Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
Il disposto di cui al comma ottavo bis dell'art. 157 cod.proc.pen. non concerne la prima notifica del procedimento (quale il procedimento incidentale promosso dal pubblico ministero ai fini della revoca di un beneficio della sospensione condizionale della pena, che va considerato procedimento autonomo e nuovo rispetto al procedimento di cognizione), ma riguarda esclusivamente le notifiche successive - da effettuarsi mediante consegna della copia dell'atto al difensore di fiducia -, allorchè non sia stato possibile eseguire la prima notifica a causa della non reperibilità soggettiva del destinatario, dovuta alla momentanea assenza dello stesso dal luogo di residenza o di domicilio conosciuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2006, n. 17344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17344 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/04/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1321
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 045561/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER AS N. IL 11/07/1971;
avverso ORDINANZA del 17/10/2005 CORTE APPELLO di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 17/10/2005 (dep. il 31/10/2005) la Corte di Appello di Ancona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna riconosciuti a MI RN con la sentenza 9/2/2000 del Tribunale di Roma, confermata con sentenza 15/4/2003 della Corte di Appello di Roma (irrev. il 19/5/2004), essendo intervenuta in data 28/10/2002 altra condanna (irrev. il 7/7/2005), emessa dalla Corte di Appello di Ancona per delitti anteriormente commessi, a pena che, cumulata con quella irrogata con la prima sentenza, superava i limiti di cui all'art. 163 c.p.. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del ricorrente deducendo violazioni di legge processuale e sostanziale, essendosi proceduto alla notifica ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis di tutti gli atti al difensore di fiducia senza che si fosse in precedenza tentato di eseguire la prima notifica presso la residenza o il domicilio del prevenuto. Il difensore ha inoltre contestato la sussistenza dei presupposti di diritto per giungere alla revoca dei benefici.
Il ricorso merita accoglimento, essendo fondato il primo assorbente motivo con il quale si è eccepita la nullità della notifica alla parte interessata dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. La Corte di merito non ha infatti tenuto conto, nella doverosa verifica della regolarità delle notifiche, che il disposto di cui al comma 8 bis dell'art. 157 c.p.p. (introdotto dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2, convertito con modifiche nella L. 22 aprile 2005, n. 60) non poteva nella specie trovare applicazione trattandosi della prima notifica di un atto della procedura incidentale promossa dal Pubblico Ministero, da eseguirsi nei modi ordinar previsti dai precedenti commi del medesimo articolo 157. La modifica integrativa di cui all'indicato comma 8 bis di recente introduzione non concerne infatti la prima notifica del procedimento (ed al proposito deve rilevarsi che il procedimento incidentale va pacificamente considerato procedimento autonomo e nuovo rispetto al procedimento di cognizione) ma riguarda esclusivamente le notifiche successive - da effettuarsi mediante consegna al difensore di fiducia - allorché non sia stato possibile eseguire la prima notifica a causa della non reperibilità soggettiva del destinatario, dovuta alla momentanea assenza dello stesso dal luogo di residenza o di domicilio conosciuto. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006