Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15133
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Sentenza 26 ottobre 2002

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In materia di obblighi incombenti sul datore di lavoro per la tutela dei lavoratori, il differimento, ex art. 30, terzo comma, del decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, della obbligatorietà di alcune delle misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 non riguarda le misure preventive specificate negli art. 43, 45 e 48 di tale decreto, in materia di dispositivi di protezione individuale nonché di movimentazione manuale di carichi ed altre specifiche prescrizioni, che il datore di lavoro è tenuto pertanto ad osservare anche dopo l'entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 242 del 1996.

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  • 1Danno morale
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

  • 2Danno biologico
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15133
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15133
Data del deposito : 26 ottobre 2002

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