Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
Non è inutilizzabile, in mancanza della violazione di un divieto di legge, l'accertamento sulla identità dell'indagato compiuto mediante ricorso ai dati relativi al DNA contenuti in un archivio informatico che la Polizia giudiziaria abbia istituito prescindendo dalle cautele previste dal codice sulla "privacy". (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione dell'autore del furto, realizzata attraverso il confronto del DNA estratto da capelli rinvenuti nell'abitacolo dell'autovettura rubata con il codice genetico dell'imputato, conservato negli archivi informatici della P.G.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2006, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/12/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1441
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 025393/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI LI N. IL 09/07/1969;
avverso ORDINANZA del 30/05/2006 TRIB. LIBERTÀ di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO A. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
ZE IR, alias EV MI, propone a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Bolzano, emessa ex art. 310 c.p.p. il 30 maggio 2006. Premette di essere stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Bolzano il 28 maggio 2004, in relazione ad un furto di una vettura Mercedes, accertato nell'ottobre 2003. I gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti dall'esito di un accertamento, compiuto dal RIS di Parma, su tracce di materiale genetico ricavate da guanti e da un fazzolettino lasciati nell'abitacolo dell'auto. Il detto materiale era stato confrontato con i codici genetici che il Reparto investigativo aveva acquisito nel corso di indagini per altro procedimento risalente al 1998 ed aveva conservato in un archivio informatico;
ne era scaturita la conclusione che fosse riferibile all'indagato.
Poiché in seguito, nel corso della istruttoria dibattimentale, un ufficiale del Ris aveva sostenuto che per avere la certezza del risultato bisognava ripetere il confronto, si era configurata, a suo avviso, una sopravvenuta carenza dei gravi indizi di reato, posta alla base della richiesta di revoca della misura cautelare, avanzata dal difensore. Il giudice procedente aveva però rigettato la domanda e il Tribunale del riesame aveva, a sua volta, respinto l'appello. Deduce:
1) la violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 1, per avere il Tribunale, nonostante le contrarie deduzioni dell'appellante, ritenuto grave indizio di colpevolezza il risultato di un accertamento che tale, invece, non poteva considerarsi, alla luce della deposizione dell'Ufficiale di PG che aveva posto in dubbio la riferibilità all'imputato del codice genetico utilizzato per il confronto;
ciò, senza considerare che l'eventuale riferibilità di quel codice genetico al prevenuto poteva essere indicativa della sua presenza nella vettura ma non dei comportamenti di rilevanza penale che gli si contestano;
la motivazione adottata dal Tribunale era risultata, poi, "perplessa" perché aveva dato atto della necessità della ripetizione dell'accertamento;
2) la inutilizzabilità, ex art. 191 c.p.p., del risultato dell'accertamento sul codice genetico poiché ottenuto con una procedura illegittima: quella del confronto con dati genetici archiviati dal RIS e gestiti in assenza di una regolamentazione legislativa. In pratica sarebbe stata realizzata una "banca dati" (relativa al DNA), così come definita dalla L. n. 196 del 2003 (codice della privacy), ma in assenza delle cautele previste dagli artt. 17, 55 e 39, L. cit. ed in particolare della notifica al garante per la privacy imposta dall'art. 37. Norme specifiche sono poi state dettate dall'art. 90 per il trattamento dei dati genetici, con previsione di autorizzazioni rilasciate da varie istituzioni pubbliche. In mancanza di tali comunicazioni e dei controlli che queste comporterebbero, la banca dati del RIS dovrebbe essere definita "illegittima".
Ulteriore profilo di illegittimità sarebbe quello derivante dalla "violazione della disciplina comunitaria" e particolarmente della direttiva del 24 ottobre 1995, n. 95/46 - in esecuzione della quale è stato emanato il codice della privacy - direttiva che stabilisce il diritto alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona e il rispetto della vita privata. Anche ove si accedesse alla tesi del Tribunale del riesame, secondo cui tutti i principi di diritto nazionale sopra enunciati troverebbero una deroga nella attività della Pubblica Sicurezza disciplinata dall'art. 55 c.p.p. e art. 348 c.p.p., comma 3 nonché della L. n. 121 del 1981, una simile disciplina dovrebbe essere "disapplicata" perché in contrasto con la menzionata direttiva europea (così C. cost. 18 aprile 1991, n. 168;
Cass. Sez. 3^, 6 agosto 1999, n 9983). Soltanto in via subordinata, ove sorgessero dubbi sulla applicabilità della direttiva, dovrebbe essere adita la Corte di Giustizia delle Comunità europee perché si pronunci pregiudizialmente sulla compatibilità con la detta direttiva "del mantenimento di una banca dati genetica ... senza alcuna regolamentazione".
Non sarebbe, del resto, da condividere il ragionamento del Tribunale secondo cui gli artt. 24, 25 e 6 del codice della privacy escluderebbero dalle norme del codice stesso il trattamento dei dati in ambito e per finalità giudiziali. Nella specie, infatti, mancherebbe qualsiasi autorizzazione normativa o consenso degli interessati o ordine del PM relativi alla archiviazione di dati genetici acquisiti nel 1998 nell'ambito di altro processo. E ciò, tanto più se si consideri che il RIS opera non come PG delegata a specifici atti di indagine ma come consulente tecnico del P.M., al pari di qualsiasi altro laboratorio, al quale nessuno sarebbe disposto a riconoscere il potere di archiviare e gestire dati sulle persone. Le sole fonti normative su tali dati, diverse da quelle sopra citate, riguardano i rilievi fotosegnaletici (art. 4 Tulps, Reg. 354 c.p.p.) e il prelievo di campioni biologici (art. 349 c.p.p., comma 2 bis, di 155/2005);
3) la violazione dell'art. 55 c.p.p., art. 348 c.p.p., comma 3 e della L. n. 121 del 1981 evocati dal Tribunale quali coperture normative della attività del RIS.
Quanto alle norme processuali, il ricorrente, pur dichiarandosi a conoscenza della giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 1028 del 2 novembre 2005) che afferma la correttezza, ex art. 348 c.p.p., del "prelievo" di tracce di materiale biologico all'insaputa dell'indagato - salve le garanzie previste dall'art. 360 c.p.p. per la fase dell'"accertamento" -, ribadisce di contestare la legittimità non di tale attività, ma di quella di archiviazione del dato genetico che ne consegue e della relativa riutilizzazione per una serie indefinita di indagini.
Quanto alla L. del 1981, la stessa prevede agli artt. 8 e segg., la istituzione presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Centro di elaborazione, la costituzione di una commissione per la fissazione dei criteri di utilizzazione dei dati, il controllo del Garante per la privacy (introdotto dalla L. n. 675 del 1996), procedure a tutela della persona alla quale si riferiscono i dati.
In conclusione la normativa lascerebbe intendere che i dati in tanto possono essere legittimamente custoditi in quanto lo siano attraverso le procedure che riguardano il Ministero dell'interno o direttamente la disciplina sulla privacy e l'attività del RIS, non rientrando nella prima ipotesi, dovrebbero ricadere nella seconda. 4) mancata corrispondenza dei profili biologici relativi al prelievo effettuato nel 1998 con quello relativo al prelievo effettuato nella vettura rubata;
5) violazione dell'art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata;
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che, nelle more della procedura, l'imputato è stato condannato con sentenza di primo grado, sicché, già sotto tale profilo, vale la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, quando è emesso il verdetto di colpevolezza sul materiale probatorio, la possibilità di coltivare un parallelo contenzioso cautelare sui gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato è limitata alla prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, restando esclusa la rivalutabilità del profilo meramente indiziario del quadro di risultanze che è stato già apprezzato con il rigore e l'estensione dell'assunzione delle prove, nella sede del dibattimento ed ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 1^, 13 luglio 2004, rv 230049). E nè in tale prospettiva, ne' in altre, il ricorrente ha evidenziato le ragioni di un possibile concreto interesse alla pronuncia di questa Corte.
Vale comunque la pena osservare che la Cassazione, quale giudice di legittimità, non può essere chiamato a (ri)valutare il materiale indiziario, così producendosi in un giudizio di merito che le è interdetto.
Sotto tale profilo va esclusa, in quanto inammissibile, la deducibilità della violazione dell'art. 273 c.p.p., così come va rigettata, sotto il profilo questa volta, della infondatezza, la censura riguardante la pretesa assenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza.
La Cassazione infatti, effettua un sindacato - quando è dedotto il vizio di motivazione - unicamente sulla tenuta logica del discorso giustificativo compiuto dal giudice del merito a proposito del materiale indiziario e, se tale discorso è intrinsecamente completo e logico, il vaglio critico deve ritenersi superato, senza che possibili prospettazioni alternative provenienti dall'indagato, seppure plausibili, possano trovare spazio.
Nella specie, costituisce motivazione logica e pertanto insindacabile quella del tribunale del riesame che ha ritenuto di individuare i gravi indizi di colpevolezza nell'esito dell'accertamento tecnico fatto eseguire dal PM, attraverso il raffronto tra il materiale genetico rinvenuto nell'auto rubata e il codice genetico, in possesso di uno dei tre Ris (articolazione territoriale del centro di Investigazioni scientifiche dei Carabinieri), archiviato come appartenente all'indagato. Correttamente lo stesso Tribunale ha anche escluso che la gravità del quadro indiziario fosse venuta meno alla luce della ritenuta necessità di ripetere l'accertamento, attraverso una apposita perizia che utilizzasse come materiale genetico di raffronto, questa volta, quello volontariamente messo a disposizione dallo stesso imputato.
La opzione di confortare il valore indiziario di un accertamento già assunto nelle indagini, con una prova da assumere in dibattimento, non è indice, di per sè, della assenza di gravità indiziaria del materiale stesso.
Il canone cui deve ispirarsi il giudice della cautela è infatti quello della qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato stesso e non della certezza della sua colpevolezza (fra le molte Sez. 4^, 14 gennaio 2004, rv 228172; SS.UU. 30 maggio 2006, rv 234598), sicché è vero piuttosto che la ricerca della prova certa da parte del giudice si aggiunge e non toglie valore - a meno che i risultati non siano diversi - all'esito dell'accertamento già compiuto da una parte nel corso delle indagini.
Le ulteriori questioni indicate al punto 1) non risultano poste al Tribunale il quale quindi non aveva obbligo di motivare al riguardo. I motivi sub 2), 3) e 5) - da trattare unitariamente per la interrelazione delle argomentazioni - sono poi, infondati. Il ricorrente deduce la inutilizzabilità dell'esito dell'accertamento tecnico sul materiale genetico, in quanto realizzato servendosi di un campione di DNA che il Ris deteneva in una banca dati istituita illegittimamente.
Orbene, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., l'inutilizzabilità si riferisce alle prove acquisite "in violazione dei divieti" stabiliti dalla legge oppure, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 13 luglio 1998) in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione e, può aggiungersi, dei principi fondamentali delle fonti comunitarie immediatamente cogenti. Invece la sanzione della inutilizzabilità non colpisce le prove che sono in sè legittime e che sono state solo irritualmente acquisite (rv 230774). Nella specie, il ricorrente lamenta la illegittimità del ricorso - quale termine di raffronto per il DNA tratto da materiale biologico rinvenuto nell'auto rubata - ad una trascrizione del codice genetico attribuitagli e detenuta dal suddetto Reparto investigativo dei Carabinieri.
Non risulta però indicato il divieto, che con tale procedura, sarebbe stato infranto.
Le norme evocate dal ricorrente attengono alle modalità di istituzione e funzionamento delle "banche dati", hanno natura amministrativa e non sono rappresentative di espressi divieti e tantomeno di sanzioni, ma semmai, di procedure per la corretta gestione dei dati. Esse sono state emanate per attuare la disciplina comunitaria, dalla quale, ugualmente, possono dirsi enunciati principi ma non divieti cogenti, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente.
È vero, d'altra parte, che il dato sul genoma dell'imputato proviene da indagini eseguite nel contesto di altro procedimento penale, nel quale, quindi, è stato acquisito con procedura di cui non è contestata la legittimità.
Ugualmente, non cade sotto alcun divieto la capacità organizzativa e la messa in serie, da parte della PG, dei dati conoscitivi singolarmente acquisiti nelle diverse indagini, data la latitudine degli articoli 55 e 348 c.p.p.. Le osservazioni del Tribunale in punto di diritto sulle fonti normative legittimati la attività di trattamento dei dati personali ad opera delle Forze di Polizia nell'ambito giudiziario sono poi puntuali e da condividere.
La loro assoluta incompatibilità con l'art. 8 Cedu, infine, è rimasta indimostrata se si considera che proprio il testo del citato articolo prevede una deroga al divieto di ingerenza nella vita privata, ad opera di leggi nazionali che siano ispirate alla sicurezza pubblica e alla difesa dell'ordine pubblico. Il motivo sub 4 è inammissibile perché si risolve in una censura di merito, sulla concludenza e valenza indiziante del tipo di accertamento tecnico eseguito dal PM. La doglianza del ricorrente si basa su criteri tecnici che, in punto di fatto e di rispondenza alla realtà procedimentale, sono devoluti esclusivamente al giudice del merito, essendo rimessa a questa Corte soltanto la eventuale inconcludenza logica delle argomentazioni con le quali il Tribunale affronti la questione tempestivamente sottopostagli.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2007