Sentenza 9 maggio 2013
Massime • 1
Non è inammissibile l'appello del pubblico ministero cui siano allegate le dichiarazioni rese da un collaborante al fine di consentire al giudice del gravame di valutare la necessità di provvedere all'integrazione probatoria ex art. 603 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2013, n. 26029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26029 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/05/2013
Dott. CAPOZZI AF - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI RI - rel. Consigliere - N. 633
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 30175/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli;
nei confronti di:
1) ON RI n. il 1 ottobre 1961;
e sui ricorsi proposti da:
2) UO NS n. il 9 novembre 1958;
3) EL CC IO n. il 19 giugno 1954;
4) IZ AN n. il 9 giugno 1954;
5) IS TO n. il 10 novembre 1959;
6) AV AN n. il 6 novembre 1963;
7) GA IC n. il 21 maggio 1958;
8) GA NZ n. il 22 giugno 1957;
avverso la sentenza 19 dicembre 2011 - Corte di Assise di Appello di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RI Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dott. ANIELLO Roberto, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al gravame del PG e la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello di Napoli per nuovo giudizio e il rigetto di tutti gli altri ricorsi con condanna dei relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
uditi i difensori avv. Cantelli AN e avv. Fanello Esposito, per ON RI, che hanno concluso per il rigetto dei motivi di gravame del Procuratore generale;
udito il difensore avv. Irace Camillo, il quale, per UO NS, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Gianzi IU, in sostituzione dell'avv. De Stavola Carlo, il quale, per EL CC IO, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Gianzi IU, in sostituzione dell'avv. De Stavola Carlo, il quale, per IZ AN, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore Avv. Raucci Angelo, il quale, per IS TO, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Vignola Romolo, il quale, per AV AN, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Raucci Angela in sostituzione dell'avv. Cola Sergio, la quale, per GA IC, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame;
udito il difensore avv. Blasi Ida, in sostituzione dell'avv. Biffa Massimo, la quale per GA NZ, ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 19 dicembre 2011, depositata in cancelleria il 19 marzo 2012, la Corte di Assise di Appello di Napoli, sull'appello proposto dal Pubblico Ministero distrettuale antimafia, avverso la sentenza della Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere in data 2 ottobre 2007, in parziale riforma della medesima che aveva assolto tutti gli imputati dai reati loro ascritti, dichiarava TI OM, EL CC IO, ER IO, IS TO, AV AN di UI e GA IC colpevoli dei reati loro ascritti di cui ai capi 3), 4) e 5) (rispettivamente omicidio di EL TO e FL OM, aggravato da futili motivi e premeditazione, commesso in Grazzanise in epoca antecedente e prossima al 1 marzo 1996, occultamento di cadavere e detenzione porto illegali d'arma da sparo), nonché NI FF, UO NS, GA NZ, AV AN di UI e IZ AN dei reati loro ascritti di cui ai capi 6) e 7)
(rispettivamente omicidio di UR NZ, aggravato da futili motivi e premeditazione, commesso in Grazzanise in data 6 gennaio 1992, e detenzione e porto illegali d'arma da sparo), riconosciuta la diminuente di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 a NI AF e TI OM, condannava EL CC IO, ER IO, IS TO e GA IC ciascuno alla pena dell'ergastolo e AV AN di UI, relativamente ai reati di cui ai capi 3), 4), 5), 6) e 7), alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due;
IZ AN, GA NZ e UO NS, relativamente ai capi 6) e 7), ciascuno alla pena dell'ergastolo, NI FF alla pena di anni quindici di reclusione (reati di cui ai capi 6) e 7), TI OM alla pena di anni sedici di reclusione (reati di cui ai capi 3), 4) e 5).
1.2. - In via di premessa il giudice di merito chiariva che la vicenda riguardava diversi omicidi, commessi anche a distanza di tempo l'uno dall'altro, tutti riconducibili al clan BA e alla propaggine da questo successivamente nata che aveva preso il nome di clan dei casalesi, le cui causali dovevano essere per lo più individuate nella esigenza di eliminare rivali che ostacolavano il controllo del territorio.
Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito in via di principalità dalle propalazioni di collaboratori di giustizia. In relazione al duplice omicidio EL TO e FL OM, scomparsi a partire dal primo marzo 1996, la Corte territoriale, rovesciando il giudizio assolutorio di primo grado, riteneva determinanti le nuove acquisizioni costituite dall'esame di TI OM, il quale, come mandante, si era dichiarato colpevole del duplice omicidio rivelando l'antipatia di AV AN di UI verso il EL e la maturata decisione di eliminarlo non appena AV ER, che lo proteggeva, fu incarcerato nel febbraio 1996. Il collaborante veniva ritenuto dal giudice di secondo grado attendibile, come emerso da numerose sentenze definitive, anche per aver rivestito un ruolo apicale nell'ambito del clan dei casalesi. Quanto all'attendibilità intrinseca la Corte di merito faceva riferimento al fatto che egli aveva confessato il duplice omicidio nonostante avesse ottenuto l'assoluzione, sicché aveva dimostrato di non avere alcun interesse all'ammissione dei reati se non quello del ristabilimento della verità. Inoltre, sempre secondo quanto si legge nella sentenza gravata, il narrato doveva ritenersi logico, congruente e ricco di particolari (soprattutto con riferimento ai due tentativi falliti di omicidio nei confronti del EL, vale a dire quello verificatosi al Volturno, quando la vittima si trovava in compagnia dell'amante MA angela, e il secondo, alla masseria Barone, quando era in compagnia del NI).
Veniva poi chiarito che il TI, quanto alla decisione di eliminare il EL, era un chiamante diretto, mentre sulle specifiche modalità dell'azione la chiamata di correità diveniva de relato. In quest'ultimo caso le fonti erano da annoverarsi in AN AV fu UI e RA AN, le cui dichiarazioni erano sì in parte divergenti, ma sempre su questioni marginali non attinenti al nucleo essenziale del narrato che si era pur sempre distinto per ricchezza di particolari e di indicazioni. Anche in relazione alla causale della eliminazione non vi erano discrasie rilevanti atteso che quella riferita dal RA (il EL era stato eliminato per aver eseguito l'omicidio IM senza informare AN AV di UI) e dal TI (che invece aveva fatto riferimento a gelosie interne) non si escludevano a vicenda, bensì si integravano. Inoltre, si poteva contare sui riscontri di altri collaboratori quali AS OM che, in particolare, dopo aver avuto notizia che la vettura del FL, dopo l'omicidio EL, era stata trovata bruciata dalla polizia, aveva chiesto delucidazioni a EL CC IO su quanto accaduto ottenendo un racconto completo anche sui due tentativi di eliminazione andati a vuoto che collimava con le propalazioni dei collaboranti. Il giudice faceva altresì riferimento alle affermazioni di AN NS la cui fonte è TI LL e di AN UI che, a sua volta, attingeva notizie da TI OM, TI LL e GA IC, quest'ultimo presente al fatto.
In relazione all'omicidio di UR NZ, attinto da sette colpi di fucile cal. 12 la sera del 6 gennaio 1992, il giudice faceva riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NI AF rivalutandone il giudizio negativo espresso dal primo giudice, in particolare per il contrasto con la deposizione di RT UI. Costui era stato indicato in un primo momento dal NI al fine di provare la sua estraneità ai fatti, posto che lo ebbe a incontrare sulla strada per la tabaccheria ove poi sarebbe stato ucciso il UR, fermandosi a parlare con lui alcuni minuti. Contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, che lo aveva ritenuto non attendibile quando accusava i correi, ma attendibile quando accusava se stesso, il narrato del NI doveva ritenersi credibile nel suo insieme. Sotto il profilo dell'attendibilità personale era notoria la sua intraneita dal clan dei casalesi, mentre dal punto di vista dell'attendibilità intrinseca le sue propalazioni erano state spontanee e non necessitate, avendo anzi le stesse condotto a una condanna per lo stesso caianello che altrimenti non vi sarebbe stata. Inoltre le sue dichiarazioni si erano prospettate puntuali e particolareggiate, oltre che confortate dalle indagini di polizia giudiziaria e anche dalla perizia autoptica circa il numero di colpi sparati, dal ritrovamento della vettura a Grazzanise dove era stata abbandonata dal UO, dalla perizia balistica che aveva confermato tra l'altro, con l'accertamento sui bossoli, che i fucili impiegati nell'omicidio erano stati due, asseveramento scientifico che non poteva essere avversato dalle dichiarazioni dei testi oculari al fatto di sangue che, trovandosi all'interno della tabaccheria al momento dell'omicidio, avevano fatto riferimento a un solo killer. In punto di riscontri estrinseci il giudice faceva riferimento alle dichiarazioni del collaborante De ON DA che aveva confermato il fatto che il clan aveva deciso l'eliminazione dell'ex OL UR e di aver fatto appostamenti presso l'abitazione della madre insieme a GA IC;
altro riscontro era rappresentato dalle propalazioni del collaborante AS OM, la cui fonte è UO NS, il quale, in quanto autore materiale del fatto omicidiario, è stato in grado di raccontare al primo le modalità e gli autori dell'omicidio con dovizia di particolari. A ciò si dovevano aggiungere le dichiarazioni di TI che sono dirette in relazione alla causale omicidiaria e de relato in relazione ai fatti narratigli, in prima battuta, da ER UR, e, successivamente, da UO NS, entrambi partecipi al delitto. Il riscontro è sul nucleo centrale della narrazione, risultando coerente e logico.
In relazione all'omicidio De CO e AB, uccisi a colpi d'arma da fuoco (e se ne parla qui per il fatto che il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto impugnazione nei confronti di ON RI), il giudice riteneva che la chiamata in correità del De ON, che unitamente a AD IU, ON RI, secondo la prospettazione di accusa, si erano resi responsabili del duplice omicidio, non era da considerarsi riscontrata dalle dichiarazioni dello stesso AD che aveva ritagliato per il ON il solo ruolo di compartecipe morale e non di esecutore come contestato nel capo di imputazione ascritto;
anche le propalazioni successive di TI non potevano essere utilizzate come riscontro atteso che aveva fatto riferito a informazioni riferitegli da GA NZ;
parimenti non utili ai fini del riscontro erano le dichiarazioni di NT AF, atteso che lo stesso ha riferito solo di aver saputo dal ON, durante la sua codetenzione presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, di essere preoccupato per possibili accuse nei suoi confronti da parte dei pentiti. La circostanza è generica e non rilevante.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite i propri difensori, hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati UO NS, EL CC IO, IZ AN, ER IO - la cui posizione è stata stralciata per legittimo impedimento del difensore - IS TO, AV AN UI, GA IC e GA NZ;
nei confronti del solo ON RI, in relazione ai reati a lui ascritti di cui ai capi 12) e 13), rispettivamente omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi abbietti di Di CO IN e AB IS, commessi il NO in data 6 settembre 1985 e connessa rapina aggravata di una vettura, ha interposto ricorso per cassazione anche Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli. Tutti i ricorrenti, pur se per differenti doglianze, hanno chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare dal ricorrente della pubblica accusa, in relazione a ON RI, per l'omicidio volontario di Di CO IN e AB IS, veniva rilevato non poter essere condivisa l'asserzione del giudice secondo cui mancavano nella fattispecie i riscontri individualizzanti alla chiamata di correità di De ON (testimone diretto e non de relato). Le dichiarazioni del AD, che il primo giudice, ritenendole attendibili al pari di quelle del De ON, aveva liquidato come de relato per essere la fonte del AD lo stesso De ON, erano in realtà informazioni acquisite personalmente avendo il collaborante chiarito di aver organizzato l'omicidio tra gli altri con il ON e di aver avuto anche con lui un incontro per pianificare l'omicidio;
doveva pertanto ritenersi provata la partecipazione di quest'ultimo sia morale che materiale al fatto delittuoso;
era da ritenersi inoltre erronea la valutazione del secondo giudice in relazione al fatto che le due chiamate in correità e in reità non fossero convergenti per la sola circostanza che per una il ON veniva indicato solo come esecutore materiale, mentre per l'altra il medesimo veniva menzionato come compartecipe morale, atteso che si trattava pur sempre di un coinvolgimento diretto del prevenuto nell'omicidio; parimenti erronea, per incoerenza e illogicità, era la svalutazione della chiamata in correità di TI, per il fatto che la stessa fosse non solo pervenuta solo in secondo grado, ma anche in quanto de relato, non suscettibile di verifica e non reiterata nel tempo, posto che le dichiarazioni del propalante erano state utilizzate positivamente dal giudice per le posizioni degli altri imputati;
parimenti non comprensibile è l'aver tacciato comunque di genericità la deposizione TI senza da una parte operare un'approfondita valutazione e dall'altra senza confrontarla con le altre dichiarazioni del De ON, del AD e del NT erroneamente ritenuto inattendibile dal giudice di appello.
L'avvocato Fanello, per il ON, presentava proprie osservazioni in esito alle quali chiedeva la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'impugnazione del Procuratore generale.
Passando ad esaminare i gravami degli altri ricorrenti, si rileva:
UO NS, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Camillo Irace, si è lamentato del fatto che il giudice di secondo grado non ha effettuato un'approfondita valutazione di attendibilità del NI mancando di motivare in modo soddisfacente ed esaustivo sul mendacio rivelato dalla testimonianza RT non riuscendo in modo convincente a superare le antinomie di questa prova dichiarativa e l'incongruità della stessa con le propalazioni del pentito;
argomentazioni non convincenti vengono anche formulate in relazione alla valutazione della consulenza autoptica ove si fa riferimento a una posizione prospettica che allude a un solo sparatore da cui può trarsi l'inverosimiglianza del narrato del NI;
anche la motivazione in punto perizia balistica è da parte della Corte territoriale semplicistico avendo operato un'inversione di metodo nel senso che, avendo il NI affermato che gli sparatori erano due, l'accertamento sulle armi non poteva essere messo in dubbio;
non chiarita è anche la dinamica che porta al recupero dell'auto asseritamente usata per l'omicidio (mentre non vi è nessuna prova in questo senso) e poi abbandonata a Grazzanise dove veniva sequestrata dai Carabinieri, sfuggendo peraltro il senso di recuperare la vettura dal luogo ove era nascosta per farla trovare ai militi;
è inoltre incerta e contraddittoria l'indicazione circa i componenti dei gruppi impiegati nell'omicidio e la loro posizione nell'auto cui si deve aggiungere il fatto che i fucili non sono stati trovati nel canale, dove sarebbero stati buttati secondo il collaborante, e che le dichiarazioni di NO LI, madre della vittima, circa l'ora in cui la stessa non avrebbe più dato notizia di sè, non coincidono con i tempi della genesi dell'omicidio. Quanto agli altri pentiti, il De ON nulla riferisce sul UO, mentre per il AS le dichiarazioni sono de relato e provengono dallo stesso imputato sicché non sono suscettibili di riscontro. Infine le dichiarazioni di TI sono da ritenersi inquinate per il fatto che sono sopraggiunte al termine del giudizio di primo grado e sono de relato. EL CC IO, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Carlo De Stavola e dell'avv. Rocco Trombetti, ha argomentato quattro motivi di gravame:
a) con il primo motivo di doglianza veniva rilevata la violazione di legge e il difetto di motivazione sulla censura mossa in ordine all'ammissibilità del gravame del Pubblico Ministero che, surrettiziamente, aveva introdotto, in allegazione all'impugnazione, larghi stralci dell'interrogatorio reso da TI OM in data 16 novembre 2007 e relativo alla sua collaborazione senza che tale atto fosse stato posto al vaglio del contraddittorio;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva osservato che il giudice non aveva tenuto in nessun conto delle considerazioni sviluppate dalla difesa e trasfuse in una corposa memoria che non è stata presa in considerazione dal giudice, così come non è stata valorizzata la consulenza a firma del dott. Montanino (sui tempi di combustione di un cadavere) che introduceva dati tecnico scientifici che confutavano la ricostruzione effettuata dal collaborante RA;
tale omissione è causa di annullamento della sentenza;
parimenti è rimasta non chiarita dal giudice la carenza di prova in relazione alla telefonata che il collaboratore di giustizia ha affermato che il EL CC avrebbe fatto a EL perché venisse alla masseria;
le indagini avevano comprovato, anche attraverso la perizia dell'ing. Porto, che tale telefonata non vi era stata per carenza di copertura nel punto in cui il EL si trovava nel momento in cui si sostiene debba aver ricevuto la telefonata;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva rilevata la violazione dei canoni valutativi della prova in relazione alla deposizione del RR che si è rivelata ricca di aporie e contraddizioni:
quale quella relativa al fatto che l'omicidio del EL non si sarebbe svolto a seguito dell'opposizione del padrone della masseria che aveva opposto la difficoltà di eliminare poi le tracce di sangue;
le dichiarazioni sul punto sono inverosimili;
parimenti non credibile è la versione ricostruttiva dell'omicidio che viene più volte contraddetta, mutando i ruoli delle persone coinvolte;
anche in relazione alla loro posizione rispetto alle vittime, il collaborante ha fornito diverse versioni che a volte lo pongono come presente all'omicidio e altre volte in posizione defilata;
ugualmente non lineare è la versione attinente alla sua permanenza sul luogo dopo l'omicidio: in alcune dichiarazioni afferma di essersi allontanato dopo l'omicidio con AN AV in altre che quest'ultimo era rimasto sul posto a pulire;
parimenti contraddittoria è la versione inerente alla ripulitura dei luoghi che sarebbe avvenuta subito ovvero il giorno dopo quando il RR, che non aveva potuto dormire per quello cui aveva assistito, era ritornato sul posto;
ma anche le dichiarazioni collaborative del AS non sono sufficienti per l'affermazione della responsabilità del prevenuto, non solo perché il suo pentimento è successivo a quello del RR e del NI, ma anche perché egli afferma di aver visto la vettura del FL recandosi alla masseria Ammutinato, il che contrasta con altre risultanze e dichiarazioni;
ulteriori critiche venivano mosse nei confronti delle altre dichiarazioni del NI in relazione all'incontro del EL CC con EL in compagnia di MA angela in concomitanza del primo tentativo di eliminare il EL, posto che la donna, mutando versione rispetto alle indagini, ha poi spostato il fatto al giorno stesso dell'omicidio; infine non credibile era la versione fornita dal TI. A prescindere dalla irritualità in cui le sue dichiarazioni sono state allegate all'impugnazione del Pubblico Ministero, va osservato che egli si è pentito dopo la decisione di primo grado e dunque quando già ne era venuto a conoscenza;
sono comunque numerose le discrasie con le dichiarazioni degli altri collaboratori, tali da inficiare l'attendibilità della stessa collaborazione;
in sintesi le dichiarazioni accusatorie dirette di RR e TI non sono sufficienti per la condanna del EL CC, in quanto le propalazioni del RR sono contraddittorie e confuse e quelle del TI sospette perché tardive;
le dichiarazioni degli altri collaboratori de relato, come i fratelli AN sono smentite dai testi e dalle risultanze documentali, mentre quelle di NI e AS sono l'una sospetta per tardività e l'altra imprecisa nella ricostruzione dei fatti;
d) infine, con il quarto motivo di doglianza veniva eccepita la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della premeditazione.
Con ricorso redatto a ministero dell'avv. Carlo De Stavola e dell'avv. Emilio Martino, sempre per EL CC IO, sono stati sviluppati cinque motivi di gravame:
a) con il primo motivo di doglianza veniva rilevata l'omessa motivazione della sentenza in relazione al contributo dei collaboratori di giustizia su cui è stato costruito il giudizio di responsabilità. In particolare per quanto riguarda il TI non è stata valutata la credibilità e l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni e dei riscontri esterni individualizzanti, considerata la duplice veste del collaboratore come dichiarante diretto e de relato. Parimenti omessa è stata la valutazione della credibilità e intrinseca attendibilità degli altri propalanti quali RR, NI, AS e AN UI. Nonostante il giudice riconosca la presenza di imprecisioni e contraddizioni ne fa salva l'affidabilità;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva eccepita la violazione motivazionale in relazione alla valutazione effettuata in sentenza dei riscontri estrinseci trattandosi di propalazioni non convergenti e per essere stato fatto uso, per riscontrare le dichiarazioni del TI, di chiamate in correità de relato senza alcuna motivazione in punto di intrinseca credibilità, dovendosi altresì censurare l'applicazione della cosiddetta frazionabilità delle dichiarazioni dei propalanti;
deficitaria e contraddittoria è la motivazione della sentenza nel punto in cui, pur dando atto della non coincidenza tra le diverse propalazioni, ha ritenuto di poterle ugualmente utilizzare senza curarsi del carattere individualizzante nei confronti del ricorrente;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva eccepita la carenza motivazionale con riferimento al contributo causale del prefato, attesa peraltro la genericità sul punto del capo di imputazione che non definisce per il soggetto alcun specifico ruolo;
d) con il quarto motivo di doglianza veniva censurata la motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto al di là di ogni ragionevole dubbio e, in particolare, per non aver chiarito in che termini le dichiarazioni sopravvenute del TI potessero ritenersi autonome;
e) con il quinto motivo di doglianza veniva censurata la mancanza di motivazione in relazione al ritenuto concorso del ricorrente per i delitti di cui ai capi 4) e 5). Nessun collaboratore colloca il EL CC nella fase successiva alla consumazione del delitto, mentre la Corte avrebbe dovuto spiegare quale era stato il contributo morale prestato in relazione al capo 5) e quale la relativa incidenza causale;
l) con il sesto motivo di ricorso veniva infine contestata la motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti;
m) con il settimo motivo di ricorso veniva infine censurata l'omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio individualizzante.
IZ AN, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Carlo De Stavola, ha avanzato due motivi di impugnazione:
a) con il primo motivo di doglianza veniva avanzata la medesima eccezione già presentata nel ricorso di EL CC in relazione al gravame del PM;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva censurata la motivazione della sentenza nel punto in cui non viene data approfondita contezza delle ragioni per le quali la sentenza di assoluzione formulata in primo grado dovesse essere rovesciata mancando di confrontarsi con le specifiche ragioni in forza del quale il giudice di prime cure era giunto a un apprezzamento opposto;
veniva inoltre censurata la valutazione effettuata dalla Corte territoriale circa la testimonianza RT nei termini più sopra indicati e le discrasie in punto di verosimiglianza di una sosta del caianello in un momento tanto delicato quale era quello di eliminare il UR ed inoltre la carenza di esame degli esiti della perizia balistica e delle dichiarazioni dei testi oculari che hanno riferito della presenza in loco di un solo killer;
il giudice ha altresì il taciuto circa la inverosimiglianza che nell'occorso potesse essere stata usata una vettura con soli due sportelli e del ritrovamento della vettura usata per l'omicidio nei pressi di uno dei soggetti asseritamente coinvolti nella vicenda;
veniva altresì censurato l'apporto contributivo del AS la cui fonte informativa (UO NS alla guida di una delle autovetture) aveva taciuto i nomi delle due persone che avevano sparato al UR;
anche la valutazione del contributo dichiarativo del TI è motivata dal giudice in modo superficiale, anche perché nessun ruolo è stato espressamente riferito al ricorrente, come del resto non ha fatto neppure NI se non in modo del tutto confuso. Il AS poi riferisce di IZ solo dopo quattro anni dall'inizio della sua collaborazione e solo su sollecitazione della Procura, mentre il TI neppure si ricorda del ricorrente facendo così venir meno il riscontro individualizzante. IS TO, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Paolo Caterino e dell'avv. Angelo Raucci, ha sviluppato tre motivi di impugnazione:
a) veniva rilevato che il quadro probatorio, dopo l'esame di TI, con riferimento al IS non è mutato, posto che trattasi di collaboratore de relato la cui fonte è lo stesso RR sicché non può essere utilizzato per riscontrare quest'ultimo; in ogni caso la Corte territoriale non ha confutato le argomentazioni sottese alla pronunciata assoluzione onde evitare la formazione del ragionevole dubbio;
quanto alla valutazione della credibilità del TI il giudice non ha preso in esame la tardività del pentimento venutosi a creare dopo la celebrazione del giudizio di primo grado. Esaminati partitamente i collaboranti veniva osservato, quanto al RR, che il giudice non aveva vagliato la sua credibilità intrinseca;
inoltre il medesimo si era contraddetto sul punto se fosse stato il EL CC a convocare il EL o fosse stato il EL a fissare un appuntamento, ma le ricerche effettuate sulle varie utenze telefoniche non avevano dato riscontro di tale telefonata;
il collaboratore è caduto in contraddizione anche su altri elementi come sulla dinamica omicidiaria, sulla collocazione del RR sul luogo dell'omicidio, durante e dopo i fatti, e sui tempi di permanenza, sul movente dell'omicidio, sui motivi che fecero fallire il precedente tentativo di uccisione;
anche in relazione alle dichiarazioni del AS il giudice di seconde cure non ha esaminato le contraddizioni rilevate dal primo giudice, in particolare quelle relative al fatto che il collaborante recandosi dopo l'omicidio alla masseria Ammutinato vide l'auto del FL e al fatto che la MA avesse collocato l'episodio che avrebbe dovuto costituire il primo tentativo fallito di eliminare il EL il giorno stesso dell'omicidio; veniva poi censurata l'attendibilità del TI posto che egli aveva interesse a compiacere l'ufficio di Procura - atteso che, altrimenti, se non avesse dato riscontro alle accuse, non avrebbe potuto ottenere i vantaggi derivanti dal suo pentimento;
veniva poi rilevato essere incongrua la causale dell'omicidio EL (individuata nella commissione da parte di quest'ultimo dell'omicidio IM) posto che allo stesso aveva partecipato proprio il TI che non aveva subito alcuna ritorsione;
inoltre veniva rilevato che non era possibile che il RR ignorasse il ruolo di mandante del TI, così come il TI non poteva ignorare che il tentativo di eliminare il EL era andato a vuoto per l'opposizione di un vecchietto presente nella masseria che non voleva che si sporcasse di sangue la sua cucina;
b) con il secondo motivo di censura ci si doleva della violazione delle norme sul concorso di persone;
il secondo giudice ha ritenuto di ravvisare la responsabilità del IS senza indicare gli elementi da cui desumerla;
dal contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori il ricorrente non solo non ha partecipato alla fase ideativa, ma non ha neppure fornito alcun contributo esecutivo essendo stato anzi allontanato al momento dell'omicidio. Inoltre, come sottolineato dal TI, la decisione di eliminare il EL fu presa estemporaneamente all'arrivo del EL nella masseria, sicché la presenza dei sodali non era segno di un accordo preventivo;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva rilevata la nullità della sentenza di secondo grado posto che il giudice non aveva preso in esame le memorie difensive depositate avverso l'impugnativa del rappresentante della pubblica accusa.
AV AN, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Romolo Vignola, ha sviluppato tre motivi di impugnazione:
a) con il primo motivo di doglianza veniva rilevata la violazione dei canoni valutativi della prova in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese nei confronti del ricorrente;
non è stata in altri termini operata una disamina approfondita delle chiamate in correità del RR e del NI avendole la Corte territoriale ritenute tout court riscontrate dalle propalazioni del TI sulla cui attendibilità intrinseca non è stata effettuata una valutazione logica, essendosi confuso il profilo della soggettiva credibilità con il giudizio all'attendibilità della cosiddetta chiamata di correo. In particolare sono rimaste senza giustificazioni le discrasie tra le dichiarazioni del TI e quelle di RR e NI in relazione ai primi due tentativi di eliminazione del EL. Ma le dichiarazioni di TI divergono anche su altri aspetti rilevanti, come quello che attiene alla presenza del RR al duplice omicidio o al movente dell'omicidio;
b) con il secondo motivo di censura veniva criticata la motivazione là ove veniva aggirata la valutazione di inattendibilità degli altri collaboratori di giustizia in particolare del RR, non dando conto delle ragioni contrarie espresse in primo grado;
si fa cioè riferimento ai tre momenti cardine della sua deposizione:
quello che attiene al tentativo fallito alla masseria Barone, alla fase preparatoria ed esecutiva del duplice omicidio e quello risalente al nuovo incontro verificatosi alla masseria Ammutinato. Uguale critica veniva mossa in relazione alla valutazione di attendibilità degli altri collaboranti come il NI e il AS, rivalutate dal secondo giudice nonostante la smentita della MA e la versione inverosimile del AS secondo cui, recatosi presso la masseria ove si era verificato l'omicidio EL, aveva potuto vedere la macchina del FL. Analoga inattendibilità doveva riguardare le dichiarazioni dei fratelli AN;
c) con il terzo motivo di doglianza veniva censurata la sentenza impugnata in relazione all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente con riferimento all'omicidio UR;
il secondo giudice ha valorizzato l'attendibilità del collaborante che ha indicato lo AV come mandante non considerando le discrasie proprie di questa collaborazione in particolare in relazione alla non conciliabilità con le dichiarazioni del teste RT, ne' veniva correttamente giustificato in motivazione come il collaborante, fermandosi a 70/80 metri dal luogo del delitto, verso le 20 avesse potuto scorgere i soggetti che erano scesi dall'auto per sparare;
parimenti non superate sono le discrasie relative alle testimonianze di AT e IO in relazione al fatto di aver visto un solo sparatore;
confusi e imprecisi sono anche i contributi in relazione all'origine ideativa dell'omicidio. Sul punto non sono stati puntuali nè il De ON, ne' il TI che non sono in grado di poter riscontrare il NI.
GA IC, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Sergio Cola e dell'avv. Angelo Raucci, ha avanzato la seguente doglianza:
veniva censurata la motivazione della sentenza in relazione alla valutazione di affidabilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia;
la sentenza gravata avrebbe dovuto dar conto delle specifiche ragioni per le quali il giudizio assolutorio di primo grado doveva essere avversato;
inoltre manchevole è la valutazione di affidabilità espressa sulla base della posizione apicale del TI che, tuttavia, nel periodo in cui si sono svolti i fatti non rivestiva ancora quel ruolo che gli viene attribuito dai giudici di appello;
inoltre le dichiarazioni di TI non costituiscono un novum nel giudizio anche perché essendo la sua fonte informativa il RR non può riscontrarlo mentre le altre informazioni da lui versate sono in contrasto con quanto dichiarato dal collaborante, come in punto causale dell'omicidio; la molteplicità dei moventi emersi dalle dichiarazioni dei diversi collaboranti rendono gli stessi inattendibili;
non solo, ma nella sentenza impugnata non viene messo a fuoco perché lo GA IC avesse interesse alla morte del EL, trattandosi tutt'al più di una causale riguardante lo AV;
parimenti inaffidabile, così come era stato reputato dai giudici di primo grado, è stata la versione fornita dal RR che si è caratterizzata per contraddittorietà, genericità e incostanza in particolare in relazione ai tre episodi chiave: l'incontro tenutosi alla masseria Barone, la fase preparatoria ed esecutiva dell'omicidio e in relazione al nuovo incontro verificatosi alla masseria Ammutinato dopo l'omicidio; anche sul punto della convocazione del EL alla masseria vi è indecisione da parte del collaborante e diverse sono le versioni fornite;
anche la collaborazione di TI, inseritasi in grado di appello, non è sufficiente a riscontrare le dichiarazione del collaborante RR, non solo perché diverge in diversi punti da quella, ma anche per il fatto che la fonte del TI è lo stesso RR, realizzando così un'ipotesi di circolarltà della dichiarazione;
inattendibile è anche la collaborazione del NI il quale, in relazione all'episodio della masseria Barone, allorquando il EL non fu ucciso anche per la presenza dello stesso NI, non riscontra sul punto RR, posto che è il NI ad averne parlato con il RR e, se si tien conto che il NI si è pentito dopo che lo ha fatto il RR, vi è più di una ragione per ritenere il collaborante non autonomo. Inoltre alcun accenno ha fatto il giudice di appello in relazione al contenuto della memoria difensiva redatta in favore del ricorrente;
quanto al AS veniva rilevato che trattavasi di chiamante in correità de relato di secondo grado, nel senso che la sua fonte di informazione era il TI che, a sua volta, è stato informato da RR che, pertanto, non può essere riscontrato;
inoltre il AS è inattendibile per lo specifico episodio di aver visto dopo l'omicidio EL, l'auto del FL;
infine non attendibili sono anche i fratelli AN;
AN NS perché ritratta la circostanza che il TI, a dire di questi, sarebbe stato partecipante al delitto e AN UI perché la sua deposizione è costellata da una infinità di errori a cominciare dalla causale del duplice omicidio.
GA NZ, con ricorso redatto a ministero dell'avv. Massimo Biffa e del'avv. UR Valentino, ha sviluppato due motivi di impugnazione:
a) veniva rilevato che il giudice di merito non aveva tenuto conto del fatto che non vi sono riscontri alla propalazione del NI secondo cui lo GA sarebbe andato a chiedere a AN AV di UI, mentre si trovava alla masseria AT, l'autorizzazione a uccidere UR, essendo giunto il momento della sua eliminazione;
i collaboranti De ON e TI, infatti, ritagliano per lo GA, un ruolo di mero esecutore, che tuttavia non è andato al di là di un'attività meramente preparatoria;
b) veniva criticata la ritenuta credibilità di NI atteso che non è stato superata la discrasia del racconto fatta dal RT e della testimonianza dei due testi oculari presenti in tabaccheria che parlano di un solo sparatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Tutti i ricorsi meritano accoglimento.
3.1 - In punto di diritto si deve peraltro preliminarmente rigettare il motivo di gravame con cui alcuni ricorrenti hanno sostenuto l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero che, surrettiziamente, avrebbe introdotto, in allegazione a detta impugnazione, larghi stralci dell'interrogatorio reso da TI OM in data 16 novembre 2007, relativo alla sua collaborazione, e questo per violazione del principio del contraddittorio. A base del giudizio del giudice di secondo grado sono state per vero poste non le dichiarazioni del collaborante come allegate all'impugnazione in questione, bensì il contenuto dichiarativo dell'interrogatorio del TI reso nella fase dibattimentale, atto formato nel pieno contraddittorio delle parti. La ragione dell'allegazione all'impugnativa delle propalazioni del collaborante era di dare specificità e concretezza all'impugnazione stessa e al solo fine di consentire al giudice di appello di valutare appieno la ricorrenza del presupposto della necessità ex art. 603 cod. proc. pen. di provvedere alla richiesta di integrazione probatoria.
L'allegazione ha pertanto assolto a una funzione probatoria nulla e di nessuna ricaduta sul compendio di prova valorizzato dal giudice di merito.
3.2 - Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte suprema, la motivazione della sentenza d'appello che riformi la sentenza di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, evincibile dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (si è in proposito parlato anche di obbligo rafforzato:
Sez. 5, sent. 35762/2008). Nel caso di riforma radicale della precedente decisione, infatti, il giudice d'appello deve non solo sostenere la propria diversa deliberazione con una motivazione che sia intrinsecamente esistente, non manifestamente illogica e non contraddittoria (come usualmente sufficiente, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), per dar conto dell'apprezzamento di merito proprio del grado); egli deve anche confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza (per tutte, SU, sent. 45276/2003; Sez. 6, sent. 22120/2009), ricorrendo il vizio di omessa motivazione quando quel confronto manchi su circostanze ed apprezzamenti che hanno concorso in modo determinante a fondare il primo e diverso apprezzamento. E detto principio rileva, in particolare, nel caso di decisione di prima condanna in grado di appello.
In tale evenienza, infatti, l'inadeguatezza strutturale di una decisione d'appello che, pur in astratto correttamente motivata se in sè considerata, non dimostri di essersi anche confrontata con le (evidentemente) diverse ragioni della sentenza riformata, dipende dall'avvenuta palese disapplicazione della regola di giudizio secondo la quale l'affermazione di responsabilità è possibile solo quando la colpevolezza risulta "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 cod. proc. pen., comma 1). E invero, come già precisato da altre sentenze di questa Corte (Cass., Sez. 6, 24 gennaio 2013, n, 8705, rv. 254113 Farre e altro;
Sez. 6, sent. 40159/2011, 4996/2011, 1514/2013), a fronte del medesimo "compendio probatorio", la motivazione che si limiti a dare una lettura alternativa, ma non risulti pure "sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza", viola quella regola di giudizio ed introduce quantomeno un vizio della motivazione, in termini di peculiare concretizzazione del vizio dell'"apparenza".
È opportuno osservare che questo insegnamento della Corte di cassazione si colloca nella riflessione giurisprudenziale e dottrinale da tempo avviata sulla constatazione della peculiarità anomala dell'attuale nostro processo d'appello, caratterizzato dalla tendenziale esaustiva TE (con le eccezioni disciplinate dall'art. 603 cod. proc. pen.) a fronte di una struttura del primo grado di giudizio che tendenzialmente valorizza invece l'oralità e la concentrazione delle prove (e quindi, in particolare, il contatto diretto tra la prova ed il giudice che la valuta quale elemento caratterizzante la qualità del successivo apprezzamento). Se pertanto, per le ragioni con convincente completezza esposte nella sentenza delle Sezioni unite 45276/2003 (v. anche Corte cost., sent 26/2007), la possibilità sistematica che dopo un'assoluzione in primo grado intervenga una condanna in grado di appello (rispetto alla quale l'imputato condannato può solo ricorrere in cassazione senza pertanto poter più ottenere un'ulteriore rivalutazione del merito, ancorché questo risulti caratterizzato da nuove ragioni, probatorie e logiche, dell'apprezzamento) si sottrae a censure di costituzionalità interna e di contrasto con norme e principi pattizi internazionali, tuttavia la delicata peculiarità di un tale contesto impone particolare rigore nella seconda motivazione. E, questo, ancor più dopo l'introduzione della regola di giudizio per la quale "il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 cod. proc. pen., comma 1, L. n. 46 del 2006, ex art. 5). EL resto, anche i più recenti orientamenti della Corte EDU (tra cui si evidenzia la sentenza 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, in particolare i paragrafi 32 e 33, con l'affermazione che quando la decisione di prima condanna in grado di appello si fonda sul diverso apprezzamento di una prova orale determinante per la decisione, questa deve "in linea di massima" prima essere riassunta davanti al medesimo giudice d'appello) concorrono (e con un'efficacia che va oggi valutata anche alla luce della sentenza della nostra Corte costituzionale n. 113/2011 sull'art. 630 cod. proc. pen.) ad una conclusione che vede la prima condanna in appello, a materiale probatorio invariato, come soluzione strutturale legittima, quindi possibile e "fisiologica", ma caratterizzata da indefettibile particolare rigore e attenzione nell'adempimento degli obblighi e nell'osservanza delle regole anche "di sistema" del processo. In definitiva e in altri e conclusivi termini, quando, immutato nella parte essenziale il materiale probatorio acquisito al processo, afferma sussistente una responsabilità penale negata nel giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve confrontarsi espressamente con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non limitandosi pertanto (sia pure con motivazione per sè immune dai vizi, tassativi e soli, indicati all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad una rilettura di tale materiale, quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perché, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento è l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio minandone conseguentemente la permanente sostenibilità. 3.3. - Nel caso concreto il giudice di secondo grado si è sottratto a questo specifico onere non provvedendo alla disamina analitica del compendio di prova assunto ritenendolo apoditticamente superabile nel suo complesso non solo per la diversa generica valutazione che allo stesso era assegnabile, ma anche per aver introdotto la deposizione TI, frutto di integrazione probatoria, considerandolo un riscontro tale da poter rovesciare di per sè solo il giudizio di primo grado.
A ben vedere tuttavia tale novum da una parte lasciava immodificate tutte le incongruenze logiche interne che il primo giudice aveva evidenziato in modo analitico nelle altre collaborazioni la cui intrinseca attendibilità risulta comunque imprescindibile ai fini della pronuncia di condanna e, dall'altro, non dispensava il giudice di seconde cure dall'onere di prendere in debita considerazione la necessità di un confronto della nuova prova dichiarativa - di per sè, lo si ripete, non sanante delle incertezze e contraddizioni dal primo giudice rilevate nelle dichiarazioni degli altri collaboratori - con il contesto di prova già acquisito, ponendosi problemi di armonizzazione e congruità logica che sono rimasti invece non risolti.
In altri e più conclusivi termini giudice di merito di appello ha omesso di fornire esaustiva e congrua motivazione nella indicazione della piena coerenza logica dei racconti concernenti gli specifici episodi delittuosi, dei riscontri oggettivi e delle propalazioni di altri collaboranti soprattutto per tutti quei profili strettamente coinvolgenti il ruolo specifico assunto dagli imputati, nella dinamica degli atti deliberativi, esecutivi e post esecutivi degli omicidi.
Rivelatore già in radice della carenza della motivazione della sentenza impugnata è che non sono state nemmeno esposte la specifiche ragioni per le quali il giudice di primo grado era pervenuto alle riformate pronunce assolutorie ne' le memorie con le quali varie difese avevano analiticamente contrastato l'impugnazione del Pubblico Ministero, e ciò soprattutto con riferimento alla valutazione di attendibilità delle chiamate in correità formulate dal RR in relazione al duplice omicidio del EL TO e del FL OM e dal NI in relazione all'omicidio del UR, chiamate in correità che, anche dopo l'acquisizione del contributo del TI, hanno costituito la base della pronuncia di condanna.
Per fare solo alcuni esempi, quelli più macroscopici, delle lacune di motivazione che questa mancata considerazione delle analitiche ragioni della pronuncia assolutoria di primo grado ha determinato, va rilevato che, in relazione alla collaborazione NI, e con riferimento alla testimonianza RT, il giudice di secondo grado non ha sciolto le problematiche di logicità e congruità del riferito comportamento tenuto nell'occorso dal collaborante che, dovendo raggiungere in tempi ristrettissimi la vittima individuata all'interno della tabaccheria ove si trovava, al fine di sorprenderlo prima che si allontanasse, avrebbe fatto attendere i sodali del gruppo di fuoco per intrattenersi a parlare del più e del meno con il cugino RT;
il giudice non ha colto cioè l'incongruenza rappresentata dal fatto che, se la testimonianza del RT era stata introdotta in un primo tempo dal NI, antecedentemente alla sua collaborazione, proprio per provare il contrario di quello che si vuole dimostrare oggi, vale a dire l'impossibilità di aver partecipato all'omicidio avendo posto in essere una condotta non compatibile con la concitazione tipica della spedizione punitiva, la medesima circostanza non poteva essere riletta tout court assegnandole valenza opposta, in quanto tale operazione faceva permanere l'insoddisfazione razionale per la mancata spiegazione di un utilizzo della prova così ambivalente.
Nè è stata parimenti superata la circostanza, probatoriamente incidente sulla attendibilità del collaborante, relativa al fatto che il RT abbia fatto riferimento, durante il colloquio con il NI, alla circostanza che di aver visto passare le vetture dei Carabinieri a sirene spiegate, posto che non viene chiarito in sentenza se dette vetture fossero proprio quelle intervenute per l'omicidio UR o per altro motivo, posto che nel primo caso verrebbe raggiunta la prova difficilmente confutabile della impossibilità temporale della compresenza del collaborante anche sul luogo dell'omicidio mentre lo stesso avveniva posto che lo stesso era già accaduto.
Necessitavano altresì di un approfondimento motivazionale le numerose discrasie del NI attinenti alla composizione degli equipaggi e delle vetture usate nella spedizione punitiva. Il giudice ha motivato sul punto con la labilità del ricordo e con il tempo decorso. Ma se è ben vero, come si argomenta in sentenza, che il dato mnemonico con il passare degli anni perde accuratezza nei particolari e nei dettagli, tuttavia occorre, perché l'apporto contributivo dispieghi tutta la sua efficacia dimostrativa in un processo, che quanto riferito, pur emendato dagli errori di del soggetto propalante, renda disponibile un ricordo che, seppur sfumato, non perda di precisione tanto da mettere in dubbio l'attribuibilità del reato al soggetto che si incolpa;
il collaborante, nella vicenda descrittiva di cui si sta parlando, più che ricordare male, confonde continuamente i ruoli esecutivi degli imputati, inter-scambiandoli da una versione all'altra, e minando la definizione della chiamata di correità che non può essere semplicemente supplita da altri riscontri sul punto di un diverso collaborante, posto che intanto il riscontro può operare come elemento di corrispondenza probatoria in quanto faccia riferimento a un ricordo fermo nel tempo e ben stagliato nel suo contorno ontologico. È ben vero che ciò rileva è la partecipazione al fatto da parte dei soggetti indicati dal collaborante con le modalità riferite ma è anche necessario ricostruire con meticolosità l'esatta condotta punibile posta in essere e ciò ai fini di valutare la sussistenza della responsabilità del soggetto.
Quanto alla collaborazione del RR, in relazione al fatto se sia stato EL CC e convocare il EL o sia stato quest'ultimo a fissare un appuntamento occorre osservare che sebbene il RR sia stato esplicito nel riferire che non ricordava se fosse stato EL CC a contattare EL o viceversa, è pur sempre rimasta sul tavolo la lacuna rilevante che non vi è traccia (e ciò ai fini valutativi della responsabilità dello stesso EL CC) di una telefonata in tal senso nell'una o nell'altra direzione, atteso che alcuna argomentazione è stata spesa dal giudice di seconde cure in relazione agli accertamenti offerti dalla difesa sui tabulati e sulle indagini espletate al riguardo. Se poi le censure difensive che attengono alle ragioni del fallimento del secondo tentativo per eliminare il EL, così come quelle che più propriamente riguardano la causale dell'omicidio dello stesso, non paiono cogliere nel segno in quanto, come ben argomenta il giudice di secondo grado, le ragioni addotte sono molteplici ma tuttavia tali da integrarsi tra loro (dovendosi tener conto che ogni collaborante riferisce quanto personalmente percepito della realtà filtrandola attraverso le proprie credenze e riferimenti), sono rimaste invece non chiarite le gravi discrasie rilevabili nella collaborazione RR circa la ricostruzione della dinamica del duplice omicidio e di quanto accaduto successivamente nella fase della distruzione dei cadaveri.
Le inesattezze (in punto di dinamica e in particolare sulla posizione fisicamente assunta dal collaborante all'arrivo alla masseria del EL) non sono irrilevanti perché accavallano ruoli esecutivi dei sodali (che andavano per contro ben distinti perché occorre qui ribadire, sebbene sia superfluo, che la responsabilità penale è personale) e sono direttamente incidenti sul fatto di reato non consentendo una corretta ricostruzione della vicenda, ben potendo, a monte, minare l'attendibilità del medesimo pentito. Emblematica, tra le altre, è la posizione del IS che, in una prima versione vien dato dal RR con lui nella scarpata per non farsi notare dal sopraggiungente EL e, in un'altra, secondo lo stesso collaborante avrebbe svolto il ruolo di trattenere il FL ferito perché lo AV gli potesse esplodere con la pistola il colpo di grazia.
La determinazione dei ruoli dunque è, in alcuni casi, talmente antitetica, confusa e non conciliante da non permettere la ricostruzione degli episodi delittuosi sicché la prova non assolve alla funzione ricostruttiva che le è propria. In altri termini il giudice non chiarisce, anche sulla base, lo si ripete, dei dubbi esternati dal primo giudice, le gravi contraddizioni in cui cade il RR nel suo narrato, che riferisce aspetti apparentemente non accordabili tra loro. Nè può dirsi sufficiente, come rileva il giudice, che il racconto del RR possa trovare, ancora una volta, riscontro nelle dichiarazioni del TI in relazione al nucleo essenziale del fatto omicidiario, posto che la affermazione della responsabilità penale esige solide basi di certezza. Ma la superficialità ricostruttiva coinvolge anche i profili ex post del duplice evento omicidiario, come la questione delle modalità di distruzione del cadavere e di chi se ne sia occupato e quale sia stato il ruolo effettivamente svolto dal collaborante. Tutto ciò giustifica senz'altro la decisione di annullamento con rinvio, ancorché debba essere chiarito che non hanno fondamento le doglianze difensive che attengono alla pretesa non spontaneità e mancanza di autonomia delle propalazioni del TI e del RR e dei collaboranti in genere per il solo fatto che le collaborazioni stesse intervengano processualmente in tempi sfalsati rispetto ad altre.
Non basta per vero la mera successione cronologica delle propalazioni dei collaboratori di giustizia per ritenere, sol per questo, sussistente una mancanza di autonomia del successivo contributo e, men che meno, la carenza di spontaneità o di genuinità della propalazione medesima, essendo anzi ben più sospetta la subitanea e molteplice collaborazione di diversi pentiti potendosi temere per un loro reciproco inquinamento e l'intervenuto accordo su una condivisa piattaforma di contenuti.
È impensabile che tutti i sodali di un clan si pentano lo stesso giorno e non invece a una certa distanza l'uno dall'altro, anche di anni, e magari in processi penali già avviati. Si verificherà sempre, perché rientra nell'ordine naturale degli accadi-menti umani, che una collaborazione inizi prima o dopo altre e che le nuove collaborazioni nascano e maturino in contesti probatori già formatisi (come nella vicenda di cui trattasi). Anzi, collaborazioni corali e all'unisono, lo si ribadisce, desterebbe al contrario ben più di un sospetto, dovendosi ritenere a buon diritto che il pentimento, a prescindere dalla ragioni che lo hanno determinato, è (o dovrebbe sempre essere) il frutto di un percorso di rivisitazione strettamente personale del soggetto e non il frutto di una eteroinduzione. Le propalazioni del pentito ritardatario potranno allora essere inficiate per falsità, giusta la gravità di un simile giudizio negativo che va contro il sistema che lo ha previsto, e date le conseguenze dirompenti sul giudizio in corso (oltre alle conseguenze pregiudizievoli ovviamente per gli stessi loquentes), solo sulla base di elementi di prova certi e non su meri sospetti difensivi.
3.4 - Le carenze della motivazione della sentenza impugnata non riguardano solo il fondamentale giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del NI e del RR, oltre che degli altri collaboratori, ma anche la determinazione delle condotte attribuite a ciascun imputato, e in particolare la rilevanza causale di quella del IS, e la sussistenza delle ritenute circostanze aggravanti su cui non è stata spesa nemmeno una parola. 4. - Infine, va rilevato che anche il gravame del Procuratore generale è fondato e merita accoglimento. Il giudizio di secondo grado appare per vero manchevole di analitica disamina della portata probatoria delle dichiarazioni del collaborante AD che, in base al compendio di prova non pare profilarsi come chiamante de relato, almeno nei limiti in cui lo ha ritenuto la Corte territoriale. Contraddittoria è altresì la valutazione della prova dichiarativa del TI, cui il secondo giudice ha dato, in relazione al ON, un peso diametralmente opposto a quello assegnato allo stesso in relazione alla posizione di tutti gli altri imputati. Non si comprende, in altre parole, le ragioni per le quali la squalificazione del contributo dichiarativo di detto collaborante debba essere fatto valere per il ON e non per gli altri imputati e viceversa.
Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen. come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 624 bis cod. proc. pen. va disposta la cessazione delle misure cautelari applicate agli imputati, assolti in primo grado, in esito alla sentenza di condanna in grado di appello.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi 12) e 13) nei confronti di ON RI e relativamente ai reati di cui ai capi 3) 4) e 5) nei confronti di EL CC IO, IS TO, AV AN e GA IC e, relativamente ai reati di cui ai capi 6) e 7), nei confronti di IZ AN, UO NS, GA NZ e AV AN e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli. Visto l'art. 624 bis cod. proc. pen. dispone la cessazione delle misure cautelari disposte il 13 gennaio 2012 e il 21 marzo 2012 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli e ordina l'immediata scarcerazione di UO NS, EL CC IO, IZ AN, IS TO, GA IC se non detenuti per altra causa.
Si comunichi al Procuratore Generale della Repubblica in sede ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013