Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/2004, n. 3040
CASS
Sentenza 17 febbraio 2004

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Se il credito dell'I.N.A.I.L. per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato, verso il terzo autore del danno, ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo, si è estinto per pagamento, da quella data non possono più decorrere rivalutazione ed interessi, con la conseguenza che è irrilevante la revisione della tabella di capitalizzazione della rendita intervenuta successivamente nel corso del giudizio, attraverso la quale il credito di valore viene attualizzato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/2004, n. 3040
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3040
    Data del deposito : 17 febbraio 2004

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