Sentenza 26 ottobre 2002
Massime • 1
In materia di obblighi incombenti sul datore di lavoro per la tutela dei lavoratori, il differimento, ex art. 30, terzo comma, del decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, della obbligatorietà di alcune delle misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 non riguarda le misure preventive specificate negli art. 43, 45 e 48 di tale decreto, in materia di dispositivi di protezione individuale nonché di movimentazione manuale di carichi ed altre specifiche prescrizioni, che il datore di lavoro è tenuto pertanto ad osservare anche dopo l'entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 242 del 1996.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15133 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. DR DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'Avvocato G.SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato OBERDAN FORLENZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL DO & CAVI SPA in persona del legale rappresentante pro- tempore, MA DA, GA DR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO DE LA FOREST, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 293/98 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 17/12/98 - R.G.N. 217/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato ROBERTO AMODEO per delega G. SANTE ASSENNATO;
udito l'Avvocato GEREMIA RINALDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Casale Monferrato in data 15 gennaio 1997, AN NI conveniva in giudizio la datrice di lavoro, AT CO e Cavi S.p.a., nonché RO GA e DA GA - dipendenti della stessa società, in qualità di capo dello stabilimento e capo del personale - per ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento del danno morale e biologico, subito in dipendenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 19 maggio 1995, per il quale l'INAIL gli aveva riconosciuto una inabilità permanente pari al trentaquattro per cento (34%).
Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito rigettava la domanda con sentenza del 24 marzo/1 aprile 1991, che - a seguito di gravame del soccombente - veniva confermata dal Tribunale di Casale Monferrato, per la parte che ancora interessa (e riformata solo in punto di statuizione sulle spese), con la sentenza ora denunciata. Osservava, infatti, il giudice d'appello:
- grava sull'attore l'onere di "provare i fatti costitutivi della propria domanda, secondo il generale principio sancito dall'art. 2697 c.c.: nel caso di specie, fra i fatti costitutivi rientra indubbiamente la colpa del datore di lavoro" - tuttavia il lavoratore non ha dedotto, nella specie, alcun profilo di colpa del datore di lavoro e dei suoi sottoposti, in ordine all'infortunio occorsogli, essendosi limitato a lamentare la difficoltà delle mansioni svolte, la mancata dotazione di guanti antischiacciamento, la violazione di numerose disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, "ma nulla di quanto dedotto integra il presupposto della responsabilità ai sensi dell'articolo 2087 c.c.";
- alla data dell'infortunio (19 maggio 1995), infatti, non erano ancora in vigore (ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242) le invocate disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- quanto ai guanti antischiacciamento, "è di tutta evidenza che una protezione, quale quella suggerita dall'appellante, quand'anche esistente, avrebbe limitato o addirittura escluso la capacità prensile del lavoratore, rendendo in concreto inattuabili le mansioni cui lo stesso era preposto";
- "appare, poi, contraddetta dalle risultanze istruttorie la circostanza secondo cui le mansioni sarebbero state troppo faticose per un lavoratore singolo e per il NI in particolare (...);
- la tesi secondo cui "la rampa di carico sarebbe stata dotata di piedini solo dopo l'infortunio de quo" e parimenti sfornita di prova e, comunque, ininfluente, avendo il NI ammesso di avere utilizzato la metodologia "priva della rampa";
- correttamente, quindi, il Pretore ha escluso qualsiasi responsabilità, in ordine al dedotto infortunio, "non emergendo da parte del datore di lavoro ne' la violazione di una specifica norma antinfortunistica, ne' qualsivoglia violazione dei principi di diligenza, prudenza e perizia".
Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Gli intimati resistono con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 43, primo e quarto comma, 45, primo comma, 48, primo, secondo e terzo comma, e allegati 4^ e 6^ del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, 30 decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, 2087, 2043, 2697 c.c., 168, 169,
170, 213, 222, 223, 377, 379 DPR 27 aprile 1955, n. 547) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - AN NI censura la sentenza impugnata per avere negato la responsabilità del proprio datore di lavoro e delle altre controparti in ordine all'infortunio occorsogli - cioè allo schiacciamento della mano, nell'esercizio dell'attività di sollevamento di rocchetti di rame, secondo la dinamica risultane dalla sentenza del Pretore - sotto profili diversi:
- per avere ritenuto, erroneamente, che gravi sul lavoratore - in base al principio generale (di cui all'art. 2697 c.c.) - l'onere di "provare la colpa del datore di lavoro" e la conseguente responsabilità per il danno subito dal lavoratore (ed attuale ricorrente) in dipendenza della violazione di obblighi di sicurezza;
- per avere ritenuto, erroneamente, che il differimento dell'obbligo di osservarle (di cui all'art. 30 decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, cit.) riguardasse anche le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (art. 43, primo e quarto comma, 45, primo comma, 48, primo, secondo e terzo comma, e allegati 4^ e 6^, cit.), delle quali si era denunciata la violazione;
- per avere omesso di considerare, comunque, che - a prescindere dall'entrata in vigore e dalla decorrenza dell'applicazione delle citate disposizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994 - il datore di lavoro avrebbe tuttavia violato, se non proprio le specifiche disposizioni antinfortunistiche da questo dettate, l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) nonché disposizioni specifiche analoghe (art. 168, 169, 170, 213, 222, 223, 377, 379 DPR 27 aprile 1955, n. 547);
- per avere omesso di considerare, altresì, che l'infortunio sarebbe stato evitato se il lavoratore fosse stato dotato di guanti antischiacciamento, siccome era imposto anche da. disposizioni specifiche (art. 43, primo e quarto comma, 45, primo comma, e allegato 4^ del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, cit.), dovendo il datore di lavoro - nell'ipotesi, prospettata dal Tribunale, che quella "protezione" avrebbe "limitato o, addirittura, escluso la capacità prensile del lavoratore, rendendo in concreto inattuabili le mansioni cui lo stesso era preposto" - ricorrere ad "attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione dei carichi, ", oppure, nel caso che la movimentazione manuale non fosse evitabile, adottare le misure organizzative necessarie, ricorrere ai mezzi appropriati e fornire ai lavoratori mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato 6^, ed organizzare "i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana" (art. 48, primo, secondo e terzo comma, ed allegato 6^ decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, cit.);
- in tale prospettiva, la movimentazione dei carichi sarebbe stata "più sicura", ammesso che non fosse possibile effettuarla manualmente con guanti antischiacciamento, se le mansioni del lavoratore (ed attuale ricorrente) "fossero state svolte in due turni alternati";
- nella stessa prospettiva, andavano adottate le misure imposte per ridurre il rischio, che comporta la movimentazione manuale di carichi, in relazione (alle ipotesi, tutte ricorrenti nella specie, di cui) all'allegato 6^ del decreto legislativo n. 626 del 1994 (quanto a: "rischio, tra l'altro, dorso-lombare, "sforzo fisico", "ambiente di lavoro", "esigenze connesse all'attività"), - ferma restando l'applicabilità ratione temporis del decreto legislativo n. 626 del 1994 alla dedotta fattispecie, non va trascurato che il datore di lavoro avrebbe, comunque, violato disposizioni analoghe precedenti (di cui agli art. 168, 169, 170, 213, 222, 223, 377, 379 DPR 27 aprile 1955, n. 547). Il ricorso è fondato.
2. In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato o tecnopatico e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, quale si legge dopo le pronunce della Corte costituzionale, che hanno investito la medesima disposizione), riguarda - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 1114/2002, 8182/2001, 859/97, 3616/96, 9761/95) - soltanto le componenti del danno, coperte dalla stessa assicurazione obbligatoria, la cui individuazione, peraltro, è mutata nel corso degli anni.
Coerentemente, detta limitazione riguarda soltanto il danno patrimoniale, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica (di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965), che risulta coperto da quell'assicurazione obbligatoria. Non riguarda, invece, il danno non patrimoniale o morale (di cui all'art. 2059 C.C.). Parimenti non riguarda, altresì, il danno alla salute o biologico, sia pure limitatamente alle fattispecie sottratte "ratione temporisi" - come quella dedotta nel presente giudizio - all'applicazione della disposizione sopravvenuta (art. 13 del d.lg. n. 38 del 2000), che ha esteso la copertura assicurativa obbligatoria, appunto, al danno biologico.
A tali fattispecie continua a trovare applicazione, infatti, la disciplina precedente (quale si legge dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1991 e le altre ivi richiamate), che escludeva, invece, la copertura assicurativa obbligatoria per lo stesso danno biologico (vedi, per tutte, Cass. n. 1114/2002 cit.).
3. Chiamata a decidere la questione di legittimità
costituzionale (in riferimento agli articoli 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della costituzione) di alcune disposizioni del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 2, 3 e 74 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124) - "nella parte in cui non prevedono il risarcimento del c.d. danno biologico, patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni" - la Corte costituzionale (sentenza n. 87 del 1991, cit.), infatti, ha avuto occasione di osservare:
"È vero che il danno biologico, in se considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo. Tuttavia, le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per se stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una tutela differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare.
Un simile ampliamento della tutela sarebbe pure in linea, per un verso, con la tendenza all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, rivelata, per esempio, dall'abbandono del c.d. sistema tabellare delle malattie professionali(vedi sentenza n. 179 del 1988 della Corte costituzionale), per altro verso, con il crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione di danni alla persona, autonomamente considerati (vedi sentenze n. 560 e 561 del 1987 della stessa Corte). Tuttavia, deve ammettersi che il rafforzamento della tutela del lavoratore, qui considerato, comporterebbe una innovazione legislativa e, quindi, la specificazione di modalità procedurali e tecniche, la cui effettuazione spetta al legislatore. Di conseguenza, la questione dev'essere dichiarata inammissibile. Non senza ricordare, però, come l'esigenza di adeguata tutela delle malattie professionali abbia indotto la Corte - di fronte alla prolungata inerzia del legislatore, ed in presenza di determinate condizioni - a pervenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale del c.d. sistema tabellare, la cui revisione abbisognava anch'essa di specificazioni". Ne risulta ribadita l'esigenza - già enunciata dalla stessa Corte costituzionale (nelle sentenze n. 356, 485 del 1991, 37, 372 del 1994) - di estendere la garanzia assicurativa (di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965) al danno biologico, non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa, che derivi da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In altri termini, si trattava di ovviare all'inconveniente - già segnalato dalla Corte - che "le indennità previste dal d.p.r. n. 1124 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita" (così, testualmente, la sentenza della Corte costituzionale n. 356 del 1991, citata). Tuttavia il prospettato rafforzamento della tutela del lavoratore postulava una innovazione normativa, che è riservata alla discrezionalità del legislatore e, come tale, non può essere surrogata da una sentenza additiva della Corte costituzionale. Pertanto - previa declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - la Corte costituzionale (sentenza n. 87 del 1991, citata) ha rimesso, appunto, al legislatore quella innovazione normativa.
Ha contestualmente prospettato, tuttavia, che - di fronte alla prolungata inerzia del legislatore - la stessa Corte costituzionale, se investita in futuro della medesima (o analoga) questione, non potrebbe sottrarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni (articoli 2, 3 e 74 d.p.r. n. 1124 del 1965, appunto). In attuazione del prospettato monito della Corte costituzionale, il legislatore ha quindi, esteso la copertura assicurativa obbligatoria al danno biologico (ad. 1 del d.lg. n. 38 del 2000, cit.).
In difetto di contraria previsione, tuttavia, la disposizione, Che reca l'estensione - non ha effetto retroattivo (art. 11 preleggi).
Prima della sua entrata in vigore, quindi, il danno biologico - come la Corte costituzionale sottolinea (nella stessa sentenza n. 87 del 1991, Cit.) - "deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo".
Coerentemente, nella dedotta fattispecie, il lavoratore ha diritto al risarcimento integrale non solo del danno morale, ma anche del danno biologico.
Il diritto al risarcimento, tuttavia, è subordinato alla sussistenza dei presupposti rispettivi - almeno in parte diversi - della responsabilità civile del datore di lavoro per il danno morale, appunto, e per il danno biologico (vedi, per tutte, Cass. n. 1114/2002, cit.).
4. Almeno in parte diversi - come è stato anticipato - ne sono, infatti, i rispettivi presupposti della prospettata responsabilità civile del datore di lavoro.
Invero la colpa risulta, bensì, essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile, ma - solo per quella contrattuale - vige il regime particolare (previsto dall'art. 1218 c.c.) per la ripartizione dell'onere probatorio (vedi, per tutte, Cass. n. 12763/98). Ne risulta, infatti, stabilita - in deroga ai principi generali nella stessa materia (di cui all'art. 2697 c.c.), applicabili invece ad ogni altro tipo di responsabilità - la presunzione legale di colpa, appunto, a carico del (debitore inadempiente) responsabile del danno da risarcire (vedi, per tutte, Cass. n. 3162/2002, 602/2000, 9247, 7792/98, 4078/95). Di conseguenza, risulta dispensato - dall'onere probatorio relativo - proprio il creditore danneggiato, che - in quanto agisce per il risarcimento - ne sarebbe gravato in base ai principi generali in materia (di cui all'art. 2697 c.c.). Solo per il danno biologico, tuttavia, può trovare applicazione - con la responsabilità contrattuale - il particolare regime probatorio prospettato (vedi, per tutte, Cass. n. 12763/98, cit., 8325/92, 3162/2002), ove si alleghi - come nella specie - la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza (di cui all'art. 2087 c.c.). Pure in presenza della medesima allegazione, infatti, il particolare regime probatorio prospettato (di cui all'art. 1218 c.c., cit., appunto) non può trovare applicazione, invece, al risarcimento del danno non patrimoniale o morale (di cui all'art. 2059 c.c., cit.).
Questo presuppone, infatti, la responsabilità penale del datore di lavoro (art. 2059 c.c., cit., in relazione all'art. 185 c.p.), in dipendenza dell'accertata sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato - sia soggettivi che oggettivi - secondo la legge penale (vedi, per tutte, Cass. 4129, 1124/2002, 8182, 3747/2001, 13425, 2367/2000, 4012/98). Coerentemente, non puo trovare applicazione - all'elemento soggettivo della colpa - quel regime probatorio particolare (di cui all'art. 1218 c.c., cit.), in quanto ne stabilisce, appunto, la presunzione legate, all'evidenza incompatibile con la legge penale.
5. Invero ha natura contrattuale - ad avviso della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte le sentenze n. 9385/2001, 291/1999 delle sezioni unite e n. 4129, 3162/2002, 14469, 5491, 1307, 602/2000, 7792/1999, 12763, 9247, 3367/1988 della sezione lavoro) - la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.), che gli impone l'adozione delle misure - di sicurezza e prevenzione, appunto - che, "secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
D'altro canto, nessun dubbio può sussistere sulla prospettata qualificazione giuridica della stessa responsabilità - di natura contrattuale, appunto - ove si consideri, da un lato, che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato - per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) - dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c., cit., appunto) e, dall'altro, che la responsabilità contrattuale è configurabile tutte le volte che risulti fondata sull'inadempimento di un'obbligazione giuridica preesistente, comunque assunta dal danneggiante nei confronti del danneggiato.
Dalla prospettata natura contrattuale della responsabilità, la stessa giurisprudenza ricava, per quel che qui interessa, significative implicazioni sul piano della distribuzione degli oneri probatori relativi.
Come è già stato anticipato, infatti, la presunzione legale di colpa - stabilita (dall'art. 1218 c.c., cit.) a carico del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di sicurezza (di cui all'art. 2087, cit.) - deroga, parzialmente, il principio generale (art. 2697 c.c.), che impone - a "chi vuol fare valere un diritto in giudizio" - l'onere di provare i "fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ne risulta, tuttavia, una ipotesi di responsabilità oggettiva, ne' la dispensa, da qualsiasi onere probatorio, del lavoratore danneggiato:
Questi, infatti, resta gravato - in forza del ricordato principio generale (art. 2697 c.c., cit., appunto) - dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre esula dall'onere probatorio a suo carico - in deroga, appunto, allo stesso principio generale - la prova della colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento (come ad ogni altro rimedio contro il medesimo inadempimento).
È lo stesso datore di lavoro, infatti, ad essere gravato (ai sensi dell'art. 1218 c.c.) - quale "debitore", in relazione all'obbligo di sicurezza, appunto - dell'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento.
In altri termini, la prova sull'imputazione materiale e su quella psicologica del danno (secondo una classica bipartizione dottrinaria) - anziché essere concentrata sul lavoratore (come, in genere, sul creditore) danneggiato, che agisca per ottenere il risarcimento - risulta ripartita, in ipotesi di responsabilità contrattuale appunto, tra lo stesso lavoratore (ed, in genere, creditore) e, rispettivamente, il datore di lavoro (ed, in genere, il debitore).
Affatto diverso risulta, tuttavia, (anche) il contenuto dei rispettivi oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza - asseritamente omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte parimenti vincolante) in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici (quali le misure previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive integrazioni e modifiche, come dal precedente DPR 27 aprile 1955, n. 547), oppure debbano essere ricavate dalla stessa disposizione (art. 2087 c.c., cit.) che impone l'obbligo di sicurezza.
Nel primo caso - di misure di sicurezza (o prevenzione), per così dire, nominate - il lavoratore ha l'onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa - cioè il rischio specifico, che s'intende prevenire o contenere - nonché, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l'inosservanza della misura ed il danno subito.
La prova liberatoria a carico del datore di lavoro, poi, parimenti si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore: negazione, cioè, dell'obbligo o, comunque, dell'inadempimento - in relazione a quella stessa misura di sicurezza (o di prevenzione) - nonché del nesso di causalità tra inadempimento e danno.
È da escludersi, invece, che possa risultare parimenti liberatoria la prova della "impossibilità sopravvenuta" della prestazione di sicurezza - che sia stata omessa - risolvendosi la prestazione stessa, almeno di regola, nella messa a disposizione di beni generici (quali, nella specie, la dotazione di guanti antischiacciamento) per i quali non è configurabile, appunto, l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta.
Nel secondo caso - di misure di sicurezza (o prevenzione), per così dire, innominate - fermo restando l'onere probatorio a carico del lavoratore, la prova liberatoria, a carico del datore di lavoro, risulta invece variamente definita in relazione alla quantificazione della diligenza (ritenuta) esigibile - nella predisposizione di quelle misure di sicurezza - e perciò registra, anche in giurisprudenza, significative oscillazioni - che non rilevano, tuttavia, per la decisione della presente controversia - tra l'imposizione al datore di lavoro dell'onere di provare l'adozione di ogni misura idonea ad evitare l'infortunio dedotto in giudizio (vedi, per tutte, Cass. n. 9401/95) oppure soltanto l'adozione di comportamenti specifici, non imposti dalla legge (o da altra fonte parimenti vincolante), ma suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, standard di sicurezza adottati normalmente o da altre fonti analoghe (vedi, per tutte, Corte cost. n. 312/96, Cass. n. 3740/95).
6. La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dal ricorrente.
Intanto ritiene che gravi sul lavoratore - in base al principio generale (di cui all'art. 2697 c.c., cit.) - l'onere di "provare la colpa del datore di lavoro".
Pertanto ne risulta disattesa la prospettata ripartizione di oneri probatori tra lavoratore e datore di lavoro, che - sia pure con riferimento al danno biologico, per quanto si è detto - deroga, proprio, a quel principio generale (di cui all'art. 2697 c.c., cit., appunto).
Fermo restando quanto si è detto in ordine ai criteri diversi di ripartizione dell'onere probatorio sulla colpa del datore di lavoro danneggiante - in relazione al danno biologico, appunto, ed al danno non patrimoniale o morale (di cui all'art. 2059 c.c.) - la sentenza impugnata erroneamente ritiene, con riferimento ad entrambi i tipi di danno, che - alla data (19 maggio 1995) del dedotto infortunio sul lavoro - non andasse ancora osservata nessuna delle disposizioni (art. 43, primo e quarto comma, 45, primo comma, 48, primo, secondo e terzo comma, e allegati 4^ e 6^ del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), che impongono misure di sicurezza (o prevenzione) nominate, asseritamente, omesse nella dedotta fattispecie.
Intanto non considera che il differimento dell'obbligo di osservarle (previsto dall'art. 30, comma 3, decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242) riguarda soltanto alcune disposizioni (di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11 delle stesso decreto, legislativo n. 626 del 1994) - in tema di elaborazione del documento di valutazione del rischio, designazione di figure professionali per i servizi di prevenzione (responsabile del servizio, medico competente ed altri), fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché di altri obblighi generali del datore di lavoro, del dirigente e del preposto - mentre non sembra riguardare tutte le disposizioni - asseritamente violate nella specie - in tema di dispositivi di protezione individuale (DPI), appunto, ma anche di movimentazione manuale di carichi e di altri obblighi datoriali specifici. La sentenza impugnata, comunque, neanche considera che altre disposizioni (art. 168, 169, 170, 213, 222, 223, 377, 379 DPR 27 aprile 1955, n. 547) - sicuramente in vigore ed applicabili, ratione temporis, alla data del dedotto infortunio - parimenti imponevano misure di sicurezza volte a prevenire o contenere il medesimo rischio.
Affatto ignorata ne risulta, infine, la eventuale violazione di misure innominate di sicurezza (o prevenzione).
7. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, comma 3^ c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
Cosà deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2002