolo di danni non patrimoniali era stata ritenuta rientrante nella copertura assicurativa INAIL. Anche l'INAIL si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale condizionato volto a confermare, nel caso di accoglimento dell'appello proposto dalla vedova IS, la attribuzione all'INAIL della riconosciuta somma di L. 407.596.931, "modificando all'interno del calcolo complessivo le voci di danno sulle quali far valere la rivalsa dell'INAIL".
Si costituivano, infine, la S.p.A. OR Colonia Assicurazioni danni, la S.a.s. SC e SE OE proponendo a loro volta appello incidentale nei confronti degli eredi IS sia in punto responsabilità, dovendosi ritenere affermata la responsabilità del SE solo in via presuntiva e quindi con esclusione della liquidazione del danno morale, sia di quantum debeatur avendo il Tribunale proceduto alla determinazione del danno patrimoniale prescindendo dal calcolo tabellare, in base a parametri del tutto arbitrari e avendo poi liquidato il danno morale in misura superiore a quanto richiesto dagli stessi attori;
nei confronti della UA lamentando l'erronea limitazione del diritto di garanzia della SC in relazione alla sola domanda dell'INAIL e non anche in ordine alla pretesa fatta valere dagli eredi;
nei confronti dell'INAIL, infine, ritenendo superiore all'effettivo danno da corrispondere agli eredi IS, la somma riconosciuta di L. 407.596.931".
Con sentenza 27 novembre 1999 la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma di quella impugnata, condannava il OS, la s.a.s. HR e la s.p.a. TE al pagamento, in favore di AN AL, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori OL ed EA HG, della somma di L. 334.999.279, con rivalutazione ISTAT dal settembre 1993 al saldo ed interessi legali su tale somma devalutata a gennaio 1988 nonché sulla somma rivalutata dalla pronuncia al saldo;
dichiarava la UA tenuta a garantire la HR nonché a surrogarsi nei diritti della suddetta società e della TE nei confronti del OS, confermando nel resto la sentenza di prime cure e compensando parzialmente le spese del grado.
Affermava il giudice del gravame, per quanto ancora possa interessare: che le modalità del sinistro erano state puntualmente ricostruite dal Tribunale;
che la determinazione del danno patrimoniale non era corretta, convenendo riferirsi invece al c.d. calcolo tabellare;
che la somma liquidata a titolo di danno morale, ben liquidata in via equitativa, non rientrava nella copertura assicurativa INAIL;
che la clausola aggiuntiva 8 non derogava alle condizioni generali di polizza di cui all'art. 13 lett. B); e che, pertanto, la richiesta della UA in ordine alle pretese fatte valere dagli eredi HG andava accolta;
che parimenti era da accogliere la domanda di surroga della UA nei diritti della soc. HR nei confronti del OS (responsabile della morte dello HG);
che le polizze UA e TE non rientravano nella previsione di cui all'art. 1910 c.c., trattandosi di due assicurazioni diverse, cosicché il diritto di regresso era nella specie regolato dall'art. 2055 c.c.;
che, pertanto, anche ai sensi dell'art. 1298 c.c., la domanda di regresso andava accolta per la metà, come statuito dal Tribunale, ma con diversa motivazione, in favore della TE anche per quanto concerne le pretese degli eredi HG.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'INAIL, affidandolo ad un motivo. Hanno resistito, con separati controricorsi, gli eredi HG, l'ET IO (quale cessionaria del ramo di azienda della TE) e la AX IO (quale incorporante la UA). quest'ultima proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi, al quale ha resistito la ET AS.NI con ulteriore controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo del ricorso principale, l'INAIL lamenta che non gli sia stato riconosciuto l'aumento della rivalsa della misura già accolta di L. 407.596.931 alla data del 4/2/92 all'importo complessivo di L. 528.412.022 come da certificazione del 24/1/95, per effetto della revisione della tabella di capitalizzazione della rendita, intervenuta nel corso del giudizio (violazione degli artt. 10, 11 e 116 d.P.R. n. 1124/65 e 345 c.p.c., nonché omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia: art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La censura non coglie nel segno. È ben vero che il credito dell'INAIL per rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato - verso il terzo autore del danno ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo - è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi o dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato. Conseguentemente, se per effetto della revisione della tabella di capitalizzazione della rendita, intervenuta nel corso del giudizio, l'importo originariamente richiesto subisca un aumento, la maggior somma risultante non è che la valutazione della passività effettiva secondo parametri attuali che - trovando la loro fonte normativa in atti ufficiali dello Stato - esigono da parte del giudice una mera verifica esteriore ed un controllo aritmetico;
con l'ulteriore conseguenza che, per ottenere l'aumento del credito in rivalsa rispetto alla somma determinata nella sentenza di primo grado, non è necessaria la proposizione dell'appello incidentale, essendo sufficiente la sua tempestiva deduzione dinanzi al giudice di appello (ex plurimis, Cass. 5683/94 e 5062/2000). Ma, nella specie, l'INAIL totalmente vittorioso in primo grado, aveva riscosso il 13/12/93 il pagamento integrale della somma di L. 526.890.000, eseguito dalla TE come da quietanza prodotta con la comparsa di costituzione in appello ed essendosi il credito dell'Istituto interamente (per sorte ed interessi) estinto con il pagamento, da quella data non possono più decorrere rivalutazione ed interessi.
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Ricorso incidentale AX (incorporante UA).
Con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1362 ss. e 1917 c.c. nonché 10 e 11 d.P.R. n. 1124/65, anche sotto il profilo motivazionale (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'AX lamenta di essere stata condannata a manlevare la società HR a quanto quest'ultima era stata condannata a pagare agli eredi HG, ivi comprese le somme riconosciute a titolo di danno biologico e morale, non coperti dall'assicurazione sociale.
La censura. fondata nella sostanza, è però inammissibile in rito, perché siffatta eccezione non era stata formulata dall'UA ne' nell'atto di appello e neppure nelle conseguenti conclusioni, non potendo conseguentemente essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Resta da aggiungere che la ricorrente formula con il mezzo in esame un'ulteriore censura, affermando che anche la domanda di rivalsa proposta dalla soc. SCHREYOEG e dal OS in relazione a quanto corrisposto o da corrispondere all'INAIL sarebbe infondata, in quanto l'art. 13 lett. b) della polizza sarebbe operativo solo in sede di regresso ex lege n. 1124/65, mentre l'INAIL avrebbe nella specie esercitato la surrogazione ex art. 1916 c.c.. Neppure questo profilo di censura è fondato, avendo l'INAIL agito in giudizio anche ai sensi del combinato disposto degli artt 10 e 11 d.P.R. n. 1124/65 cit., nonché per le considerazioni che verranno esposte esaminando il secondo mezzo, con cui l'AX, lamentando la violazione degli artt. 1362 ss. e 2049 c.c., 10 e 11 d.P.R. 1124/65 anche sotto il profilo del vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., denuncia che la garanzia a favore dell'assicurato per la rivalsa INAIL di r.c.o. di cui alla clausola n. 13 lett. b) non era operativa, in quanto l'art. 8 delle condizioni aggiuntive di polizza, derogando alle condizioni generali, esclude espressamente la garanzia nel caso in cui il veicolo sia di proprietà dell'assicurato.
Neppure questa censura è fondata. Essa si infrange contro la motivazione del giudice di appello il quale, riportato il testo dell'art. 13 lett. b) delle condizioni generali di polizza (Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (r.c.o.): "la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti") ha ritenuto che "la predetta clausola copre, dunque, la responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni subiti dal dipendente - artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/65 - mentre l'art. 8 delle condizioni aggiuntive prevede, a differenza della precedente clausola, la garanzia anche per la responsabilità civile verso terzi. Trattasi dunque di due clausole ben distinte, l'una concernente la responsabilità civile verso terzi, quindi di carattere generale, l'altra, la responsabilità verso i prestatori di lavoro per gli infortuni che questi subiscano, come sottolineato anche nell'impugnata decisione, delle quali l'una (clausola n. 8) ben lungi dal limitare l'oggetto dell'assicurazione, aggiunge una ulteriore garanzia per la responsabilità ex art. 2049 c.c. non coperta dall'assicurazione auto". Con l'ulteriore conseguenza che non escludendo la clausola aggiuntiva la responsabilità civile verso i dipendenti infortunati per qualsiasi causa, come previsto dalla clausola generale n. 13, la richiesta dell'UA anche in ordine alle pretese degli eredi HG doveva essere accolta.
Trattasi di motivazione nella quale non sono ravvisabili errori giuridici e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da renderla incensurabile in questa sede.
Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il terzo ed ultimo mezzo l'AX, denunciando la violazione dell'art. 112 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta di essere stata condannata, in sede di manleva, in misura superiore al massimale contrattuale di 300 milioni.
La doglianza è inammissibile, poiché l'UA era stata già condannata in primo grado al pagamento di somma maggiore del massimale, ma non ha proposto sul punto alcuna eccezione in grado di appello, cosicché la questione resta preclusa in Cassazione. Concludendo, anche il ricorso incidentale va rigettato. La reciproca soccombenza induce a compensare totalmente, fra tutte le parti, le spese di questo grado.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando integralmente, fra tutte le parti, le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio Sezione Terza Civile, il 1 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004