Sentenza 22 maggio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 468 cod. pen. l'uso di sigilli esteri contraffatti, destinati a svolgere tale funzione anche nel territorio dello Stato italiano. (Fattispecie relativa a visti e timbri contraffatti della Confederazione elvetica, destinati ad essere utilizzati per il transito ed il soggiorno di cittadini extracomunitari nel territorio svizzero e degli altri Paesi europei).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2009, n. 35915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35915 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 22/05/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1047
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 4171/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA OR, nato l'[...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 29 settembre 2006 n. 3046;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. DELEHAYE Enrico, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 22 marzo 2001 n. 3914 il Tribunale di Milano dichiarava OR EL colpevole a) del reato previsto dagli artt. 56 e 468 c.p. per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a far uso di strumenti destinati a pubblica certificazione (timbri, visti elvetici, adesivi autodistruttivi) contraffatti;
b) del reato previsto dagli artt. 110 e 648 c.p. per aver acquistato al fine di trame profitto gli strumenti di cui al capo a), provenienti dal delitto indicato nel capo stesso, reati accertati in Milano il 25 agosto 1999, e lo condannava, con la continuazione, alla pena di due anni e tre mesi di reclusione e L.
1.100.000 di multa.
Avverso la predetta sentenza il EL proponeva appello, chiedendo di essere assolto. Con sentenza del 21 gennaio 2002 la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello l'appellante ha proposto ricorso per Cassazione, in accoglimento del quale la Corte di Cassazione, Sez. 2, 23 settembre 2005 n. 1000 annullava con rinvio la sentenza impugnata. La Corte d'appello di Milano in funzione di giudice di rinvio 29 settembre 2006 n. 3046, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza il EL ha proposto ricorso per Cassazione per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 468 e 110 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) perché il Giudice del rinvio si è limitato a ripercorrere pedissequamente le argomentazioni motivazionali del Tribunale senza chiarire quale prova di correità e non di semplice connivenza fosse imputabile al EL;
2. difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione ai motivi d'appello, che la sentenza di rinvio avrebbe dovuto valutare nella loro interezza, compresi il difetto di giurisdizione e l'assenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo a) dell'imputazione;
3. estinzione del reato di cui al capo a) per intervenuta prescrizione in relazione al tentativo contestato. L'impugnazione è inammissibile.
La Corte di Cassazione ha proceduto all'annullamento con rinvio della sentenza di appello rilevando come la duplice circostanza che AN LI si fosse recato a casa del EL, dove si trovava SI UK, e che l'attuale ricorrente fosse stato presente al momento della consegna da parte del UK al LI del pacchetto chiuso con i visti della Confederazione elvetica contraffatti, non costituisse motivazione idonea della sussistenza della prova del suo contributo causale e, quindi, del concorso, e non della semplice connivenza, nei reati contestati. Il Giudice di rinvio, uniformandosi alla decisione, ha riesaminato la vicenda, rilevando, oltre a quelli considerati nella sentenza d'appello e ritenuti insufficienti dalla Corte di legittimità, l'ulteriore elemento che, dopo la consegna dei documenti falsi da parte del UK al LI, il primo era rientrato col EL nell'abitazione di quest'ultimo, dove la Polizia Giudiziaria aveva rinvenuto un centinaio di documenti falsi, analoghi a quelli sequestrati poco prima al LI.
Alla luce di questo elemento, non considerato nella sentenza annullata, la sentenza impugnata ha rivalutato anche le circostanze già prese in considerazione, deducendone la dimostrazione che operasse di concerto col UK nel traffico dei documenti falsi, mettendogli a disposizione anche la propria casa quale centro operativo dell'attività illecita.
Poiché questa attività del EL costituisce un indubbio contributo causale alla verificazione degli illeciti contestati (Cass., Sez. 5, 25 gennaio 1983 n. 3291, ric. Scatanese;
Sez. 2, 15 aprile 1983 n. 10251, ric. Romero), il problema della connivenza rimane superato. E pertanto il primo motivo di ricorso, col quale si continua a prospettare la predetta censura, appare manifestamente privo di fondatezza.
Quanto al secondo motivo, si osserva che la Corte di Cassazione ha accolto solo uno dei motivi di ricorso, il secondo, rigettando implicitamente gli altri, che ha dichiarato assorbiti. L'annullamento è stato disposto in ordine a questo secondo motivo, concernente il concorso del EL, e il Giudice del rinvio si è
correttamente attenuto ai limiti della decisione.
Pertanto il vizio di motivazione dedotto col secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. D'altra parte, la sentenza d'appello aveva confermato quella di primo grado sul punto che i visti (vignette) contraffatti costituivano strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione in quanto, applicati sul passaporto, documento pubblico, consentivano l'attestazione di false qualità personali del titolare del documento, sicché se ne doveva ragionevolmente dedurre che erano destinati ad essere utilizzati per il transito ed il soggiorno di cittadini extracomunitari nella Conferederazione Elvetica con conseguente legittimazione anche per i transiti in tutti gli altri Paesi, compreso il nostro. Ora, l'art. 468 c.p. si ispira alla più ampia tutela, in quanto da un canto colpisce sia la contraffazione - con esclusivo limite di quella grossolana, non punibile a norma dell'art. 49 c.p., per inidoneità dell'azione che renda impossibile e non soltanto improbabile l'evento costituito dall'inganno alla pubblica fede (Cass., Sez. 5, 21 marzo 1986 n. 3672, ric. Barbieri;
Sez. 5, 27 marzo 1985 n. 5254. ric. Bonanno;
Sez. 5, 28 ottobre 1975 n. 1856, ric. Mion) - che l'uso del sigillo contraffatto, e dall'altro comprende nella fattispecie incriminata non solo il sigillo dell'ente pubblico, ma anche quello inerente all'esercizio di un pubblico servizio e, in genere, a ogni attività avente natura e interesse eminentemente pubblicistici, benché gestita da un soggetto privato autorizzato ad avvalersi ai fini di tale gestione di propri sigilli recanti l'indicazione della pertinenza a quell'attività (Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2005 n. 6815, ric. Donzelli;
Sez. 5, 16 novembre 1977 n. 15416, ric. Smiraglio), con esclusione soltanto del timbro ad uso interno (Cass., Sez. 5, 8 novembre 1977 n. 568, ric. Mele) e quindi essenzialmente privo di efficacia certificativa.
L'ampiezza della tutela e la forte caratterizzazione della fattispecie del reato in senso oggettivo, dell'efficacia attestativa e certificativa a garanzia del bene giuridico della pubblica fede attribuito a particolari mezzi simbolici, fanno sì che vi rientrino anche i sigilli pubblici propri di altro Stato destinati a svolgere tale funzione anche nel territorio dello Stato italiano e cioè, come nel caso di specie, ad essere utilizzati per il transito ed il soggiorno di cittadini extracomunitari nel proprio territorio con conseguente acquisto della legittimazione al transito in tutti gli altri Paesi, compresa la Repubblica Italiana.
In tal caso l'uso dei sigilli esteri contraffatti costituisce reato secondo la legge italiana e l'autore è soggetto alla giurisdizione dello Stato italiano.
A questi principi si era correttamente uniformata la sentenza annullata.
Quanto al terzo motivo di ricorso si osserva che, secondo la disciplina transitoria contenuta nei commi due e tre della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata anteriormente all'8 dicembre 2005, la disciplina applicabile è quella previgente a quella introdotta con la legge citata.
Pertanto il termine prescrittivo, quinquennale per il reato contestato al capo a) dell'imputazione, aumentato fino alla metà ai sensi dell'art. 160 c.p. per le interruzioni, non era ancora scaduto il 29 settembre 2006, alla pronuncia della sentenza impugnata. Di conseguenza la relativa eccezione non può essere accolta. Infatti, la scadenza del termine di prescrizione successivamente alla pronuncia della sentenza d'appello preclude l'effetto della causa d'estinzione perché rende il ricorso inidoneo a introdurre il giudizio di Cassazione e, quindi, a instaurare la fase procedurale nell'ambito della quale può essere emessa la relativa sentenza, sicché non v'è luogo a una pronunzia diversa dalla dichiarazione stessa d'inammissibilità.
In tale ipotesi l'inidoneità funzionale del ricorso determina l'insorgenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, che preclude alla Corte di Cassazione anche la decisione delle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, indicate dagli artt. 609 e 129 c.p.p., comprese le cause estintive e, perciò, la prescrizione del reato.
La natura dichiarativa del provvedimento giurisdizionale che rileva l'inammissibilità implica che l'effetto di essa retroagisca alla data della verificazione della causa che l'ha determinata, in quanto questa impedisce l'ingresso alla fase di impugnazione e, per conseguenza, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata dalla data di scadenza del termine per impugnare (Cass., Sez.U., 27 giugno 2001 n. 33542, ric. Cavalera;
Sez.U., 22 novembre 2000 n. 32, ric. De Luca;
Sez.U., 11 febbraio 1995 n. 21, ric.Cresci;
v. anche Cass., Sez. 3, 13 luglio 1999 n. 11855, ric. Verna;
Id., 22 marzo 2000 n. 1268, ric. Onofri).
Nel caso in esame, per effetto dell'inammissibilità del ricorso il passaggio in giudicato della sentenza impugnata è conciso con la scadenza del termine per impugnarla, per cui la successiva scadenza del termine di prescrizione rimane priva d'effetto (Cass., Sez.U., 27 giugno 2001 n. 33542 ric. Cavalera;
Sez. 3, 22 giugno 2001, n. 35896, ric. Vellone e altro;
Sez. 5, 9 aprile 2002 n. 30222, Sartori E. e altro) (Cass., Sez. 6, 9 ottobre 2003 n. 49539, ric. Cauteruccio;
Sez. 6, 12 maggio 2004, ric. Pulito M.). Il ricorso dev'essere perciò dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009