Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2016, n. 34935
CASS
Sentenza 10 giugno 2016

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Per "reddito imponibile" ai fini dell'imposta personale sul reddito, da valutarsi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve intendersi il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto Testo Unico delle imposte sui redditi).

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  • 2Per il patrocinio gratuito reddito al netto delle deduzioni
    Redazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 18 agosto 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2016, n. 34935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34935
Data del deposito : 10 giugno 2016

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