Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 1
L'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto e quindi in essa devono essere inclusi anche i ratei delle mensilità aggiuntive annualmente corrisposte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO LUCE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL IT,, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA CUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19577/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/10/99 - R.G.N. 14787/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato GHERA;
udito l'Avvocato CUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, assorbito il terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Roma, decidendo sul ricorso proposto da IT UC contro la S.p.A. Istituto Luce per impugnare il licenziamento intimatogli da questa, sua datrice di lavoro, il 13 gennaio 1994 e sul ricorso proposto separatamente contro il UC dalla società suddetta per ottenere il risarcimento di danni subiti in conseguenza del medesimo comportamento del lavoratore, posto a fondamento del licenziamento come inadempienza, riuniti i due procedimenti pronunciava sentenza in data 28 marzo - 4 aprile 1995 con la quale dichiarava la illegittimità del licenziamento impugnato e condannava la società anzidetta al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione per l'importo di complessive lire 16.370.000 oltre rivalutazione ed interessi;
respingeva ogni altra domanda;
e condannava la società stessa al pagamento delle spese processuali.
Avverso la decisione proponeva gravame la società Istituto Luce chiedendo il rigetto del ricorso del dipendente, e l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito, in relazione alla condotta illecita dello stesso.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza dell'appellato, con sentenza del 19 ottobre 1999, ha rigettato l'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il UC. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo la società ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.c. e difetto di motivazione su punto decisivo (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), lamenta che il Tribunale abbia omesso qualsiasi accertamento in merito ai fatti addebitati al dipendente nonostante tali fatti fossero stati indicati nella lettera di contestazione disciplinare ed implicitamente ammessi dal UC;
e lamenta pure che lo stesso giudice, nel ritenere "formulate in modo del tutto generico" le contestazioni disciplinari e nel dichiarare di conseguenza inammissibili i capitoli di prova testimoniale articolati da essa società, abbia in tal modo violato il principio dispositivo che governa il processo civile ed in ispecie la regola dell'art. 112 c.p.c., in quanto il rilievo della c.d. genericità della contestazione costituisce eccezione in senso proprio e come tale non è rilevabile d'ufficio. Inoltre la ricorrente deduce che su tale punto si era già formato giudicato implicito in quanto l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, sollevata dal lavoratore nel ricorso introduttivo, non era stata accolta dal Pretore, ne' al riguardo era stata proposta impugnazione. Deduce l'insussistenza, comunque, della nullità rilevata dal Tribunale, in quanto nella lettera di contestazione gli addebiti erano indicati in maniera precisa e non generica. Il motivo è infondato e va disatteso.
Va rilevato che il Tribunale non ha ammesso la prova dedotta dal datore di lavoro, a dimostrazione della fondatezza dei motivi del licenziamento, per la ragione che essa aveva ad oggetto circostanze, specifiche, che però non avevano formato oggetto della contestazione disciplinare. Ha invero ritenuto, nell'esercizio del potere discrezionale di valutazione delle risultanze di fatto acquisite (art. 116 c.p.c.), che la contestazione degli addebiti al lavoratore era stata del tutto generica perché non riferita ad effettivi comportamenti ma, in sostanza, alla loro qualificazione (addebiti indicati infatti nella lettera di contestazione con l'espressione, ritenuta appunto dal giudice affetta da genericità, di "gravissime irregolarità amministrative"); e da tale valutazione, riconducibile dunque al sindacato di merito demandato al giudice del gravame e sufficientemente motivata, ha appunto fatto discendere la inammissibilità della prova testimoniale perché riguardante fatti esorbitanti dalla contestazione disciplinare. Ciò stante, deve escludersi che si verta nella specie - come invece dedotto in ricorso - nell'ipotesi di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (ex cit. art. 112) e neppure che si tratti di questione sulla rilevabilità d'ufficio di un'eccezione in senso proprio. Infatti, nel caso di specie, la non corrispondenza, per quanto sopra detto, tra le circostanze oggetto della prova testimoniale e le circostanze contestate in sede disciplinare non è stata esaminata e trattata dal Tribunale, e quindi dallo stesso riconosciuta ed affermata, come elemento attinente alla nullità della contestazione disciplinare ed alla conseguente nullità del licenziamento, bensì è stata considerata unicamente come circostanza preclusiva della prova testimoniale sulla giusta causa, circostanza pertanto che dallo stesso giudice era ben valutabile nell'ambito dell'apprezzamento a lui specificamente riservato in ordine alla rilevanza ed ammissibilità delle richieste istruttorie avanzate dalle parti.
Non è parimenti configurabile un giudicato interno quale pure ipotizzato dalla ricorrente (neppure, comunque, essendo stata allegata agli atti la sentenza di primo grado che lo conterrebbe), non risultando in alcun modo che deponga in tal senso l'espressione riportata in ricorso come tratta dalla motivazione della sentenza PR (con cui viene esclusa, nella qualifica del dipendente, l'elevata autonomia operativa presupposta dalla contestazione disciplinare). Va in ogni caso ribadito - come già accennato - che nel caso di specie il Tribunale non ha reso una pronuncia su una questione di nullità del recesso sotto il profilo formale, alla quale potrebbe in ipotesi essere riferita una statuizione passata in giudicato, ma si è limitato ad argomentare sulla inammissibilità della prova, richiesta sui motivi del licenziamento, ritenendo questa prova non riferibile all'oggetto della contestazione siccome riguardante fatti specifici non corrispondenti alla genericità della contestazione stessa.
Nel contempo è da ritenere idonea ed adeguata la motivazione svolta al riguardo nell'impugnata sentenza con riferimento, appunto, alla detta qualificazione (di "gravissime inadempienze amministrative"), essendo questa priva della specificazione degli effettivi comportamenti che, nella valutazione del datore recedente, integravano le inadempienze: trattasi di apprezzamento di fatto sufficiente motivato, implicante un sindacato di merito precluso al giudice di legittimità.
La censura, poi, attinente specificamente al vizio di motivazione sul punto della mancata ammissione della prova testimoniale, incorre, altresì, in evidente inammissibilità in quanto il contenuto di tale prova, e quindi il relativo capitolato, non sono stati riportati nel ricorso per cassazione, con violazione, quindi, del principio della ed. autosufficienza di tale ricorso. Secondo il qual principio, il requisito della esposizione dei motivi d'impugnazione stabilito a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 n. 4 c.p.c., non consente di ricercare i motivi medesimi fuori dal contesto del ricorso e neppure di desumerli "aliunde" e "per relationem" dai precedenti atti del processo: ciò perché tale requisito, così inteso, è previsto al fine di rendere possibile, attraverso la specifica individuazione dell'oggetto delle censure rivolta alla decisione impugnata, il concreto esercizio della funzione giurisdizionale di legittimità da parte della Corte di Cassazione, il cui svolgimento resta impedito ove i motivi di censura lascino indeterminati e non adeguatamente precisati i limiti e l'ambito dell'impugnazione (tra le molte, cfr. Cass. 21 novembre 2001 n. 14728, 15 maggio 2001 n. 6666, 25 maggio 1995 n. 5742). 2. - Con il terzo motivo - strettamente connesso al primo (entrambi riguardando la domanda azionata dal lavoratore) e da trattarsi quindi consecutivamente ad esso - la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 quarto comma della legge 20 maggio 1970 n. 300, e censura l'impugnata sentenza sul punto della quantificazione della retribuzione globale di fatto assunta come base di calcolo del risarcimento per il licenziamento illegittimo. Lamenta che detta sentenza abbia fatto riferimento non già alla retribuzione mensile, bensì a quella annuale divisa per dodici: così in sostanza dolendosi della inclusione nella base di calcolo dei ratei delle mensilità aggiuntive.
Il motivo è infondato.
Il riferimento alla retribuzione "globale" di fatto contenuta nell'art. 18 citato, nella modifica di cui alla legge 11 maggio 1990 n. 108, è sufficiente per far ritenere che nell'indennità
risarcitoria ivi prevista (al quarto comma) debbano essere inclusi anche i ratei delle mensilità aggiuntive annualmente corrisposte. Ciò in difetto di una esplicita e riduttiva previsione nel senso preteso da parte ricorrente ed inoltre perché tanto risultava univocamente dalla formulazione originaria della norma, facente esplicito riferimento all'art. 2121 cod. civ. (cfr. Cass. 26 gennaio 1989 n. 473), quando, rispetto a questa, la modifica legislativa del 1990, pur eliminando il richiamo all'art. 2121, non ha introdotto, come pure affermato da autorevole dottrina, significative innovazioni riproducendo una disciplina sostanzialmente corrispondente a quella precedente, e restando dunque la base di calcolo dell'indennità in questione tendenzialmente corrispondente alla retribuzione dovuta in virtù del rapporto secondo la formulazione dell'art. 18 quale in origine dettato dalla legge n. 300 del 1970. 3. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 2119, 1218 e segg. cod. civ. e dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, ai sensi dell'art. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. e lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria proposta in primo grado con separato ricorso nei confronti del UC e riproposta in grado d'appello da esso Istituto Luce dopo la statuizione di rigetto emessa dal Pretore. Deduce che la nullità del licenziamento disciplinare non precludeva, invero, l'indagine sull'inadempimento del lavoratore ne' esonerava quest'ultimo dalla responsabilità contrattuale, e che pertanto il Tribunale, una volta ritenuta la illegittimità del licenziamento, avrebbe dovuto accertare mediante apposita istruttoria se il comportamento addebitato al lavoratore fosse comunque tale da importare un obbligo risarcitorio in favore della datrice di lavoro.
Il motivo è inammissibile.
Va infatti considerato - con riguardo alla lamentata violazione di legge per omessa pronuncia - che l'appello della società Istituto Luce era, da un lato, teso ad ottenere il rigetto della domanda del dipendente sull'assunto dell'illegittimità della sua condotta in relazione al licenziamento, e, dall'altro, era diretto ad ottenere l'accoglimento della domanda risarcitoria con condanna del UC al risarcimento del danno provocato dal suo comportamento. Ed il Tribunale, che pure ha dato atto, nella parte narrativa della sua sentenza di entrambe dette richieste dell'appellante, nell'emettere pronuncia di rigetto dell'appello - sul rilievo che la prova testimoniale sui fatti illeciti addebitati al dipendente era inammissibile, pur se tempestivamente formulata dalla società - ha ovviamente deciso in tal modo su tutte le richieste avanzate nell'atto di gravame.
Dal che la evidente inammissibilità della censura di violazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c., in quanto, con il rigetto del gravame, il giudice d'appello ha pronunziato anche sulla domanda risarcitoria e non è dunque incorso nella lamentata omissione. Indipendentemente dalla decisiva ragione ora espressa, ove si volesse in ipotesi ravvisare, dal complessivo esame del contesto del motivo, anche una denunzia di vizio di motivazione, il motivo medesimo dovrebbe pur sempre ritenersi inammissibile. E ciò perché, ai fini della decisività del vizio di motivazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), la parte ricorrente avrebbe dovuto riportare nel contesto del ricorso per cassazione, in maniera completa ed adeguata, la formulazione della prova testimoniale quale prospettata al giudice di merito e da questi non ammessa, onde consentire al giudice di legittimità la necessaria verifica sulla rilevanza e la fondatezza della censura.
Il ricorso per cassazione è invece, al riguardo, del tutto carente, giacché nel suo contesto non viene riportato in alcun modo il capitolato di prova non ammesso dal Tribunale ne' dunque il contenuto della prova stessa, la cui mancata ammissione aveva condotto in appello - come s'è detto - al rigetto anche della domanda risarcitoria di cui qui si discute, con violazione, così, del principio di "autosufficienza" già prima richiamato (v. sub 1). 4. - In conclusione, per quanto sin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della soccombente parte ricorrente (art. 385 primo comma c.p.c.), nella liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente alle spese, liquidate in euro 10,00 oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2003