Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2006, n. 17344
CASS
Sentenza 11 aprile 2006

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Il disposto di cui al comma ottavo bis dell'art. 157 cod.proc.pen. non concerne la prima notifica del procedimento (quale il procedimento incidentale promosso dal pubblico ministero ai fini della revoca di un beneficio della sospensione condizionale della pena, che va considerato procedimento autonomo e nuovo rispetto al procedimento di cognizione), ma riguarda esclusivamente le notifiche successive - da effettuarsi mediante consegna della copia dell'atto al difensore di fiducia -, allorchè non sia stato possibile eseguire la prima notifica a causa della non reperibilità soggettiva del destinatario, dovuta alla momentanea assenza dello stesso dal luogo di residenza o di domicilio conosciuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2006, n. 17344
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17344
    Data del deposito : 11 aprile 2006

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