Sentenza 21 gennaio 2015
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Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si tiene conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2015, n. 19751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19751 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 21/01/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI CE Maria - Consigliere - N. 134
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 32304/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG CO N. IL 26/05/1966;
avverso la sentenza n. 848/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 27/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza dell'1/3/2011, dichiarato OR CE colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 1992, art. 95, per aver reso dichiarazione reddituale non corrispondente al vero, al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, lo condannò alla pena stimata di giustizia.
1.1. La Corte d'appello di Ancona, investita dell'appello dall'imputato, con sentenza del 27/1/2014, confermò la statuizione gravata.
2. L'imputato propone ricorso per cassazione avverso quest'ultima decisione, allegando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio motivazionale e violazione di legge in quanto, a suo dire, la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine ai criteri di computo del reddito rilevante al fine di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (ed in particolare sullo scomputo degli oneri deducibili), siccome specificati dalla sentenza n. 16583 del 28/4/2011 della Corte di Cassazione.
2.2. Con il secondo motivo, denunziante vizio motivazionale, il ricorrente si duole della circostanza che la Corte anconetana si era limitata a recepire la comunicazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate, senza prendere in esame i computi esposti dal OR. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato.
Condivisamente questa Sezione ha avuto modo di affermare che "nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessario per l'ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore. Si tratta di poste finalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 (D.P.R. in tema di spese di giustizia), che intende dare rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante" (Cass., Sez. 4, n. 28802 del 16/2/2011, Rv. 250700). Considerazioni, queste che trovano solido appiglio nella ratio dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, siccome delineato dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 382/'85, 144/'92). Ciò posto, il diverso orientamento rappresentato dalla decisione evocata dal ricorrente non può essere seguito.
Quanto al secondo motivo basti osservare che non trattasi di autonoma specifica censura, bensì di un approfondimento della prima sotto il profilo dei conteggi, i quali, ovviamente, nella prospettiva del ricorrente non dovevano tener conto degli oneri deducibili. Alla infondatezza del ricorso consegue il suo rigetto ed a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015