Sentenza 18 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2002, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
ee 61036 039.2 8 /02 REPUBBLICA ITALIANA I R A T A E M N T IN NOME DEL POPOLO . 1 3 1 A B A L . . L E N Z O I I S I A E N E R A S S I T D D R . 2 6 E . G L . P R / 4 / A 1 6 D 9 8 E T N E S E CORTE SUPREMA T R I U B T A I R A SEZIONE TRIBUTARIA . N - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 15443/1998 Presidente Dott. Pasquale REALE Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron. 8163 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo Ud. 18/10/2001 DI BLASI ConsigliereDott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Accertamento SE N TE N ZA Ricorso proposto
contro
Ufficio sul ricorso proposto da: periferico. Costituzione IV IL e OL EDVIGE, entrambi residenti a [...]. Chioggia (VE), rappresentati e difesi, giusta delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti Gianumberto Ferraro, del Foro di Venezia, e Luigi Albissini, del Foro di viaRoma, presso lo Studio del quale in Roma, 2 8 Zanardelli n.20, sono elettivamente domiciliati. 0 7 ricorrente 9
contro
UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE di CHIOGGIA, non . costituito, N کہاں 8 intimato 3 0 E 2 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in Roma, via dei tempore, elettivamente presso gli Uffici dell'Avvocatura Portoghesi n. 12, Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge, resistente - per la Cassazione della sentenza n.135/27/97 resa dalla Sez.27, Commissione Tributaria Regionale di Venezia in data 16/12/1997, depositata il 20/05/1998; udito per l'Amministrazione l'Avv. Giacobbe, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mele Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Chioggia, giusto avviso n.6321001, rettificava il reddito dichiarato per l'anno 1987, dai coniugi IE LV e OL VI, elevando quello del primo, a L.15.835.000, agli effetti IRPEF, ed a L.15.642.000 per 1'ILOR, e, quello della seconda, solo per 1'IRPEF, a L.621.000. 呢 2 Sul ricorso proposto dai contribuenti, la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, con decisione n. 31/14/95, rigettava l'impugnazione, ritenendo legittimo e corretto l'accertamento sintetico operato dall'Ufficio. La Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con la decisione in epigrafe indicata, pronunciando medesimi contribuenti, losull'appello dei opinando per la correttezza respingeva, dell'accertamento, avuto riguardo alle circostanze che i beni posseduti manifestavano una maggiore capacità contributiva, rispetto al dichiarato, e che erano state portate in deduzione, interessi passivi, invece, non deducibili. I contribuenti, con ricorso, proposto nei confronti dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Chioggia, ed allo stesso notificato, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, in data 15-09-1998, hanno chiesto la cassazione della decisione di appello, con un mezZO. L'intimato non si è costituito. Con controricorso, notificato il 26-10-1998, chiedendo ilresiste il Ministero delle Finanze, rigetto dell'impugnazione. لس MOTIVI DELLA DECISIONE ان 3 Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione, tenuto conto della circostanza ch'esso risulta dell'Ufficio Distrettuale confrontiproposto nei delle Imposte Dirette di Chioggia, ed allo stesso notificato. Nel solco di un orientamento giurisprudenziale (Cass. 21-01-2000 n.657; 13-12-1999 n.13924; 29-08- 1998 n.8642) ormai consolidato, tale ricorso, Va in quanto proposto indichiarato inammissibile, dell'art. 366, comma I° n.1 C.p.C., violazione secondo cui il ricorso proposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, "deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti". La richiamata disposizione, infatti, non trova disposizioni del nuovo deroga in alcuna delle processo tributario, contenute nel Decr, Lgs. n.546 del 1992, tenuto conto che l'art. 62, comma 2°, di tale decreto delegato, statuisce che "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili". Invero, nessuna deroga è rinvenibile nell'art.11, comma 2° del Decreto Legislativo citato, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso che 4 sovraordinato", in quanto tale disposizione, letta comma 4°,in combinato disposto con gli artt.12, secondo cui l'Ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato e 52, comma 2°, che subordina la proponibilità dell'appello principale, da parte degli Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e degli Uffici del Territorio, alla previa autorizzazione, riferisce, con ogni si evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio. Ciò posto, nel caso in esame, in cui il ricorso risulta avanzato nei confronti dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Chioggia, ed allo stesso notificato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, l'inammissibilità del gravame consegue all'erronea è indicazione della "parte" contro cui lo stesso proposto. Ritiene, infatti, la Corte che, nel caso, l'impugnazione, così come reso palese dalla dizione usata in ricorso, sia stata proposta nei confronti dell'Ufficio periferico dell'Amministrazione delle Finanze e che, quindi, poiché l'indicazione delle "parti", rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non può che essere solo quella desumibile dal relativo contenuto, lo stesso debba essere dichiarato inammissibile. Emblematica deve ritenersi la circostanza che nell'atto, sia stato indicato esclusivamente, 5 tanto induce, l'Ufficio territoriale di Chioggia;
a ritenere chi il ricorso sia ragionevolmente, stato proposto proprio nei confronti del detto Ufficio periferico e non già contro il "Ministero delle Finanze". La circostanza, poi, che il ricorso sia stato notificato al predetto Ufficio, presso l'Avvocatura è idonea ad Generale dello Stato in Roma, non tenuto conto, alterare i termini della questione, giurisprudenziale che il condiviso orientamento (Cass. n.1586 del 28-02-96; n.3565 del 16-04-96; n.1389 nel dell'11-02-94) indica esclusivamente ricorso, cui far riferimento per l'atto l'individuazione delle "parti". Né l'accertato vizio può ritenersi sanato per effetto della costituzione del Ministero delle Finanze, avuto riguardo al fatto che, nel caso, non è possibile alcuna sanatoria (Corte Costituzionale n.97/1967), trattandosi di circostanza irrilevante, dal momento che si verte in tema di inammissibilità derivante dall'errata individuazione della "parte" (Ufficio anziché Ministero). L'inammissibilità del ricorso, preclude l'esame dei relativi motivi, che restano assorbiti. Non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 6 Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001. A M T 1 . A N . B . L . 5 B L A 3 1 N Il Presidente I E O A D R R I T N G Z S S E N E E E A T ཁ, དང་སྐདཌ་་ཆ་་་། ། 8 / 9 6 6 1 R / . 4 . P 2 D L . D E S I N S E A I R I A Dott. T R I B Il Consigliere Relatore Estensore Dott. Di Blasi DEPOSITATO IL CANCELLIERE C1 IN CA LLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 18 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7