Sentenza 27 aprile 2001
Massime • 1
Ogni volta che gli strumenti urbanistici generali prevedono la destinazione di un'area ad edificazione, la vocazione edificatoria dei fondi ricadenti in tale area non può venire negata agli effetti della determinazione dell'indennità di espropriazione, essendo lo strumento urbanistico il parametro fondamentale per la discriminazione del carattere agricolo o edificatorio del suolo espropriato. Ne consegue che la localizzazione di un impianto sportivo in un'area avente destinazione agricola comporta, per ciò stesso, variante all'originario strumento urbanistico e costituisce, di per sè, elemento giustificativo del carattere edificatorio del terreno ai fini della liquidazione dell'indennità relativa ad una successiva procedura espropriativa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6104 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
M O L 2 7 L - 0 O REPUBBLICA ITALIANA 1 A CORTE SUPRE D6 104/ - B j 6 I 2 j D L E D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A E 2 T 4 S 6 . O R P . P . M I D A l Oggetto l D a SEZIONE PRIMA CIVILE . E b T a t N 2 E 2 S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . t E r a Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente - R.G.N. 3674/99 Dott. Donato PLENTED A Consigliere 6232/99 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Cron. 13360 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Rep. 2225 Dott. Angelo Rel. Consigliere SPIRITO - Ud. 17/01/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA - Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE-24 ORE per diritti L. 6000 COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, IL CANCELLIERE presso l'avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e difende unitamente agli avvocati SICHEL FERDINANDO e UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DE SIMONI CARLO, giusta procura in calce al ricorso;
dal Sig. per diritti L. 6000 ricorrente 201 IL CANCELLIERE
contro
LI AN, LI RO, LI RI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LI RM, LI LG, LI DA, LI UFFICIO COPIE CO, LI NA, LI OS, LI Richiesta copia studio dal Sig. N.C 2001 CE, LI PP;
per diritti L. 6000 il 123 IL CANCELLIERE intimati - -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio e sul 2° ricorso n° 06232/99 proposto da: dal Sig.LORENZONI per diritti L.. 6000 LI AN, LI RI, LI RM, il 1.9 ŁUG. 2001. LI CO, LI NA, LI DA, -- IL CANCELLIERE LI RO, LI OS, LI OL, LI PP, LI IS, LI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI LUIGI, che li per diritti 6.000 dal Sig. rappresenta e difende unitamente agli avvocati CACCIAVILLANI IVONE e MICHIELAN PRIMO, giusta mandato CANCELLIERE a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI PADOVA;
- intimato LIRE 2000 CANCELLERIA avverso la sentenza n. 14/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 09/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica BB491659 udienza del 17/01/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
BB431664 udito per il ricorrente, l'Avvocato Lorenzoni, che ha BB431654 chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
LIRE 2000 CANCELLERIA udito per resistenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato Michielon, che ha chiesto il rigetto de l ricorso principale e l'accoglimento del ricorso BB493769 BB499768 -2- BB499767 incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso principale con il rigetto dei restanti motivi;
rigetto del ricorso incidentale. CORTE SUPREMAD CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. D'Ania 6000per diritti 11 11/12 01. IL CANCELLIERE LIRE 50001 CANCELLERIA ATO15043 €0.52 £1000 CANCELLERIA AYD27112 -3- R.G. 3674/99 + 6232/99 Svolgimento del processo Avendo subito l'espropriazione (disposta con decreto del 28 ottobre 1991 per la co- struzione di un impianto sportivo) di un loro fondo ubicato nel Comune di Padova, i fratelli OL convennero innanzi alla Corte d'appello di Venezia il menzionato Comune perché fossero determinate le indennità d'espropriazione e d'occupazione, ricomprendendosi nell'indennizzo anche il minor valore economico della restante area adiacente. Il Comune, costituitosi ed affermata la natura agricola dell'area e la congruità dell'indennità provvisoria determinata e comunicata, secondo i criteri del- l'art. 12 della legge n. 865 del 1971, chiese il rigetto della domanda. La Corte d'appello, ritenuta la natura edificatoria dell'area in questione, determinò l'indennità d'espropriazione in base ai criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, procedendo alla decurtazione del 40% dell'indennità stessa;
determinò l'inden- nità d'occupazione, calcolandola in ragione del 5% annuo del valore venale del bene per la durata dell'occupazione stessa;
escluse dal calcolo dell'indennità d'espropria- zione le porzioni di terreno di proprietà degli espropriati che non avevano costituito oggetto del provvedimento ablativo;
escluse il diritto degli espropriati agli interessi ed alla rivalutazione. Il Comune di Padova propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte veneziana, affidandolo a due motivi. Rispondono con controricorso i OL, i quali propongono anche ricorso incidentale, formulato in un unico motivo, artico- lato in più profili. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Cons. fito est. 1 R.G. 3674/99 + 6232/99 1 Il ricorso principale del Comune. 1.1 - Con il primo motivo di ricorso il Comune censura la sentenza impugnata, sia per violazione di legge, sia per vizi della motivazione, sostenendo che il giudice è in- corso in errore nel ritenere l'edificabilità dell'area espropriata, posto che la destina- zione a parco per impianti sportivi ed attrezzature d'interesse territoriale è quella per cui ha avuto luogo la procedura espropriativa, mentre la pregressa destinazione del- l'area era a zona rurale. Il ricorrente pone anche in discussione il fatto che, ai fini del- l'applicazione dell'art. 5 bis, la destinazione a parco per impianti sportivi ed attrez- zature di interesse territoriale comporti la vocazione edificatoria dell'area: le norme tecniche consentirebbero, infatti, su tali aree interventi esclusivamente di pubblica utilità, ammettendo interventi privati solo su apposita convenzione definita dal Con- siglio comunale. Inoltre, il Comune censura la mancata motivazione circa l'assimila- zione di siffatta previsione urbanistica con la vocazione edificatoria e contesta anche il requisito dell'edificabilità di fatto, riconosciuta dalla sentenza impugnata. Il motivo è infondato e va respinto. Nella fattispecie in esame è rimasto accertato in fatto (ed è oggi indiscusso) che un mese prima dell'imposizione del vincolo derivante dalla dichiarazione di pubblica utilità era stata approvata una variante al piano regolatore che aveva destinato l'area in oggetto a parco per impianti sportivi ed attrezzature d'interesse territoriale;
che, successivamente, fu consentito di realizzarvi attrezzature per convegni e riunioni, complessi commerciali, pubblici esercizi, attrezzature alberghiere, servizi bancari, autorimesse, ecc. Cons. Spirito est. 2 R.G. 3674/99 + 6232/99 Il giudice ha desunto da tale circostanza il requisito di edificabilità "di diritto" del terreno espropriato, mentre quella "di fatto" è stata desunta dall'esistenza in zona di una consistente espansione edilizia, nonché di condotte per l'energia elettrica, della rete fognante, della condotta d'acqua e del gas metano. Su tali premesse, il giudice ha, dunque, proceduto alla determinazione dell'indennità d'espropriazione sulla base dei criteri dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Tale ragionamento risulta giuridicamente e logicamente corretto (contrariamente a quanto sostiene il ricorrente) se si tien conto che ogni volta che gli strumenti urbani- stici generali prevedono la destinazione di un'area ad edificazione, la vocazione edi- ficatoria dei fondi ricadenti in tale area non può venir negata agli effetti della deter- minazione dell'indennità di espropriazione, essendo lo strumento urbanistico il para- metro fondamentale per la discriminazione del carattere agricolo o edificatorio del suolo espropriato (Cass. 16 luglio 1998, n. 6949). E, nella specie, non può porsi in dubbio che la variante al piano regolatore, intervenuta prima dell'imposizione del vincolo espropriativo, ha avuto efficacia conformativa del territorio, sì da trasfor- marlo da agricolo in edificatorio. Va, dunque, ribadito ciò che questa Corte ha già avuto occasione d'affermare in un analogo caso, ossia che la localizzazione di un impianto sportivo in un'area avente destinazione agricola comporta, per ciò stesso, variante dell'originario strumento ur- banistico, e costituisce, di per sé, elemento giustificativo del carattere edificatorio del terreno ai fini della liquidazione dell'indennità relativa ad una successiva proce- dura espropriativa (Cass. 26 aprile 1999, n. 4131). Tenuto, altresì, conto che nella fattispecie oggi trattata l'edificabilità anche ad opera del privato dell'area espropriata Cons. Spirito est. 3 R.G. 3674/99 + 6232/99 è desumibile dalla serie di destinazioni previste (attrezzature per convegni e riunioni, complessi commerciali, pubblici esercizi, attrezzature alberghiere, servizi bancari, autorimesse, ecc.) e che non sono oggi poste in discussione dallo stesso ricorrente. -1.2 Quanto all'indennità d'occupazione, il giudice l'ha presuntivamente liquidata rapportandola agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del bene (tenendo conto della sua natura edificatoria), con la precisazione che la somma che appare meglio corrispondente alla rendita non percepita dal bene occupato è da ritenersi pari, per tutto il periodo, alla più equa misura del 5% annuo, senza, quindi, tener conto dell'aumento del tasso legale introdotto dalla legge n. 353 del 1990. Con il secondo motivo di ricorso il Comune censura tale punto della sentenza, af- fermando che l'indennità d'occupazione andava calcolata in relazione alla vocazione agricola e non edificatoria del terreno e che, comunque, il valore di riferimento non poteva essere quello strettamente venale del fondo, bensì quello venale mediato con la capitalizzazione delle rendite catastali rivalutate e tenuto conto dell'abbattimento del 40%. Il motivo è fondato e va accolto. A norma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'indennità di occupazione legittima andava determinata nell'ammontare di 1/12 dell'indennità di espropriazione calcolata secondo i criteri dell'art. 16 della legge medesima. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 1980, dichiarò costituzionalmente illegittima l'ultima men- zionata disposizione normativa, sicché la giurisprudenza di questa S.C. ritenne che la declaratoria d'illegittimità costituzionale, con riguardo ai fondi edificabili, dei criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 16, quinto, sesto Cons. Spifite est. R.G. 3674/99 + 6232/99 e settimo comma, e, in via conseguenziale, dei criteri per la determinazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 20, terzo comma, comportasse, in riferi- mento a tale seconda indennità, che il citato art. 20, terzo comma, restasse inapplica- bile globalmente, anche ove prevedeva il parametro di 1/12 dell'indennità di espro- priazione, e che, quindi, si rendessero operanti le regole generali della legge 25 giu- gno 1865 n. 2359, ossia la valutazione del pregiudizio derivante dalla perdita del go- dimento e dei frutti del fondo, ragguagliabile, in carenza di più specifici elementi, agli interessi legali sull'importo dell'indennità di espropriazione. (Cass. sez. un. 11 novembre 1991, n. 12008). Successivamente entrarono in vigore i nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione, di cui all'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359. Si pose, allora, il problema dell'applicabilità di questi criteri anche ai fini della de- terminazione dell'indennità di occupazione legittima, in quanto si ipotizzò che, mu- tando i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione, cambiava anche il parametro cui rapportare l'indennità di occupazione legittima. Sul tema la giuri- sprudenza di questa Corte si divise: da una parte si escluse (come fa oggi la sentenza impugnata) che per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, cui era stato fino ad allora applicato il criterio equitativo dell'interesse legale ragguagliato al valore del bene, potesse essere applicata, direttamente ed analogicamente, la discipli- na di cui all'art. 5 bis della legge 359 del 1992, la quale concerne esclusivamente l'indennità di esproprio, e nulla dispone sull'indennizzo da occupazione legittima, e dunque costituisce normativa a carattere eccezionale, non applicabile oltre i limiti espressamente previsti (Cass. 28 luglio 1997, n. 7023; 26 giugno 1997, n. 5718; 26 Cons. Spirito est. 5 R.G. 3674/99 6232/99 maggio 1997, n. 4658; sez. un. luglio 1996, n. 6223); da altra parte, invece, si so- stenne che, qualora l'indennità per il periodo di occupazione legittima fosse stata determinata dalla Corte d'appello, in esito al giudizio di opposizione alla stima, con il criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, l'annullamento della pronuncia inerente a tale seconda indennità, in ragione della sopravvenienza in sede di legittimità delle regole di cui all'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, si estendeva necessariamente alla statuizione inerente a detta indennità di occupazione, in quanto implicava il venir meno del parametro sulla cui base era stata liquidata, nonché del presupposto logico della liquidazione stessa, ossia della presumibile ri- spondenza di detti interessi all'entità dei frutti perduti durante l'occupazione (Cass. 27 gennaio 1995, n. 1014). A risolvere il contrasto è sopravvenuta Cass. sez. un. 20 gennaio 1998, n. 493 (alla quale s'è adeguata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità), la quale ha stabi- lito il principio (cui oggi la Corte presta adesione) secondo cui la materia relativa all'indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria preordinate alla successiva espropriazione deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale dell'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865. Quest'ultima va interpretata nel sen- so che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la successiva espropriazione, sia in quanto il procedimento per l'occupazione preliminare è divenuto (da autonomo e meramente collegato) una mera fase subprocedimentale del più ampio procedi- mento espropriativo, sia in considerazione dell'omogeneità morfologica e funzionale (compensazione di un medesimo pregiudizio) delle indennità spettanti al proprietario Cons. Spicity est. 6 R.G. 3674/99 + 6232/99 in relazione a ciascuno dei due provvedimenti ablatori e della conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espro- priativa. Detta indennità di occupazione, se determinabile, dunque, ai sensi del citato art. 72 della legge n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in as- senza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve essere sempre liqui- data in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata e non anche con riferimento al valore venale del bene. Ciò anche nelle ipo- tesi in cui la determinazione (ovvero la rideterminazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non rilevando, allo scopo, la natura eccezionale o meno di tale normativa. La sentenza della Corte veneziana, che non ha fatto corretta applicazione di tali principi, va, dunque, cassata sul punto ed il giudice di rinvio dovrà, in base a quei principi stessi, procedere al nuovo calcolo dell'indennità d'occupazione. 2 Il ricorso incidentale dei OL. - -2.1 Con un unico, complesso motivo i OL investono quattro punti della sentenza: quello relativo alla mancata considerazione, ai fini della determinazione dell'indennità d'espropriazione, dell'area rimasta in proprietà loro;
la decurtazione del 40% dell'indennità stessa per mancata accettazione dell'offerta; il diniego di inte- ressi moratori e quello della rivalutazione monetaria. Tali profili sono anticipati da un'ampia premessa, con la quale si rappresenta che l'indennità definitiva amministrativa non fu comunicata prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, ma fu offerta nel corso della causa. Sicché - si sostiene la mancata ac- Cons.Spirito e est. 7 4 R.G. 3674/99 + 6232/99 cettazione di tale offerta non produce alcun effetto né di ordine processuale, né so- stanziale;
tant'è che la Corte d'appello ha respinto (con una statuizione che non è stata impugnata dalla controparte) l'eccezione di decadenza dell'opposizione sollevata dal Comune innanzi a quel giudice. Ciò premesso, si afferma (censurando la violazione degli artt. 2909 c.c. e 5 c.p.c.) che l'offerta dell'indennità avvenuta nel corso della causa (nel 1995) non autorizzava alla decurtazione del 40% dell'indennità d'espropriazione, posto che il procedimento determinativo dell'indennità stessa (iniziato dai OL nel 1992) era definitiva- mente uscito dall'area amministrativa ed era irreversibilmente entrato in quella giudi- ziaria;
sicché la ripresa dell'iniziativa amministrativa, da parte dell'espropriante, ri- maneva priva di qualsiasi effetto. La stessa premessa vale anche quanto agli interessi, relativamente ai quali si sostie- ne che sono sempre dovuti e, quanto alla rivalutazione monetaria, che essa è dovuta in conseguenza del colpevole comportamento dell'Amministrazione (sul punto è cen- surata la violazione dei commi primo e secondo dell'art. 1224 c.c.). Quest'ultima, in particolare, non ha proceduto alla determinazione definitiva dell'indennità, preclu- dendo agli espropriati la relativa accettazione prima della causa e, peraltro, non ha adempiuto al deposito dell'indennità tabellare che gli stessi espropriati avrebbero nel frattempo potuto incassare. Infine, quanto alla mancata considerazione, ai fini indennitari, dell'area residua, i ri- correnti (nel censurare la violazione dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865) respin- gono la tesi del giudice (secondo cui l'indennizzabilità è esclusa dal fatto che i pro- prietari non offrirono il lotto all'espropriante), sostenendo che nella fattispecie man- Cons. pinito eest. 8 R.G. 3674/99 + 6232/99 cava l'inserimento di quel terreno nel piano d'esecuzione dell'opera e che, "a monte" della scelta dell'espropriato, la disciplina dei reliquati si pone come alternativa ri- spetto al regime dell'espropriazione parziale. In altri termini, visto che l'Ente non qualificò quel reliquato come inutilizzabile, l'epropriazione compiuta ha natura "par- ziale" e rende la relativa indennità soggetta allo speciale regime differenziale previsto dal menzionato art. 40. 2.2 I motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili. - Va innanzitutto osservato che nel giudizio di merito il Comune eccepi la decadenza dei OL dall'opposizione, in quanto non proposta nei termini dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971. Il giudice, nel respingere l'eccezione, ha chiarito che i privati avevano agito per la determinazione giudiziale della giusta indennità di espropriazio- ne quando, pur essendo stato già emanato il decreto d'espropriazione, la stima ammi- nistrativa non era stata ancora definita;
era, quindi, da ritenersi irrilevante il soprag- giungere del relativo provvedimento nelle more del giudizio proposto in presenza di tutti i requisiti. A conforto di questa decisione, il giudice ha citato la giurisprudenza di legittimità che, successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità della summenzionata disposizione normativa (ad opera di Corte cost. n. 67 del 1990), ha affermato il diritto dell'espropriato ad agire in via autonoma per il conseguimento dell'indennità, indipendentemente dalla determinazione amministrativa dell'indennità stessa e/o dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti. La questione della tempestività o meno dell'opposizione non è più oggi in discus- sione, posto che il Comune non ne ha fatto oggetto di ricorso. Tuttavia, dalla relativa statuizione resa dal giudice di merito (ed, in particolare, dall'affermazione che, ai fini Cons. Spirito est. R.G. 3674/99 - 6232/99 del giudizio sulla tempestività dell'azione, l'offerta dell'indennità avvenuta in corso di giudizio, nel 1995, non spiega alcun effetto in causa) i OL fanno derivare che, essendosi sul punto formato il giudicato interno, "non si può più controvertere in causa sulle conseguenze dell'intervento della determinazione dell'indennità ammini- strativa definitiva" (cfr. p. 9 del controricorso e ricorso incidentale). Tale tesi è assolutamente erronea, in quanto non tiene conto che, come s'è visto, la menzionata statuizione è stata (correttamente) resa dal giudice in relazione al dibat- tito sulla tempestività dell'opposizione ed è del tutto arbitrario attribuire ad essa gli ulteriori ed ingiustificati effetti che i ricorrenti pretendono di attribuirvi. Al contrario, il diritto di accettare l'indennità di esproprio determinata in base all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, con esclusione della riduzione del 40 % (diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 283 del 1993 anche a chi sia stato già espropriato, come i OL, al momento di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992) presuppone l'obbligo, per l'espropriante, di procedere all'offerta di suddetta in- dennità al fine di dare pratica attuazione al diritto stesso. Sicché, nei processi pen- denti (come quello in oggetto) in cui siano parti soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, la riduzione del 40% dell'indennità po- trà avere luogo solo se l'espropriante, dopo l'entrata in vigore della norma citata, ab- bia offerto all'espropriato l'indennità determinata secondo i criteri di cui alla suddetta norma e l'espropriato non l'abbia accettata (tra le tante, cfr. Cass. 16 febbraio 1999, n. 1303). Nella specie, il giudice, facendo corretta applicazione dei summenzionati principi, ha rilevato che la rideterminazione definitiva dell'indennità, secondo i canoni della est. 10 Cons.Spirito 4 R.G. 3674/99 6232/99 sopravvenuta normativa, è stata comunicata e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti;
che la circostanza che gli espropriati l'abbiano riscossa non è sufficiente a configurare la loro accettazione, in quanto essi, al contrario, hanno insistito per otte- nere la determinazione giudiziale, che, a tal fine, è irrilevante quanto dichiarato a verbale d'udienza dal procuratore dei OL, i quali hanno aderito all'eccezione (peraltro, infondata) d'inammissibilità della domanda sollevata dal Consorzio, che, dunque, l'indennità deve essere determinata con l'abbattimento del 40 %. Né, a tal fine, rileva la circostanza (evidenziata dal difensore degli espropriati anche nelle brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P.M., a norma del 4° com- ma dell'art. 379 c.p.c.) che il Comune si sia limitato a notificare l'avviso del deposito degli indennizzi presso la Cassa, in quanto l'offerta in giudizio dell'indennità espro- priativa è sufficiente a mettere in funzione il surriportato meccanismo. Passando ai motivi relativi agli interessi ed alla rivalutazione, ne va rilevata la loro inammissibilità. Infatti, i OL, quanto ai primi, affermano che sono sempre do- vuti, e, quanto alla seconda, affermano che è dovuta in ragione del colpevole com- portamento dell'espropriante. Nessuna censura muovono, però, in relazione alla ratio decidendi formulata dal giudice, il quale ha osservato che il Comune ha depositato presso la Cassa una somma che risulta complessivamente superiore a quella liquidata in sede giudiziaria a titolo di indennità d'espropriazione e d'occupazione, sicché nulla compete agli espropriati, a titolo di interessi e rivalutazione, sulla maggior somma riconosciuta per il periodo compreso tra la data del decreto d'espropriazione e quella del deposito della somma presso la Cassa. Cons. Spirito est. 11 R.G. 3674/99 + 6232/99 Anche il motivo relativo alla "mancata determinazione della componente differen- ziale dell'indennità relativa alla sorte dell'area marginale rimasta in proprietà degli espropriati" va dichiarato inammissibile. Infatti, i OL impugnano quel punto della sentenza "che nega l'indennizzabilità di quel lotto, perché esso non sarebbe stato offerto dagli espropriati all'Ente espropriante" e contro tale ultima motivazione deducono. Eppure, la sentenza, oltre a tale ratio decidendi, ne offre anche un'altra; ossia, afferma che "comunque, trattandosi di danno derivante dall'espropriazione, essi (i OL) non hanno fornito alcuna prova del deprezzamento del terreno re- siduo". Va, allora, applicato il principio secondo cui, nel ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa, specifica impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della deci- sione stessa (tra le ultime, cfr. Cass. 18 luglio 2000, n. 9449). In definitiva, va respinto il primo motivo del ricorso principale e l'intero ricorso in- cidentale, mentre va accolto il secondo motivo del ricorso principale. In relazione a tale accoglimento, la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte ve- neziana, la quale si adeguerà al principio di diritto enunciato nel punto 1.2 di questa sentenza e deciderà, altresì, sulle spese del giudizio di cassazione. Cons. Spirito est. 12 R.G. 3674/99 + 6232/99
Per questi motivi
La Corte, rigetta il ricorso incidentale, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2000. 0 Il Presidente Vinny Baldarsame L'Estensore ии Ө o t 2 A M ENTRA ...) A DELLE rie B 0 M e 0 2 S .0 TA 7 - O 0 0 N L 1 UFFICIO A 5 n ia - . L U 2 £ udiz 6 o Q O 2 t e a 9 IN t trato a B rc L a d 7 C rs E A I i I TO e D te IN i 6 raz D v izio eg n 2 H EN 0 e . IC G 4 R irig erv 6 A EC ria 3 C . . T C S ln a U D R S esponsabile A Il . D a M R P O a . . .ss . (lire P D r. M p (D M (D I l l Il R a A . D b a t E 2 T 2 . N t r E a S E Cons. Spirito est. 13