Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6104
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Sentenza 27 aprile 2001

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Ogni volta che gli strumenti urbanistici generali prevedono la destinazione di un'area ad edificazione, la vocazione edificatoria dei fondi ricadenti in tale area non può venire negata agli effetti della determinazione dell'indennità di espropriazione, essendo lo strumento urbanistico il parametro fondamentale per la discriminazione del carattere agricolo o edificatorio del suolo espropriato. Ne consegue che la localizzazione di un impianto sportivo in un'area avente destinazione agricola comporta, per ciò stesso, variante all'originario strumento urbanistico e costituisce, di per sè, elemento giustificativo del carattere edificatorio del terreno ai fini della liquidazione dell'indennità relativa ad una successiva procedura espropriativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6104
    Data del deposito : 27 aprile 2001

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